Decreto lavoro 2023, legge in Gazzetta: il testo completo e tutte le novità

Redazione 04/07/23
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Il Decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri, tra non poche polemiche, nella simbolica giornata del 1° maggio 2023, ha finalmente concluso il suo iter di conversione in legge. Il provvedimento porterà regole e novità su diversi fronti: dalla riforma del reddito di cittadinanza alla nuova riduzione del cuneo fiscale in busta paga, dalle maglie larghe ai contratti a termine al pacchetto lavoro. La Camera ha approvato definitivamente il ddl di conversione il 29 giugno con 154 voti favorevoli e 82 contrari, e la Legge di conversione numero 83/2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 luglio.

Tra le misure del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 è da ricordare l’Assegno di Inclusione, che ha subito qualche ritocco in sede di conversione in legge per quanto riguarda le offerte di lavoro da accettare per non rinunciare al sussidio.

Altra novità della conversione la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14, misura molto attesa vista la scadenza attuale prevista per il 30 giugno.

Infine, grande misura attesa da tutti i dipendenti: il nuovo taglio al cuneo fiscale attivo da luglio.

Vediamo in breve la sintesi delle principali novità del Decreto Lavoro alla luce della conversione in legge.

Indice

Decreto lavoro: le novità della conversione in legge

Come anticipato, una delle importanti novità arrivate in sede di conversione in legge del Decreto lavoro è la proroga dello smart working semplificato per lavoratori fragili e per genitori con figli under 14. La deroga sarà valida fino al:

  • 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili;
  • 31 dicembre 2023 per i genitori di under 14;
  • 31 dicembre 2024 per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.

Di seguito le altre novità in arrivo:

  • Fringe benefit esenti non solo dalle tasse ma anche dai contributi, sempre fino a 3000 euro e sempre per i lavoratori con figli;
  • Rinnovo dei contratti a termine anche senza causali per i primi 12 mesi
  • Possibilità per le donne vittime di violenza di costituire un nucleo familiare a sé stante valido ai fini ISEE per la richiesta dell’Assegno di inclusione;
  • Sarà possibile acquistare il libretto di famiglia anche al tabacchi.

Scarica il testo del Decreto convertito in legge

Decreto Lavoro convertito in legge.pdf 385 KB

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Decreto lavoro 2023: arriva l’Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024 arriva l’Assegno di inclusione, che potrà essere richiesto da nuclei familiari con disabili, minorenni od over 60, e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.


Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

In sede di conversione in legge è stato previsto che, se il beneficiario dell’Assegno di Inclusione ha uno o più figli di età inferiore a 14 anni, questo è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato solo se il luogo di lavoro si trova entro gli 80 km o se è raggiungibile in 2 ore con i mezzi.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. 

Per avere una panoramica di tutte le novità e misure introdotte con il Decreto Lavoro, consigliamo l’E-book “Decreto Lavoro 2023.

Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Decreto lavoro 2023: taglio cuneo fiscale fino a 7 punti

Da un iniziale riduzione del 4% si è approdati poi alla definitiva scelta di un taglio al cuneo fiscale del 6% per lavoratori con redditi fino a 35mila euro e del 7% per redditi fino a 25mila euro. Ma solo per 5 mesi: da luglio a dicembre 2023 (e non da maggio, come inizialmente previsto).

Le parole per descrivere la scelta fatta sono nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi: “Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro”.

Una riduzione della tassazione contributiva che scatterà da luglio a dicembre 2023 e sarà destinata ad aumentare di qualche decina di euro la busta paga dei lavoratori dipendenti. Si ipotizza in questo modo:

  • per gli stipendi fino a 25mila euro il taglio al cuneo sale a 7 punti percentuali (con una ipotesi di aumento in busta di circa 70-80 euro)
  • per le retribuzioni da 25 a 35mila euro la riduzione sale a 6 punti percentuali (con un ipotesi di aumento in busta paga di circa 90-100 euro mensili)

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Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Decreto lavoro 2023: cambiano i contratti a termine

Il decreto lavoro smonta di fatto quanto previsto nel decreto Dignità per le causali del contratti a termine. La bozza del decreto toglie l’obbligo ai contratti sotto i 12 mesi; per quelli tra 12 e 24 mesi introduce invece tre causali considerate più accessibili.

Come spiegato nel comunicato stampa del governo, si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

Decreto Lavoro 2023: incentivi assunzioni under 30

È inoltre previsto, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, un incentivo per i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (cosiddetti «NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Decreto Lavoro 2023: misure per favorire le assunzioni

Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l’approvazione del Parlamento prevede:

  • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di  enti e organizzazioni :  per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
  • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro:  si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo):  l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi  della  somministrazione, si estende in caso di assunzione  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
  • Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni 
  • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo :  consente all’INPS  accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull’applicazione delle sanzioni .
  • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie: si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
  • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con  rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

Decreto lavoro: misure per sicurezza sul lavoro

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.


Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreto Lavoro 2023: maggiorazione Assegno unico figli

Un articolo del Decreto Lavoro prevede che la maggiorazione dell’assegno unico, già destinata ai i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati, venga estesa anche ai genitori vedovi per 5 anni successivi dall’evento. L’importo è 30 euro mensili per ogni figlio se l’Isee non supera 15mila euro e si riduce fino ad azzerarsi oltre i 40mila euro.

Decreto Lavoro 2023: voucher e prestazione occasionale

Novità anche per il lavoro in prestazione occasionale – i cosiddetti voucher – che vedono crescere la soglia di utilizzo. Come previsto dal testo del Decreto infatti, cresce da 10mila a 15mila euro la soglia entro cui sono ammesse le cosiddette prestazioni di lavoro occasionale, ma solo in alcuni settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento. La novità interessa solo le imprese che “hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

Per sapere tutto sul contratto di prestazione occasionale consigliamo il volume “Lavoro Autonomo Occasionale. Guida completa“.

Decreto Lavoro 2023: benefit esentasse fino a 3mila euro

Viene confermata una misura già in vigore fino ad oggi, ma solo per alcuni lavoratori: i fringe benefits aziendali NON saranno tassati fino alla soglia massima di 3mila euro, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

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(Foto di copertina: istock/Lim Weixiang – Zeitgeist Photos

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