Addio attestato di certifazione energetica: arriva la prestazione

Redazione 08/07/13
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L’Ape, l’attestato di prestazione energetica dal 6 luglio è subentrato al vecchio Ace, l’attestato di  certificazione energetica (Ape). La trasformazione risponde all’obiettivo di uniformare la normativa italiana ai dettami europei in materia di prestazione energetica degli edifici. Il cambiamento normativo, in realtà, non rappresenta soltanto una modifica di nomenclatura bensì costituisce una vera e propria novità. Contrariamente al precedente Ace, l’attuale Ape, disciplinato dal Dl 63/2013:

-è rilasciato nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la conseguente possibilità di applicare al certificatore le sanzioni penali;

-viene redatto mediante nuove modalità di calcolo. Ciò nonostante, in via transitoria, in attesa di quest’ultime, i nuovi Ape vengono predisposti con riferimento alle linee guida approvate con Dm 26 giugno 2009, così come integrate dalla legislazione regionale qualora sia stata emanata;

-possiede una validità decennale dal momento del rilascio, fatta eccezione per quelle unità immobiliari che subiscono interventi di portata tale da modificare la rispettiva classe energetica. La durata decennale dipende dall’osservanza delle norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti termici dal momento che, in caso contrario, l’Ape perde effetto con il 31 dicembre dell’anno in cui è prevista la prima scadenza dei controlli non rispettata. Il vecchio Ace, tuttavia, non viene completamente sostituito: in proposito la nuova normativa stabilisce che l’obbligo di dotare l’edificio di un Ape non sia doveroso laddove “sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”. In altre parole chi può usufruire di un Ace rilasciato fino al 5 giugno 2013, che ovviamente non sia scaduto e che sia dotato ancora di validità, può continuare a farlo.

Il nuovo attestato di prestazione energetica va rilasciato:

1)  a cura di chi effettua i lavori, una volta terminati, per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di lavori di ristrutturazione (che coprono oltre il 25% della superficie dell’intero fabbricato) di rilevante importanza;

2)  dal proprietario dell’immobile in caso di vendita o di locazione ad un nuovo locatario, anche qualora subentri la cessione a titolo gratuito.

L’Ape va reso disponibile dal proprietario nei confronti del potenziale acquirente o nuovo locatario a partire dal cominciamento delle trattative per poi consegnarlo una volta terminate le stesse. Al contrario, se si verifica la vendita o la locazione di un edificio prima della rispettiva costruzione, il venditore o il locatore è tenuto a fornire limpidezza in merito alla futura prestazione energetica dell’edificio, oltre a produrre l’Ape durante la fase di domanda dell’agibilità. In aggiunta a ciò, nei contratti di vendita o in quelli nuovi di locazione va immessa un’apposita clausola che permette all’acquirente o al conduttore di certificare l’ottenimento di tutta la documentazione e le informazioni necessarie in riferimento all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. La prestazione energetica dell’immobile diventa d’importanza cruciale anche prima della stipula di questa tipologia di contratti: gli annunci di vendita o locazione devono infatti contenere “l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”.

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