SALVAGUARDIA
A seguito delle innumerevoli proteste da parte dei lavoratori prossimi alla pensione, delle opposizioni politiche e dei sindacati il nuovo testo di Stabilità 2016 ha ammesso una misura di salvaguardia ad hoc per ulteriori 26.300 lavoratori esodati mediante l’estensione di un anno dei profili di tutela già aperti con la manovra della sesta salvaguardia. Rispetto alla tutela numero sei, tuttavia, vengono compresi nell’operazione anche i mobilitati da aziende fallite e nell’edilizia.
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Per la categoria dei lavoratori, invece, che nel 2011 prestavano assistenza a parenti disabili la tutela prevista potrà essere applicata soltanto a chi ha fruito del congedo per recare assistenza a figli con disabilità gravi. Sulla questione attinente i lavoratoti che possiedono la certificazione della DTL nell’ambito della quarta e della sesta salvaguardia, nulla prevede il testo della legge di Stabilità in merito all’eventuale applicazione dei cosiddetti vasi comunicanti.
PART-TIME
E’ stata inserita nel ddl di Stabilità, anche se in forma soltanto sperimentale per il triennio 2016-2018, la previsione del part-time al 40-60% a quei lavoratori dipendenti del settore privato, sono quindi esclusi quelli del pubblico impiego, a cui restano non più di tre anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Questo equivale alla soglia dei 63 anni e 7 mesi per gli uomini e dei 62 anni e 7 mesi per le donne.
Sarà necessaria, ai fini dell’attivazione del part-time, la stipula di un accordo con il datore di lavoro che sarà chiamato a effettuare il versamento dei contributi in busta paga. Dei contributivi figurativi, invece, dovrà farsi carico direttamente lo Stato. Con la previsione di un simile meccanismo, il lavoratore avrà la possibilità di beneficiare di un orario di lavoro ridotto per un periodo massimo di tre anni, senza tuttavia incorrere in eventuali penalità sull’importo dell’assegno previdenziale. Il numero dei presunti beneficiari del part-time potrebbe però essere ridotto per via del vincolo annuale di risorse previsto.
LAVORATRICI DONNE
In sintesi, viene concesso un anno in più alle donne per poter optare della pensione contributiva. Le lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2015, i 57 anni e 3 mesi di età (che sono 58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 di contributi potranno esercitare ancora l’Opzione donna e così accedere al pensionamento con il ricalcolo contributivo dell’assegno, nonostante la pensione decorrerà soltanto dopo questa data.
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Una simile estensione cancella di fatto le due Circolari del 2012 con cui l’Inps aveva ridotto, in maniera indebita, di oltre un anno la durata prevista per questo canale di uscita. Il Parlamento tenterà di togliere anche l’applicazione della speranza di vita, che per ora rimane, e delle finestre temporali (anch’esse attualmente previste) che sono di 12 mesi per le donne dipendenti e di 18 per quelle autonome.
ESTENSIONE NO TAX AREA
E’ introdotto, poi, per il 2017 l’ampliamento della no tax area per i pensionati allo scopo di tutelare reddito e assegno. A meno che il Parlamento riesca ad anticipare di un anno l’intervento nel caso in cui l’Unione Europea dovesse accogliere la richiesta di più ampi margini di flessibilità sul bilancio per l’emergenza migranti, dal 2017 la cosiddetta “no tax area” per chi ha più di 75 anni sale da 7.500 euro a 8mila euro, parificandosi a quella dei redditi da lavoro. I pensionati, invece, che hanno meno di 75 anni beneficeranno di un aumento della “no tax area” da 7.500 a 7.750 euro.
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FLESSIBILITA’
L’unico punto dolente riguarda la grande esclusa dal nuovo testo di Stabilità 2016: vale a dire la flessibilità in uscita. La manovra di Stabilità, infatti, continua a non prevedere nessuna possibilità di anticipo strutturale dell’età pensionabile. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo, spiragli in questo senso saranno aperti soltanto a partire dal 2016.
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