Nel procedimento C-70/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267
TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione 28 gennaio 2010, pervenuta in
cancelleria il 5 febbraio 2010, nella causa
Scarlet Extended SA
contro
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),
con l’intervento di:
Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video),
Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music),
Internet Service Provider Association ASBL (ISPA),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Scarlet Extended SA, dagli avv.ti T. De Meese e B. Van Asbroeck, avocats;
– per la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), la Belgian
Entertainment Association Video ASBL (BEA Video) e la Belgian Entertainment Association
Music ASBL (BEA Music), dagli avv.ti F. de Visscher, B. Michaux e F. Brison, avocats;
– per la Internet Service Provider Association ASBL (ISPA), dall’avv. G. Somers, avocat;
– per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.-C. Halleux, nonché dalla sig.ra C. Pochet, in
qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra K. Havlíčková, in qualità di agenti; – per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal
sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
– per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. M. Szpunar, M. Drwięcki e J. Goliński, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalle sig.re J. Samnadda e C. Vrignon, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle seguenti direttive:
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1);
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (GU L 167, pag. 10);
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45; rettifiche nella GU 2004, L 195, pag. 16);
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), e
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201,
pag. 37).
2 Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Scarlet Extended SA (in
prosieguo: la «Scarlet») e la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (in
prosieguo: la «SABAM») vertente sul rifiuto della Scarlet di predisporre un sistema di filtraggio
delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite programmi per lo scambio di archivi (detti
«peer-to-peer»), onde impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d’autore.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
La direttiva 2000/31
3 Ai sensi del quarantacinquesimo e del quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31: «(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva
lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie
possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative
che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione
dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.
(…)
(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere
generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in
particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le
rispettive legislazioni».
4 L’art. 1 di questa direttiva così recita:
«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno
garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui
al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il
mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via
elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria
delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
(…)».
5 L’art. 12 di detta direttiva, che figura nella Sezione 4 del Capo II della stessa ed è intitolato
«Responsabilità dei prestatori intermediari», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da
un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non
sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
(…)
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati
membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore
impedisca o ponga fine ad una violazione».
6 Ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2000/31, anch’esso incluso nella sua Sezione 4 del Capo II:
«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono
ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano
né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione
siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro
richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno
accordi di memorizzazione dei dati».
La direttiva 2001/29 7 A norma del sedicesimo e del cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29:
«(16)(…) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per [la
direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e
regole che riguardano tra l’altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa
direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(…)
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più
utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre
fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a
disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento
inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro
opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli
atti svolti dall’intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e
modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto
nazionale degli Stati membri».
8 L’art. 8 della direttiva 2001/29 stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei
diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a
garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(…)
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento
inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto
d’autore o diritti connessi».
La direttiva 2004/48
9 Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/48 così recita:
«[Senza pregiudizio di] eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei
diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un
intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del
titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite
dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d’autore e dei
diritti connessi, la direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto
l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente
direttiva».
10 Ai termini dell’art. 2, n. 3, della direttiva 2004/48:
«La presente direttiva fa salve:
a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale (…),
la direttiva [2000/31] in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 [di quest’ultima]
in particolare;
(…)».
11 L’art. 3 della direttiva 2004/48 così recita:
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure,
procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non
comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono
applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere
salvaguardie contro gli abusi».
12 L’art. 11 della direttiva 2004/48 così dispose:
«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una
violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei
confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della
violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto,
ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di
assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un
provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare
un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva
[2001/29]».
Il diritto nazionale
13 L’art. 87, n. 1, primo e secondo comma, della legge 30 giugno 1994, sul diritto d’autore e sui
diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297) prevede quanto segue:
«Il presidente del tribunal de première instance (…) consta[ta] l’esistenza e [ordina] la cessazione
di qualsiasi violazione del diritto d’autore o di un diritto connesso.
[Può] altresì emanare un provvedimento inibitorio contro intermediari i cui servizi siano utilizzati da
un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso».
14 Gli artt. 18 e 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione (Moniteur belge del 17 marzo 2003, pag. 12962), recepiscono nel diritto
nazionale gli artt. 12 e 15 della direttiva 2000/31.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 La SABAM è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere
musicali ed autorizza l’utilizzo delle loro opere tutelate da parte di terzi.
16 La Scarlet è un fornitore di accesso ad Internet (in prosieguo: «FAI») che procura ai propri clienti
tale accesso, senza proporre altri servizi come lo scaricamento o la condivisione dei file.
17 Nel corso del 2004, la SABAM perveniva alla conclusione che gli utenti di Internet che si
avvalevano dei servizi della Scarlet scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i
diritti, opere contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer», che costituiscono uno
strumento aperto per la condivisione di contenuti, indipendente, decentralizzato e dotato di
avanzate funzioni di ricerca e di scaricamento di file.
