Nel Consiglio dei ministri di ieri sera, è stato dato via libera anche alla Riforma del Titolo V della Costituzione, mettendo, forse, la pietra tombale sulle velleità di un mai troppo chiarito “federalismo”, che da oltre un decennio anima il dibattito sulle competenze ai vari livelli di governo e su un’ipotetica “autarchia tributaria” mai compiutamente realizzata.
Con il nuovo ddl, insomma, vengono riscritte quelle disposizioni che, in piena temperie leghista, avevano portato il governo di centrosinistra del 2001 con presidente Giuliano Amato, a riscrivere le leggi fondanti il concetto di sussidiarietà, nell’auspicio che un rafforzamento delle autonomie, con la delega di settori cardine come la sanità o i trasporti, potesse garantire un minor sperpero di risorse.
Così non è stato, e lo dimostrano le bufere che da nord a sud hanno sconquassato l’Italia delle Regioni e di tanti, troppi enti locali coinvolti in scandali o inchieste. Su tutti, naturalmente, i recenti casi delle Regioni Lazio e Sicilia e le conseguenti dimissioni dei due rispettivi governatori, Renata Polverini e Raffaele Lombardo o, ancora, le intemperie che sta incontrando, anche in queste ore, la giunta di Roberto Formigoni.
Tornando brevemente al passato, va ricordato che il riassetto della ripartizione delle competenze legislative venne poi ratificato dalla nuova maggioranza in sostegno del governo Berlusconi, che diede così vita alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Una legge che oggi torna definitivamente in soffitta: lo Stato si riprende la competenza su alcuni ambiti chiave dell’amministrazione generale, con buona pace di chi, in questi anni, ha issato indistintamente i vessilli del federalismo o della “devolution“.
Tanto per cominciare, il testo della riforma, all’articolo 117, ribadisce ancora una volta che tocca allo Stato, e a esso soltanto, garantire i diritti costituzionali e dell’Unità della Repubblica, a prescindere dall’ambito di applicazione di ciascuna legge emanata: la cosiddetta “formula di salvaguardia” o “clausola di supremazia” che il governo rivendica presente in molti ordinamenti federali, ma che in realtà apre le porte a una riforma dallo spirito tutt’altro che decentratore.
Allo Stato, insomma, non resta solo l’indirizzo generico delle norme sulle materie totalmente o in parte delegate agli enti, ma viene riconosciuto il diritto di “porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica”.
Come già anticipato nel decreto tagliasprechi negli enti locali, poi, viene rinnovata la potestà di sorveglianza a parte della Corte dei Conti sulle Regioni. Da non sottovalutare, poi, che anche quelle a statuto speciale vengono incluse nel provvedimento di legge di stabilità e al rispetto dei parametri di bilancio.
Rifondate, poi, le regole che guidano il rapporto Stato-Regioni sulle materie di competenza concorrente. Le Regioni, secondo quanto indica il testo, dovranno rispettare la legislazione centrale che, sugli stessi ambiti, detterà le linee guida. Tra queste materie viene inserito anche la filiera turistica, in precedenza a esclusivo appannaggio delle Regioni.
Sulla competenza residuale delle Regioni, viene specificato che gli enti dovranno obbligatoriamente esercitare la potestà legislativa nel pieno riconoscimento e rispetto della legislazione dello Stato. Tanto è vero che un organo fondamentale, quale la Conferenza Stato Regioni, viene oggi ad assumere rango costituzionale.
Sulle materie che fanno “inversione al centro“, invece, lo Stato rivendica il diritto di armonizzare i bilanci pubblici, con funzione di coordinamento della finanza e del sistema tributario. Sostanzialmente, non manca molto dal celebrare le esequie su ogni progetto di radicale federalismo fiscale.
E non è finita: tutti quegli ambiti della vita sociale ed economica sulle quali non era stata chiarita la competenza legislativa, e in merito ai quali i giuristi si sono accapigliati per lungo tempo, vengono automaticamente riaffidati allo Stato.
La nuova riforma del Titolo V della Costituzione non si ferma, comunque, alle Regioni: sarà, infatti, lo Stato a definire la disciplina generale delle funzioni di Comuni, Province e Città Metropolitane, nell’ottica degli accorpamenti e della nuova distribuzione degli enti sul territorio, come definita in spending review.
Il principio di ritorno alle istituzioni cardine della Repubblica vale anche per le funzioni normative inerenti porti marittimi e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Lo Stato, insomma, boccia le Regioni per non aver saputo sfruttare appieno un potere che mai avevano avuto così esteso sin dalla loro istituzione. Se la riforma sarà convertita in legge, insomma, verrà inferto un duro colpo a quella cortina di ferro che aveva progressivamente allontanato il centro amministrativo del Paese alle sempre più esigenti periferie durante la Seconda Repubblica.
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