Prestazione energetica e impianti termici: novità per i professionisti

Redazione 11/07/13
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Da domani entra in vigore il Dpr 75/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, che stabilisce i requisiti dei professionisti e delle società che potranno rilasciare l’Attestato di prestazione energetica dell’edificio (Ape), subentrante al vecchio Ace, l’Attestato di certificazione energetica. L’Ape, entrato in vigore il 6 giugno e disciplinato dal Dl 63/2013, è stato introdotto per soddisfare l’esigenza europea (Direttiva Ue 2002/91) di fornire all’acquirente o a chi prende in locazione un immobile un correlato documento che attesti il rendimento energetico, offrendo anche informazioni attinenti per poter conoscere e sviluppare eventuali miglioramenti volti ad ottimizzare il risparmio energetico dell’edificio.

L’Attestato di prestazione energetica va rilasciato in caso di: edifici di nuova costruzione e opere di ristrutturazione rilevanti, a conclusione dei lavori da chi li ha realizzati, e anche dal proprietario dell’immobile in caso di vendita o locazione. Esso deve essere firmato da un professionista abilitato o viceversa da una società (come le Esco, società specializzate nei servizi per il risparmio energetico, gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle in cui è presente un tecnico competente ed abilitato). I requisiti che definiscono l’abilitazione di un professionista sono: possesso di una laurea tecnica o di un diploma di equivalente natura e la disposizione di un certificato in grado di attestare la rispettiva esperienza nella progettazione edile ed impiantistica.

Importanti sono anche le sanzioni previste: il certificatore che rilascia un Ape non conforme ai dettami regolamentativi, infatti, rischia di subire una multa che oscilla dai 700 ai 4.200 euro, oltre alla segnalazione all’Ordine di appartenenza cosicché lo stesso possa poi provvedere ad intervento disciplinare. Nei confronti, invece, del direttore lavori che, una volta terminati, non presenta l’Attestato al Comune può essere applicata una sanzione compresa dai 1.000 ai 6.000 euro. Analoga misura è estesa al costruttore, nei cui confronti la sanzione va dai 3.000 ai 18.000, e al proprietario, dai 300 ai 1.800 euro di multa. Nel caso in cui, infine, i criteri e la classe energetica d’appartenenza non compaiono nell’annuncio di vendita o in quello d’affitto dell’immobile la multa è compresa tra i 500 ed i 3.000 euro.

La validità dell’Ape è decennale, ovviamente sempre che nel periodo di trascorso l’edificio non venga riqualificato in maniera tale da variarne le caratteristiche di consumo (ad esempio l’efficienza energetica degli impianti). Proprio su questo punto, interviene un secondo Dpr (74/2013), che entrerà in vigore sempre domani, con il quale si disciplinano gli obblighi e le responsabilità del “terzo responsabile” in materia di gestione degli impianti termici, soprattutto condominiali. In condominio, il soggetto responsabile della manutenzione e del controllo dell’impianto termico per la climatizzazione nel periodo sia estivo che invernale, e del conseguente rispetto delle disposizioni normative in materia, è l’amministratore. Quest’ultimo però, come anticipato,  può anche delegare i rispettivi oneri ad un soggetto terzo che dovrà rispondere della mancata osservanza delle norme regolanti l’impianto termico, ovviamente solo in caso in cui l’atto di assunzione di responsabilità sia stato redatto in forma scritta e controfirmato dal terzo contestualmente all’atto di delega.

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