Flat tax neo-residenti: i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia ed applicano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero sono tenuti a versare il tributo all’Erario entro il prossimo 30 luglio.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
La flat tax neo-residenti
Prevista dall’articolo 24-bis del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) la flat tax per neo-residenti permette di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con riguardo ai redditi prodotti all’estero.
La scelta del regime comporta il pagamento di un’imposta forfettaria recentemente elevata a 300 mila euro ad opera della Manovra 2026.
L’imposta sostitutiva per i neo-residenti
I soggetti neo-residenti in Italia, che non siano mai stati residenti sul territorio nazionale e coloro che non sono residenti da almeno nove anni, hanno la possibilità di optare, per i redditi prodotti all’estero, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a centomila euro per ciascun periodo d’imposta.
L’importo in parola passa a:
- 200 mila euro per i trasferimenti di residenza effettuati dal 10 agosto 2024
- 300 mila euro per i trasferimenti effettuati dal 2026
Come si ottiene l’imposta sostitutiva?
L’adesione alla flat tax avviene in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
Prima di esercitare l’opzione il contribuente può formulare una specifica istanza di interpello all’Agenzia Entrate, per ottenere una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime.
La richiesta dev’essere presentata alla Divisione Contribuenti dell’AE a mezzo, in alternativa:
- Consegna a mano
- Raccomandata con avviso di ricevimento
- PEC
Nell’istanza di interpello è necessario indicare:
- I dati anagrafici del contribuente e, se già assegnato, il codice fiscale
- L’indirizzo di residenza in Italia (se l’interessato è già residente)
- La giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione
- Gli eventuali Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
All’istanza dev’essere allegata la check list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, eventualmente corredata della documentazione di supporto.
Rinnovo tacito
L’opzione per il regime forfettario si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di:
- Cessazione degli effetti
- Revoca dell’opzione esercitata in dichiarazione dei redditi
- Decadenza dal regime, ad esempio per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine previsto ovvero per trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio
Gli effetti della flat tax cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Revoca del regime
L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere revocata sia dal contribuente principale che dal familiare a cui è stata estesa.
La scelta va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa ad uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata ovvero, in assenza di obbligo dichiarativo per quel periodo d’imposta, tramite apposita comunicazione alla Divisione Contribuenti dell’AE.
La comunicazione in parola dev’essere prodotta, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, con le stesse modalità dell’istanza di interpello.
In caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si estendono anche ai familiari, a prescindere dal fatto che questi esercitino autonomamente la rinuncia.
La scelta dei Paesi di origine
I contribuenti che ricorrono alla flat tax possono scegliere i Paesi di origine dei redditi esteri assoggettati a tassazione sostitutiva.
Al contrario, i redditi prodotti nei Paesi non inclusi nel regime sostitutivo sono tassati secondo le regole fiscali ordinarie (compreso il credito per imposte pagate all’estero, escluso per i redditi soggetti all’imposta sostitutiva).
Opzione per i familiari
Gli aderenti alla flat tax possono includere nel regime anche i familiari, questi ultimi interessati da un’ulteriore imposta sostitutiva di 50 mila euro cadauno a decorrere dal 1° gennaio 2026 (importo ridotto a 25 mila euro per le annualità precedenti).
Versamento con modello F24
Per ciascun periodo d’imposta interessato dal regime sostitutivo, il contribuente è tenuto a versare la flat tax (in autonomia) in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.
Il versamento dell’imposta interessa sia il contribuente principale che i familiari e avviene a mezzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), utilizzando il codice tributo “NRPP”.
Versamento entro il 30 luglio
Come anticipato, la flat tax dev’essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (30 giugno di ciascun anno).
I neo-residenti che si avvalgono del maggior termine di trenta giorni possono provvedere al versamento entro giovedì 30 luglio, facendosi carico tuttavia della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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