Tale sentenza, recepita dall’INPS con la Circolare n. 107/2021, ha fornito le prime istruzioni relative all’applicazione dell’art. 54 del Dpr. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’art. 1, co. 12, della L. n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Per tali soggetti, chiarisce l’INPS, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
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Pensioni comparto difesa: riesame
Con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale e di questione di massima, hanno dato soluzione ad alcuni quesiti in materia di determinazione del calcolo della pensione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).
In particolare, con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni.
Ciò vale anche se tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. In particolare, si prevede per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Scarica la Circolare Inps numero 107
Pensioni comparto difesa: modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando la predetta aliquota annua del 2,44%.
Pensioni comparto difesa: contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo.
Pensioni comparto difesa: ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, i gravami non sono suscettibili di accoglimento in autotutela. Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza.
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