18 Con atto di ricorso del 24 giugno 2004 essa citava pertanto la Scarlet dinanzi al presidente del
tribunal de première instance de Bruxelles, sostenendo che, nella sua qualità di FAI, tale società si
trovava nella situazione ideale per adottare misure volte a far cessare le violazioni del diritto
d’autore commesse dai suoi clienti.
19 LA SABAM chiedeva, anzitutto, che venisse riconosciuta la violazione dei diritti d’autore sulle opere
musicali appartenenti al suo repertorio, in particolare dei diritti di riproduzione e di comunicazione
al pubblico, dovuta allo scambio non autorizzato di file musicali realizzato grazie a software «peer
to peer». Tali violazioni sarebbero state commesse avvalendosi dei servizi della Scarlet.
20 Essa domandava inoltre che la Scarlet fosse condannata, a pena di ammenda, a far cessare tali
violazioni rendendo impossibile o bloccando qualsiasi forma di invio o di ricezione da parte dei suoi clienti, mediante programmi «peer to peer», senza autorizzazione dei titolari dei diritti, di file
contenenti un’opera musicale, pretendendo infine che la Scarlet le comunicasse la descrizione delle
misure che intendeva applicare per ottemperare all’emananda sentenza, a pena di ammenda.
21 Con sentenza 26 novembre 2004, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles
accertava l’esistenza delle violazioni del diritto d’autore denunciate dalla SABAM. Tuttavia, prima di
statuire sull’istanza di provvedimenti inibitori, esso incaricava un perito di verificare se le soluzioni
tecniche proposte dalla SABAM fossero tecnicamente realizzabili, se esse consentissero di filtrare
unicamente gli scambi illeciti di file e se esistessero altri dispositivi idonei a controllare l’utilizzo di
programmi «peer to peer», nonché di quantificare il costo dei dispositivi considerati.
22 Nella sua relazione, il perito designato traeva la conclusione che, nonostante la presenza di
numerosi ostacoli tecnici, non si poteva escludere completamente che il filtraggio ed il blocco degli
scambi illeciti di file fosse realizzabile.
23 Con sentenza 29 giugno 2007, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles
condannava pertanto la Scarlet a far cessare le violazioni del diritto d’autore accertate con la
sentenza 26 novembre 2004, rendendo impossibile qualsiasi forma, realizzata mediante un
programma «peer to peer», di invio o di ricezione, da parte dei suoi clienti, di file che contenessero
un’opera musicale appartenente al repertorio della Sabam, a pena di ammenda.
24 La Scarlet interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando,
anzitutto, che le risultava impossibile ottemperare a tale ingiunzione poiché l’efficacia e la durata
nel tempo dei dispositivi di blocco o di filtraggio non erano dimostrate e l’attuazione di tali
dispositivi era ostacolata da diversi fattori pratici, quali problemi di capacità della rete e di impatto
sulla stessa. Inoltre, qualsiasi tentativo di bloccare i file incriminati, a suo avviso, sarebbe stato
destinato al fallimento a breve termine, stante l’esistenza di numerosi programmi «peer-to-peer»
che avrebbero reso impossibile la verifica del loro contenuto da parte di terzi.
25 La Scarlet sosteneva poi che detta ingiunzione non era conforme all’art. 21 della legge 11 marzo
2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, che recepisce nel diritto
nazionale l’art. 15 della direttiva 2000/31, in quanto imponeva, de facto, un obbligo generale di
sorveglianza sulle comunicazioni veicolate dalla sua rete, posto che qualsiasi dispositivo di blocco o
di filtraggio del traffico «peer to peer» presuppone una sorveglianza generalizzata su tutte le
comunicazioni che passano per tale rete.
26 Infine, la Scarlet spiegava che la predisposizione di un sistema di filtraggio avrebbe leso le
disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle
comunicazioni, in quanto tale filtraggio implica il trattamento degli indirizzi IP, che sono dati
personali.
27 In tale contesto il giudice del rinvio ha ritenuto che, prima di verificare se un meccanismo di
filtraggio e di blocco dei file «peer-to-peer» esista e possa essere efficace, occorre assicurarsi che
gli obblighi da porre eventualmente a carico della Scarlet siano conformi al diritto dell’Unione.
28 In tale contesto, la cour d’appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46,
2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli
Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel
merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che “[i giudici nazionali] possono
altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di
intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto
connesso”, ad ordinare ad un [FAI] di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in
abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni nel
tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti,
che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l’impiego di software “peer to peer”,
al fine di individuare, nella sua rete, la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito
di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in occasione dell’invio.
2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione (…), se tali direttive obblighino il
giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di ingiunzione nei confronti di un
intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d’autore, ad applicare il
principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto
dissuasivo della misura richiesta».
