Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 1° maggio 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il provvedimento, ribattezzato Decreto Lavoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, tra le altre cose prevede dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Assegno si traduce in un sussidio economico condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Leggendo il comunicato stampa pubblicato a margine del CDM sul portale “governo.it” il nucleo beneficiario della misura sarà “tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione”.
Alla luce della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Assegno di Inclusione: beneficiari
- Assegno di Inclusione: requisiti
- Assegno di Inclusione: beneficio economico
- Assegno di Inclusione: importo minimo
- Assegno di Inclusione: durata
- Assegno di inclusione: natura delle somme percepite
- Assegno di inclusione: domanda
- Assegno di inclusione: decorrenza
- Assegno di inclusione: come verrà pagato
Assegno di Inclusione: beneficiari
L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a sostegno delle necessità di inclusione dei componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 numero 159, minorenni o con almeno sessant’anni di età.
Assegno di Inclusione: requisiti
I nuclei familiari come sopra descritti devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
- Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente che richiede la misura dev’essere cumulativamente:
- 1)Cittadino dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2007 numero 251;
- 2)Al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3)Residenza in Italia;
Assegno di Inclusione: beneficio economico
Il beneficio economico in parola, su base annua, è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6 mila annui, ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio è altresì composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nello stesso contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee, fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. L’integrazione in parola non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Assegno di Inclusione: importo minimo
La prestazione economica non può in ogni caso essere inferiore a 480 euro annui, fermo restando il possesso dei requisiti poc’anzi citati.
Assegno di Inclusione: durata
Il sussidio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.
Allo scadere del rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
Assegno di inclusione: natura delle somme percepite
Le somme percepite a titolo di Assegno di inclusione sono esenti dal pagamento dell’Irpef e si configurano come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Assegno di inclusione: domanda
La domanda di sussidio è trasmessa in modalità telematica all’Inps che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
La richiesta può altresì essere presentata presso gli istituti di patronato.
Assegno di inclusione: decorrenza
Il beneficio economico decorre dal mese successivo quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo di un’apposita piattaforma attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
A seguito dell’invio automatico i beneficiari devono essere convocati per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Assegno di inclusione: come verrà pagato
Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato “Carta di Inclusione”.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di Inclusione permette di effettuare:
- Prelievi di contante entro un limite mensile non eccedente i 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;
- Un bonifico mensile a beneficio del locatore indicato nel contratto di locazione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare con la Carta di Inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
La consegna della Carta in parola presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
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