Pensione anticipata precoci, domande entro oggi: requisiti e verifica. Come fare

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Nel mosaico delle nuove possibilità di uscire dal mondo del lavoro, che si sono delineate grazie all’introduzione del D.L. n. 9/2019 (cosiddetto “Decretone”), a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione anticipata per i lavoratori precoci rimane tutt’oggi un punto inamovibile.

Questi ultimi, in particolare, possono – in deroga ai requisiti pensionistici ordinari (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) – pensionarsi con la cosiddetta “quota 41”, ossia al maturare di 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Si ricorda, a tal proposito, che il requisito contributivo, sarebbe dovuto aumentare di 5 mesi – dal 1° gennaio 2019 – per effetto dell’adeguamento della speranza di vita stimata dall’ISTAT. Tuttavia, il recente D.L. n. 4/2019 ha di fatto eliminato tale adeguamento, fino al 31 dicembre 2026, lasciando i requisiti inalterati. Per compensare tale modifica, il governo ha però introdotto una finestra mobile – pari a 3 mesi – cosicché al maturare di quota 41 occorre attendere altri 3 mesi per ricevere il primo assegno pensionistico.

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Pensione precoci: non è automatica

Il riconoscimento della pensione anticipata precoci, non è automatico. A tal fine, infatti, l’interessato è tenuto a presentare una domanda che certifica l’appartenenza alla categoria di “lavoratore precoce”. La domanda, in particolare, va presentata in base all’apertura di determinate finestre temporali.

Quest’anno è in scadenza il marzo 2019. Tuttavia, come specificheremo nel prosieguo di questo articolo, la scadenza non è perentoria, nel senso che il mancato invio non determina l’esclusione dalla possibilità di pensionarsi. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio come fare per presentare la domanda di pensione anticipata precoci.

Pensione anticipata precoci: a chi spetta

Per prima cosa, bisogna sapere che per poter accedere alla “quota 41” bisogna essere un “lavoratore precoce”. Ma chi sono i lavoratori precoci? Trattasi di persone che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, ossia che non hanno compiuto 19 anni d’età. Per tali soggetti, la Legge di Bilancio del 2017 (Legge n. 232/2016) all’art. 1, co. 199 ha introdotto una norma – successivamente adottata con Dpcm n. 87 del 23 maggio 2017, che consente a determinate categorie di soggetti in difficoltà di accedere alla pensione anticipata – a decorrere dal 1° maggio 2017 – con uno sconto rispetto alle regole ordinarie.

Si ricorda che attualmente per accedere alla pensione anticipata bisogna maturare:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Possono accedere alla pensione anticipata, se si trovano nelle condizioni previste, i lavoratori:

  • dipendenti
  • autonomi
  • iscritti alle forme sostitutive ed esclusive,
  • che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con Enti e Casse.

Pensione anticipata precoci: requisiti 

La norma menzionata ha quindi previsto un nuovo canale di uscita dal mondo del lavoro, ma esclusivamente per i lavoratori precoci, ossia coloro i quali hanno iniziato a versare i contributi (bisogna osservare il primo accredito contributivo nell’estratto contro contributivo) prima del 19esimo anno d’età, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi.

Dunque, la carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età. La data di inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età. Inoltre, sono ammessi alla pensione i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che superiore a diciotto anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione (art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Ma come si calcolano i 12 mesi di lavoro effettivo? In sostanza, bisogna considerare la sola contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Pensione anticipata precoci: a quali condizioni 

Oltre ai requisiti appena citati, è necessario che l’interessato si riconosca in almeno uno dei seguenti profili di tutela:

  1. stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. A tal fine è necessario aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  2. caregivers, ossia soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104
  3. invalidi, ossia coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
  4. lavoratori gravosi, ossia lavoratori dipendenti addetti alle attività considerate gravose e che svolgono tali mansioni da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
  5. lavoratori usuranti, vale a dire lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti contenuti all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67.

Pensione anticipata precoci: come fare domanda 

Come anticipato in premessa, affinché i lavoratori precoci possono pensionarsi con 41 anni di contributo, devono inviare due differente domande:

  • una entro il 1° marzo 2019, che rappresenta la prima finestra utile, volta a certificare il possesso di trovarsi in uno dei profili di tutela su individuati;
  • e l’altra, che è appunto la domanda vera e propria, dopo la verifica positiva da parte dell’INPS, entro il 30 giugno 2019.

Da notare che il termine dell’1 marzo 2019, non è perentorio. Infatti, è possibile inviare la domanda di certificazione dei requisiti anche dopo, entro il 30 novembre 2019, ossia entro la seconda finestra utile. In tal caso, però, l’istanza sarà accettata solo a fronte delle risorse avanzate in esito al monitoraggio condotto con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo 2019.

Daniele Bonaddio

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