Pensione minima e assegno sociale 2022, gli aumenti: i nuovi importi e per chi

Paolo Ballanti 13/01/22
Scarica PDF Stampa
A livello pensionistico due tra le principali forme di sostegno delle fasce economicamente deboli della popolazione saranno riconosciute nel 2022 con un importo superiore rispetto a quello dell’anno precedente. Ci riferiamo in particolare alla pensione minima e all’assegno sociale 2022, riservati a coloro che presentano determinati requisiti di reddito e personali.

A seguito dell’aumento del costo della vita, rilevato dall’ISTAT, le prestazioni citate saranno erogate dall’INPS nell’anno corrente godendo di una rivalutazione pari al 1,6%.

Analizziamo nel dettaglio il tema della rivalutazione delle pensioni, oltre a importi e destinatari di pensione minima ed assegno sociale 2022.

Riforma Pensioni 2022: Quota 102, donne, flessibilità, giovani. Ultime notizie

Pensione minima e assegno sociale 2022: perequazione

Con il termine di “perequazione delle pensioni” si intende la rivalutazione degli importi di tutti trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica in relazione al costo della vita, con effetto dal primo di gennaio di ogni anno.

Lo scopo è quello di proteggere i pensionati dalla diminuzione del potere di acquisto dovuto all’avanzare dell’inflazione.

Sono coinvolte dalla perequazione le pensioni dirette e quelle ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta) oltre ai trattamenti garantiti dalle gestioni lavoratori autonomi nonché quelle sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.

L’adeguamento delle pensioni avviene in base alla variazione percentuale dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT, ottenuto rapportando il valore medio relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, con il dato analogo registrato l’anno prima.

Pensione minima e assegno sociale: rivalutazione 2022

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato il valore della perequazione automatica per l’anno 2022.

In base ai dati forniti dall’ISTAT con la comunicazione del 3 novembre scorso, la variazione percentuale verificatisi “negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2020 ed il periodo gennaio – dicembre 2021 è risultata pari a +1,7”.

La rivalutazione dell’1,7%, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2022, è comunque provvisoria perché priva dei dati relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Di conseguenza, a gennaio 2023 l’INPS provvederà al conguaglio delle pensioni in base ai valori definitivi dell’intero anno 2021, comunicati dall’ISTAT.

La rivalutazione delle pensioni 2021 pari all’1,7%, come segnalato dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre 2021 numero 197, sarà riconosciuta provvisoriamente all’1,6%.

L’aumento in questione, con decorrenza 1° gennaio 2022, non sarà uguale per tutti. Infatti, la perequazione automatica si applicherà:

  • Al 100% (1,6%) per le pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo;
  • Al 90% (1,44%) per le pensioni di importo compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
  • Al 75% (1,2%) per le pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo.

Pensione minima 2022

Con l’obiettivo di garantire a tutti un’esistenza dignitosa si prevede che l’assegno pensionistico non possa essere inferiore ad una certa soglia, comunemente chiamata “pensione minima”.

In virtù della rivalutazione (1,6%) a decorrere dal 1° gennaio 2022, come segnalato dalla Circolare INPS, il trattamento minimo passa a 523,83 euro mensili (equivalenti a 6.809,79 euro annui) rispetto ai 515,58 euro mensili (6.702,54 euro annui) del 2021.

A chi spetta

L’integrazione al minimo, prevista nell’ambito del calcolo della pensione con il sistema retributivo (sono esclusi pertanto coloro che sono soggetti al regime interamente contributivo) è subordinata all’assenza di redditi superiori a determinate soglie, differenti a seconda della data di decorrenza della pensione.

I valori, anch’essi aggiornati al 2022, sono pari a:

  • In caso di decorrenza del trattamento corrispondente al 1° gennaio 1995 è previsto un limite di 13.619,58 euro (soggetto non coniugato o legalmente ed effettivamente separato), elevato 27.239,16 euro per il soggetto coniugato;
  • Se la pensione decorre dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 i limiti sono 13.619,58 euro (soggetto non coniugato) e 34.048,95 euro per chi è coniugato;
  • Da ultimo, in caso di decorrenza della pensione per i periodi fino al 31 dicembre 1993 il limite è uno solo, pari a 13.619,58 euro.

Il reddito da prendere a riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo, con esclusione dei redditi esenti da IRPEF tra cui:

  • Trattamenti di fine rapporto;
  • Reddito della casa abitazione;
  • Importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Assegno sociale 2022

La rivalutazione agisce anche sull’ammontare dell’assegno sociale 2022, ivi compresi i limiti di reddito individuale e coniugale.

L’ammontare dell’assegno, comunicato sempre dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre scorso, corrisponderà nel 2022 ad euro 467,65 mensili (corrispondenti a 6.079,45 euro annui).

Nel 2021, al contrario, l’assegno corrispondeva a 460,28 euro mensili (5.983,64 euro annui).

A chi spetta

L’assegno sociale, introdotto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale, è riconosciuto ai cittadini (non residenti all’estero):

  • Italiani;
  • Comunitari;
  • Extra–comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo;
  • Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

che versano in condizioni economiche disagiate, in possesso di redditi inferiori a determinate soglie.

Requisiti

L’assegno, non reversibile ai superstiti, è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda all’INPS, a beneficio di coloro che hanno un reddito annuo, per il 2022, non superiore a 6.079,45 euro di reddito, limite elevato a 12.158,90 euro se il soggetto è coniugato.

I redditi (del richiedente e del coniuge) da considerare sono:

  • Redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • Redditi esenti da imposta;
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva, quali interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titolari simili, emessi da banche e Società per Azioni;
  • Redditi di terreni e fabbricati;
  • Pensioni di guerra;
  • Rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • Pensioni ed assegni erogati a invalidi civili, ciechi civili e sordi;
  • Assegni alimentari.

Al contrario, non si considerano:

  • TFR ed anticipazioni dello stesso;
  • Reddito della casa di abitazione;
  • Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • Indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili;
  • Indennità di comunicazione per i sordi;
  • Assegno vitalizio per gli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.

Per avere diritto all’assegno è altresì necessario:

  • Aver compiuto il 67° anno di età;
  • Risiedere sul territorio nazionale;
  • Risiedere in Italia da almeno dieci anni continuativi.

Importo

L’ammontare dell’assegno è riconosciuto:

  • In misura intera (467,65 euro mensili) per i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero per chi è coniugato con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno (6.079,45 euro);
  • In misura ridotta se i soggetti non coniugati hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno ovvero nel caso in cui i soggetti coniugati abbiano un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno ed il doppio dell’importo annuo dell’assegno stesso (12.158,90 euro).

Leggi anche “Quota 102: ecco le istruzioni per fare domanda di pensione”

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento