Al momento dell’approvazione del rendiconto, dunque, risulta una procedura sempre utile la presa visione delle fatture di spesa per l’energia elettrica (in linea generale nei confronti di tutti i fornitori) in maniera tale che si possa effettuare l’accertamento della corrispondenza sussistente tra il fornitore prescelto, o da sempre noto, e quello che effettivamente è predisposto all’emissione delle fatture di pagamento. Questa è la situazione che si delinea nei casi di deliberazione o ratifica dell’assemblea, lo scenario invece cambia quando è l’amministratore ad agire in via del tutto autonoma. In tal senso, sono due i rapporti da prendere in considerazione:
1) il rapporto con l’amministratore;
2) il rapporto con il fornitore.
Con rimando all’atto dell’amministratore e alle conseguenze che esso apporta sul rapporto con il condominio, va ribadito che il provvedimento preso da quest’ultimo non può considerarsi legittimo. Questo in quanto, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2 c.c., il mandatario della compagnie è tenuto a “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini”. Questi poteri ‘regolamentari’ attengono alla gestione dell’ordinario, ossia dell’esistente e, fatta eccezione per le ipotesi straordinarie (ad esempio in caso di disdetta del contratto da parte dell’impresa di pulizie con la necessità di surrogarla fino a nuova decisione assembleare), la sostituzione dei fornitori non arriva a far parte delle attribuzioni dell’amministratore. Tenendo in considerazione le utenze, il ruolo del mandatario si circoscrive entro la riscossione delle quote, il pagamento delle bollette e la gestione ordinaria del rapporto, non rientrando affatto in questa definizione la sottoscrizione di un nuovo contratto. La riforma, pur a fronte delle innovazioni sul fronte delle attribuzioni a carico dell’amministratore, nulla ha precisato nel merito.
Da questo punto di vista, quindi, non sembra esserci motivo per ritenere innovativa, sulla materia in questione, la legge n. 220/2012. Riguardo a ciò, si ribadisce come al momento dell’approvazione del preventivo, sia adeguato allacciare il singolo costo al nome di un fornitore. Questo semplicemente perché, se l’assemblea delibera che il costo per le pulizie da mettere in preventivo è pari ad un determinato ammontare e tuttavia non specifica l’impresa alla quale assegnare il lavoro, è più facile che l’amministratore, in virtù del prezzo preventivato, si consideri libero di scegliere l’impresa che richiede un costo simile. L’amministratore che decide di propria iniziativa e non vede convalidato dall’assemblea il proprio operato, secondo alcuni pareri, potrebbe essere soggetto ad azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione. Sulla questione, infine, attinente al rapporto con il fornitore: risulta sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela, a patto che si tratti di clienti domestici o di piccola impresa , senza alcun costo (la disciplina che regola il passaggio è contenuta nella delibera AEEG n. 144/07). Nel caso in cui, al contrario, il passaggio avvenisse da un venditore del mercato libero ad un altro entro i 12 mesi dalla sottoscrizione del precedente contratto, potrebbero subentrare i costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi.
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