Periodo di prova non superato: ho diritto alla Naspi?

Paolo Ballanti 27/09/23
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Domanda legittima per chi non supera il periodo di prova a lavoro, come stabilito da contratto: mi spetta comunque l’indennità Naspi?

Una delle attività dell’Inps è quella di garantire sostegno economico a fronte di eventi che impediscono al lavoratore di rendere la prestazione manuale e / o intellettuale per la quale è stato assunto e, di conseguenza, percepire la retribuzione. E’ il caso, ad esempio, delle indennità riconosciute dall’Istituto per le assenze dovute a malattia e maternità.

A quanto citato si aggiunge il sussidio di disoccupazione (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) riconosciuto a coloro che perdono in maniera involontaria l’occupazione.
La Naspi, disciplinata dal Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22, opera, in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015.

Possono accedere al sussidio, previa domanda all’Inps, quanti sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge numero 240/1984.

Leggi anche >> “Naspi stagionali 2023: beneficiari, come richiederla e regole di calcolo”

Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio se, a fronte del periodo di prova non superato, è possibile inoltrare domanda per l’indennità Naspi.

Indice

I requisiti per la Naspi

L’indennità di disoccupazione spetta al ricorrere di due requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Da notare che a decorrere dal 1° gennaio 2022 non è più necessario il terzo requisito, rappresentato dall’aver totalizzato almeno trenta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti.

Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è richiesto per tutto il periodo di percezione dell’indennità.
La condizione in parola ricorre in assenza di un impiego (subordinato o autonomo) e a fronte della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché della stipula di un patto di servizio.

Disoccupazione involontaria
Per poter accedere alla Naspi è necessario che lo stato di disoccupazione sia involontario. Per questo motivo sono esclusi quanti interrompono il rapporto per dimissioni, eccezion fatta per:

Requisito contributivo
Come anticipato, il requisito contributivo ricorre in presenza di almeno tredici settimane di contributi totalizzati nei quattro anni precedenti.
A tal proposito si considerano valide tutte le settimane retribuite nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, purché esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Durata della Naspi

L’indennità economica legata allo stato di disoccupato viene liquidata direttamente dall’Inps al beneficiario per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

In ogni caso, la prestazione spetta per un massimo di 24 mesi.

Importo della Naspi

Al pari della durata, anche l’importo mensile è condizionato dai contributi totalizzati dal dipendente.

La prestazione è infatti rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, a prescindere dalla verifica del minimale.

Il risultato dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33.

Ecco sintetizzato in tabella il calcolo della Naspi per l’anno corrente:

Retribuzione mensileImporto mensile Naspi
Pari o inferiore a 1.352,19 euro75% della retribuzione mensile
Superiore a 1.352,19 euro75% di 1.352,19 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.352,19
In ogni caso, la Naspi non può eccedere, nell’anno corrente, l’importo mensile di euro 1.470,99

Come trasmettere la domanda di Naspi?

Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario trasmettere apposita istanza all’Inps, collegandosi al portale “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Libro utile sul tema

FORMATO CARTACEO

Il contenzioso contributivo con l’INPS

Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022

In alternativa, si può inoltrare l’istanza:

  • chiamando il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile);
  • rivolgendosi ad intermediari dell’Istituto ed enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Scadenze di invio domanda di Naspi

Le istanze per accedere alla Naspi devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza della Naspi

Una volta inviata la domanda, l’indennità decorre da:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, se l’istanza viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • giorno successivo la presentazione della domanda, se l’istanza viene trasmessa dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, comunque entro i termini di legge.

Licenziamento per mancato superamento della prova: spetta la Naspi?

Pur trattandosi di una fattispecie atipica di licenziamento, posto che il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di:

  • motivazione;
  • preavviso;
  • forma scritta;

in presenza dei requisiti di legge sopra citati (stato di disoccupazione e requisito contributivo) il dipendente che non supera la prova può trasmettere domanda per accedere alla Naspi.

Il diritto alla disoccupazione non spetta invece nelle ipotesi di interruzione della prova per dimissioni del dipendente. In questo caso infatti la cessazione del rapporto non è involontaria e, di conseguenza, non permette al lavoratore di accedere alla Naspi.

Da ultimo è utile ricordare che il periodo di prova (disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile) ha l’obiettivo di permettere alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.

A pena di nullità, il patto di prova dev’essere scritto e sottoscritto tanto dall’azienda quanto dal lavoratore, altrimenti si considera come non apposto.

Inoltre, la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione dettagliata delle mansioni affidate al lavoratore. Quest’ultimo aspetto risponde alla necessità di assicurare:

  • al lavoratore la possibilità di impegnarsi secondo un programma ben definito, in modo da poter dimostrare le proprie attitudini;
  • all’azienda di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova.

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Foto copertina: istock/Charnchai

Paolo Ballanti