Sulle questioni pregiudiziali
29 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2000/31, 2001/29,
2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle
condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel
senso che ostano all’ingiunzione rivolta ad un FAI di predisporre un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare
mediante programmi «peer-to-peer»;
– che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a sue spese esclusive, e
– senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale,
cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà
intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore (in
prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»).
30 In proposito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 8, n. 3, della direttiva 2001/29 e
11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere
un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari, come i FAI, i cui servizi siano utilizzati
da terzi per violare i loro diritti.
31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che la competenza attribuita, a norma di tali
disposizioni, agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti
intermediari di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine
alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società
dell’informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni (v., in questo senso, sentenza 12 luglio
2011, causa C-324/09, L’Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 131).
32 Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati
membri devono prevedere ai sensi di detti artt. 8, n. 3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle
condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal
diritto nazionale (v., mutatis mutandis, sentenza L’Oréal e a., cit., punto 135).
33 Pertanto, tali norme nazionali, al pari della loro applicazione da parte degli organi giurisdizionali
nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti
del diritto alle quali tali direttive fanno riferimento (v., in questo senso, sentenza L’Oréal e a., cit.,
punto 138). 34 Di conseguenza, in conformità al sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 e all’art. 2,
n. 3, lett. a), della direttiva 2004/48, dette norme, emanate dagli Stati membri, non possono
intaccare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi artt. 12-15.
35 Tali norme devono quindi rispettare l’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità
nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI di procedere ad una sorveglianza
generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete.
36 A questo riguardo, la Corte ha già statuito che siffatto divieto abbraccia in particolare le misure
nazionali che obbligherebbero un prestatore intermedio, come un FAI, a realizzare una vigilanza
attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di
proprietà intellettuale. Peraltro, un obbligo siffatto di vigilanza generale sarebbe incompatibile con
l’art. 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva
devono essere eque e proporzionate e non eccessivamente costose (v. sentenza L’Oréal e a., cit.,
punto 139).
37 Ciò considerato, occorre verificare se l’ingiunzione oggetto della causa principale, che impone al
FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso, implichi in tale circostanza l’obbligo di
procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire
qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.
38 A questo proposito, è pacifico che l’attuazione di tale sistema di filtraggio presuppone:
– che il FAI identifichi, in primo luogo, nell’insieme delle comunicazioni elettroniche di tutti i
suoi clienti, i file che appartengono al traffico «peer-to-peer»;
– che esso identifichi, in secondo luogo, nell’ambito di tale traffico, i file che contengono opere
sulle quali i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermino di vantare diritti;
– in terzo luogo, che esso determini quali tra questi file sono scambiati in modo illecito e,
– in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di file che esso stesso qualifica come
illeciti.
39 Siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe così un’osservazione attiva sulla totalità delle
comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto e, pertanto, includerebbe tutte le
informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si avvale di tale rete.
40 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l’ingiunzione rivolta al FAI in questione di
predisporre il sistema di filtraggio controverso lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza
attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di
proprietà intellettuale. Da ciò si evince che tale ingiunzione imporrebbe a detto FAI una
sorveglianza generalizzata, che è vietata dall’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31.
41 Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell’Unione, occorre inoltre tenere conto
delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, come quelli
menzionati dal giudice del rinvio.
42 In proposito va ricordato che l’ingiunzione oggetto della causa principale è volta a garantire la
tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che
possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per
il tramite della rete del FAI in questione.
43 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale
disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela
debba essere garantita in modo assoluto. 44 Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06,
Promusicae (Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i
diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.
45 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici
nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un
giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui
incidono dette misure.
46 Pertanto, in circostanze come quelle della causa principale, le autorità ed i giudici nazionali devono
in particolare garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui
godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i
FAI in forza dell’art. 16 della Carta.
47 Orbene, nella presente fattispecie, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso
implica una sorveglianza, nell’interesse di tali titolari, su tutte le comunicazioni elettroniche
realizzate sulla rete del FAI coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda
qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche
opere future, che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto
sistema.
48 Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa
del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso,
costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni
stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose.
49 Ciò premesso, occorre dichiarare che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio
controverso non rispetta l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del
diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro, quella della
libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i FAI.
50 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di
filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i
loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti,
questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta.
51 Da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso
implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli
indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono
dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti.
52 Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema
potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un
contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni
aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione
dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato
membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio
o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.
53 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il FAI a predisporre il
sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di
garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà
di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni.
54 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che le direttive
2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette in combinato disposto e interpretate tenendo
presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di filtraggio
controverso.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le direttive:
– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio
elettronico»);
– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella
società dell’informazione;
– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale;
– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, e
– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche),
lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla
tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che
ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di
filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in
particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a sue spese esclusive, e
– senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti
un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente
affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il
cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.

