Pace fiscale liti pendenti: definizione, pagamento, domanda. Tutti i chiarimenti

Redazione 03/04/19
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La tanto attesa circolare firmata Agenzia delle entrate sulla Pace fiscale liti pendenti è stata pubblicata e ha portato diversi chiarimenti che aiuteranno i contribuenti nel loro piano di definizione agevolata, secondo le norme introdotte nel Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018).

In pratica, chi si sta chiedendo cosa rientri di preciso nella definizione agevolata delle liti pendenti e come fare per approfittare di questa opportunità fiscale, deve fare riferimento a questa circolare diffusa il 1° aprile 2019 (Scarica qui la circolare n.6 del 1° aprile 2019 – Agenzia Entrate).

Vediamo in dettaglio i contenuti del provvedimento con tutte le informazioni che risolvono i primi interrogativi sulla Pace fiscale delle liti pendenti.

Speciale Pace fiscale

Cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie

L’articolo 6 del decreto fiscale, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018.

La procedura è ammessa solo per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che riguardino atti impositivi ancora pendenti.

Pace fiscale liti pendenti: cosa si paga

I contribuenti hanno l’occasione di chiudere le vertenze fiscali pagando determinati importi correlati al valore della controversia. “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Pace fiscale liti pendenti: come fare domanda

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda online e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro.

“Pace fiscale, rottamazione liti tributarie pendenti: come chiederla online”

Pace fiscale liti pendenti: come si paga

L’importo da versare è pari:

  • al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018,
  • al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
  • al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio,
  • al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Cosa NON rientra nel piano di definizione liti pendenti

Non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto:

  • ruoli,
  • cartelle di pagamento
  • avvisi di liquidazione

In sostanza ciò che è già in fase della riscossione.

Ci sono però eccezioni. Possono beneficiare della definizione agevolata i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.

Non rientrano nell’ambito di applicazione inoltre:

  • le controversie instaurate contro altri enti impositori, al di là dell’Agenzia delle entrate, come ad esempio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
  • le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture,
  • le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate,
  • i giudizi concernenti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione.

Cosa rientra nel piano di definizione liti pendenti

Sono comprese invece nella possibilità di Pace fiscale liti pendenti:

  • i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
  • i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

Liti pendenti definibili sono nella sfera dell’Agenzia delle entrate

Tutte le controversie devono afferire agli atti dell’Agenzia delle entrate. Da ciò consegue che non sono definibili le liti instaurate avverso atti dell’agente della riscossione nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pace fiscale liti pendenti bollo auto

La circolare delle Entrate chiarisce come in questo caso, le controversie inerenti alle tasse automobilistiche (bollo auto) dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, quale ente che ne cura la gestione, riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l’omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici. In quanto tali, esse non sono definibili.

Diventano invece definibili in base al piano di definizione agevolata liti pendenti qualora le controversie discendano da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell’obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi.

Per ulteriori chiarimenti su cosa sia definibile o cosa no, consultare qui la circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate 

Redazione

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