Mancano poche settimane all’avvio del rimborso 730 in busta paga previsto a partire dai cedolini di competenza del mese di luglio.
Ad essere interessati sono coloro che, negli scorsi mesi e settimane, hanno regolarmente trasmesso all’Agenzia Entrate (in autonomia o per il tramite di un intermediario) una dichiarazione dei redditi (modello 730-2026) relativa all’anno 2025 il cui saldo sia a credito per il contribuente.
La situazione descritta si verifica se il dipendente, considerando tutti i redditi prodotti o percepiti nel 2025, risulta aver subito nel medesimo anno una tassazione superiore a quella effettivamente a suo carico.
In questi casi al lavoratore spetta un rimborso in busta paga a titolo di imposte pagate in eccesso.
L’erogazione del rimborso avviene, come anticipato, direttamente in cedolino da parte del datore di lavoro, il quale si sostituisce in tale attività all’Erario (si parla, non a caso, di sostituto d’imposta).
Dal momento che i risultati delle dichiarazioni dei redditi devono necessariamente essere trasmessi dall’Agenzia Entrate al datore di lavoro (sostituto d’imposta) affinché quest’ultimo possa procedere al rimborso, può accadere che, per una serie di ragioni, le somme dovute al contribuente non siano presenti in busta paga.
Come fare in questi casi? Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Rimborso 730: il cedolino paga dev’essere quello di luglio
Dal momento che, come anticipato in premessa, i rimborsi 730 decorrono dalle buste paga di competenza del mese di luglio 2026, se il dipendente non riceve le somme in parola deve innanzitutto verificare di quale mensilità si tratti.
Se, ad esempio, il cedolino è quello di giugno 2026 è normale che sia assente il rimborso, atteso invece nella busta paga del mese successivo.
Leggi anche: “730 a debito: come pagarlo a rate in busta paga”
Rimborso 730: la dichiarazione è stata regolarmente trasmessa?
Il dipendente che non trova nel cedolino di luglio 2026 la voce di rimborso fiscale è opportuno che verifichi innanzitutto se la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia Entrate.
Se l’invio è stato effettuato in autonomia è possibile collegarsi al portale dell’AE (“agenziaentrate.gov.it“) e selezionare dalla pagina iniziale la voce “Accedi all’area riservata”.
Dopo aver inserito le credenziali di accesso (identità digitale SPID – CIE – CNS o credenziali Entratel / Fisconline) il contribuente può infatti:
- Controllare lo stato di presentazione della dichiarazione dei redditi
- Scaricare le ricevute di invio del 730
Se, al contrario, l’interessato si è rivolto ad un intermediario, è opportuno che contatti quest’ultimo per avere conferma della trasmissione del 730.
Rimborso 730: il sostituto d’imposta è stato indicato?
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) incaricato di procedere al rimborso in busta paga dev’essere indicato dal contribuente – intermediario nel frontespizio del modello 730.
La sezione interessata è quella identificata con “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, in cui devono essere indicati:
- Cognome e nome o ragione sociale del datore di lavoro
- Codice fiscale
- Comune
- Provincia
- Indirizzo, numero civico e CAP (oltre all’eventuale frazione)
- Numero di telefono / fax
- Indirizzo di posta elettronica
- Codice sede dell’Agenzia Entrate competente
Se il campo riservato al sostituto d’imposta non è stato compilato correttamente (indicando ad esempio un altro datore di lavoro) il modello 730 non viene trasmesso dall’AE al soggetto effettivamente tenuto a rimborsare le somme in busta paga.
In situazioni simili è necessario:
- Trasmettere un modello 730 integrativo, riportando i dati corretti del sostituto d’imposta
- Attendere che l’Agenzia Entrate invii i dati relativi alla liquidazione della dichiarazione dei redditi (modello 730-4) al sostituto d’imposta corretto
- Verificare, una volta che il sostituto d’imposta abbia ricevuto il modello 730-4, che il rimborso sia presente in busta paga
Rimborso 730 senza sostituto d’imposta
Un’ulteriore verifica, simile a quella di cui al punto precedente, è quella relativa ai dati indicati nel frontespizio del modello 730.
Nello specifico, nella dichiarazione dei redditi non dev’essere selezionata la voce “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
La casella in questione dev’essere barrata dai soli contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio o non vogliono avvalersi di tale possibilità
- Presentano il modello 730 a un centro di assistenza fiscale, a un professionista abilitato o la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia Entrate
La casella in parola, stando alle istruzioni dell’AE per la compilazione del 730 (disponibili sul sito “agenziaentrate.gov.it”) dev’essere barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e / o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Rimborso 730 assente: contattare il datore di lavoro
Se non ricorre nessuna delle situazioni precedenti è opportuno che il dipendente contatti direttamente il datore di lavoro / responsabile diretto affinché verifichi con chi si occupa dell’elaborazione delle buste paga, lo stato di trasmissione dei modelli 730-4 da parte dell’Agenzia Entrate.
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