Assegno unico 2023: come non perderlo con l’ultimo pagamento RDC

Paolo Ballanti 20/07/23
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Per le famiglie beneficiarie di Assegno unico 2023 e Reddito di cittadinanza insieme, si pone il problema di come non perdere il sussidio per i figli, dopo l’ultima di tranche di pagamento RDC di luglio 2023.

L’ultima Manovra di bilancio 2023 ha previsto infatti il riconoscimento nel 2023 di Reddito e Pensione di Cittadinanza per un massimo di sette mensilità (fino a luglio 2023) e, comunque, non oltre il prossimo 31 dicembre.

In sostituzione di RDC e PDC (introdotte nel 2019 e destinate a esaurirsi tra pochi giorni), il recente Decreto Lavoro ha previsto due differenti prestazioni: una garantita a partire dal 1° settembre 2023 (SFL), l’altra dal 1° gennaio 2024 (ADI).

Al di là delle prestazioni sostitutive del RdC / PdC, la loro abrogazione coinvolge a cascata l’erogazione dell’Assegno Unico Universale, come quota integrativa corrisposta d’ufficio ai soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza >> “Assegno unico con Reddito di cittadinanza erogati insieme: come funziona”

Cosa succede allora con lo stop al Reddito di cittadinanza da agosto 2023, a chi percepiva entrambi i sussidi con quota integrativa?
A tal proposito l’Inps fornisce, con il messaggio numero 2632, le indicazioni utili per garantire la liquidazione dell’AUU anche al termine dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Ecco cosa fare per non perdere la quota di Assegno unico 2023 dopo l’ultimo pagamento del Reddito di cittadinanza.

Indice

Stop Reddito di cittadinanza dal 1° Gennaio 2024

A seguito di quanto disposto dalla Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) il Reddito e la Pensione di Cittadinanza saranno abrogati a partire dal 1° gennaio 2024.

In sostituzione del RdC / PdC il Decreto Lavoro ha istituito l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Assegno unico e universale: obbligo di invio nuova domanda

Alla luce di quanto disposto dalla Manovra 2023 (articolo 1, commi 313 e 314) in merito alla fruizione del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre prossimo verrà meno anche la connessa erogazione d’ufficio dell’Assegno unico e universale.

Di conseguenza, i nuclei che hanno diritto all’AUU anche dopo la scadenza delle sette mensilità residue di RdC, saranno tenuti a presentare una nuova domanda all’Inps per il riconoscimento dell’Assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

In sintesi:

  • i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza,  dovranno presentare autonoma domanda, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
  • nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al  31 ottobre 2023.

Assegno unico e sospensione Reddito di cittadinanza

In base a quanto spiegato da Inps nel messaggio, richiesta di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito, in attesa dell’eventuale comunicazione di presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.

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Messaggio Inps 2632 del 12 luglio (AUU e RDC) 85 KB

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AUU: importo pieno
Nei casi citati l’Assegno verrà erogato, a seguito di domanda, per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del RdC a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.

>> Le date di pagamento dell’Assegno unico e universale da Luglio a dicembre 2023

Chi riceve il Reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023

I nuclei familiari che continueranno a ricevere l’RDC fino al 31 dicembre sono quelli con al proprio interno:
–        persone con disabilità (definite come tali ai sensi del regolamento di cui al DPCM del 5 dicembre 2013 numero 159);
–        minorenni;
–        soggetti con almeno sessant’anni di età;
sono esenti dal limite massimo di sette mensilità, fermo restando lo stop alla fruizione del RdC al 31 dicembre 2023.

Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023: cosa succede

Da ultimo, anche i nuclei esenti dal limite di fruizione del Reddito di Cittadinanza, saranno tenuti a presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, nel caso in cui ne percepiscano la quota integrativa, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del RdC.

A fronte di una domanda presentata nei termini, l’AUU spetterà con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di RdC.

Beneficiari Reddito di cittadinanza 2023 in regime transitorio

Il Decreto Lavoro ha introdotto all’articolo 13 un regime transitorio per il godimento del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, pur confermando il tetto di sette mesi al riconoscimento del RdC (comunque non oltre il 31 dicembre 2023) l’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro dispone che tale limite temporale non operi per i percettori del Reddito per i quali venga comunicata all’Inps la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il citato termine dei sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023.

Di conseguenza, tali percettori potranno continuare a fruire del RdC fino al 31 dicembre 2023.

Decorso il termine di sette mesi di fruizione, in assenza della comunicazione all’Inps da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro la scadenza citata e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, comprese le mensilità arretrate, soltanto a seguito dell’avvenuta comunicazione.

Le regole dell’Assegno di inclusione 2024 (ADI)

L’Assegno di inclusione ADI, in vigore dal 1° gennaio 2024, si configura come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, oltre che di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.

Quale misura di sostegno economico, l’ADI è condizionato alla prova dei mezzi oltre che all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Previa richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, l’ADI è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei soggetti con disabilità (come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013 numero 159), oltre che dei componenti:

  • minorenni;
  • con almeno sessant’anni di età;
  • in condizioni di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio – sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione.

Le regole del Supporto per la formazione e il lavoro 2023 (SFL)

La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è istituita a partire dal 1° settembre 2023 con l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Il sussidio in parola è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non eccedente i 6 mila euro annui, privi dei requisiti per accedere all’ADI.

Tuttavia, i nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione possono sfruttare il SFL per partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale, a patto che:

  • non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI;
  • non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del Decreto Lavoro.

Da notare che il Supporto per la formazione è:

  • incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, oltre che con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
  • pari a 350 euro mensili;
  • corrisposto con bonifico mensile da parte dell’Inps per tutta la durata dei programmi formativi e, comunque, entro un limite massimo di 12 mesi.

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