Minimi e forfetari: nessun obbligo di conservazione Fattura elettronica 2019

Scarica PDF Stampa
Secondo quanto previsto dalla normativa che ha istituto l’obbligo della fattura elettronica, in vigore dal prossimo gennaio, sono esonerati dall’emissione del documento elettronico i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Tali soggetti tuttavia possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018.

Ricordiamo che chi aderisce a tali regimi beneficia di una serie di semplificazioni circa la tenuta delle scritture contabili, e soprattutto non addebita e non detrae l’Iva, pertanto è esonerato da tutti gli obblighi di comunicazione, dichiarazione e liquidazione connessi.

Tutte le novità sulla Fattura elettronica 

Fatturazione elettronica: regime di vantaggio per produttori agricoli

A tali categorie di operatori si aggiungono anche i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Leggi anche “Fattura elettronica senza numerazione progressiva: come fare”

Per chi opera con i regimi di vantaggio, l’emissione della fattura in formato XML è una facoltà, tuttavia, a tali soggetti nell’ambito della loro attività potrà capitare di ricevere fatture elettroniche se il fornitore opera nel regime ordinario, quindi obbligato all’emissione del documento elettronico.

Mentre dal lato attivo (esonero della emissione della fattura elettronica) il quadro normativo è abbastanza chiaro, dal lato passivo, ovvero relativamente alla ricezione e alla conservazione delle fatture elettroniche è necessario effettuare delle precisazioni anche alla luce dei diversi ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica 2019: regole di emissione 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, relativamente alla disciplina della trasmissione delle fatture stabilisce che nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, chi emette la fattura può valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e il documento viene recapitato al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Questo anche per prevenire i casi in cui il cessionario o committente Iva non riesca a dotarsi di PEC, ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con il sistema SDI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche.

In questo caso, il cedente o prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario che la fattura è disponibile nella citata area autenticata.

Quando il cessionario prenderà visione della fattura, il sistema (SDI)  lo comunicherà al soggetto trasmittente.

L’emittente valorizzerà il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale “0000000” anziché inserire il codice a 7 cifre derivante dalla preregistrazione del soggetto passivo.

E’ prevista la possibilità di rilasciare anche direttamente una copia della fattura inviata allo SDI, o inviare la stessa per email, tale possibilità viene confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un recente incontro con la stampa specializzata.

Leggi anche “Fattura elettronica tra privati 2019: esoneri, controlli e novità”

La data di ricezione del documento coincide con quella di messa a disposizione della fattura nell’area riservata, così come avviene per i “consumatori finali”.

Quest’ultima disposizione traccia la differenza rispetto ai soggetti passivi che operano al di fuori dei suddetti regimi e che ricevono la fattura nell’area riservata soltanto alla data di effettiva presa visione.

La fattura sarà sempre visionabile nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate nell’area denominata “Consultazione – Dati rilevanti ai fini Iva”.

Escluso l’obbligo di conservazione elettronica

Minimi e forfetari: nessun obbligo di fattura elettronica 2019

La conservazione delle fatture elettroniche per i minimi e i forfettari riguarderebbe ovviamente quelle di acquisto (ciclo passivo).

L’Agenzia delle Entrate sembra aver escluso questa possibilità che costituirebbe un adempimento gravoso per tale categoria di contribuenti.

Tuttavia nei giorni scorsi la stessa Agenzia aveva confermato, l’adempimento della conservazione delle fatture elettroniche (relativo al ciclo passivo) da parte dei soggetti che attuano i regimi agevolati.

L’adempimento della conservazione elettronica può considerarsi eccessivamente sproporzionato in relazione alle dimensioni di detti contribuenti, peraltro agevolati anche da numerosi adempimenti di natura tributaria, anche se tali soggetti potrebbero, come detto, potenzialmente emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

Fattura elettronica: Regimi agevolati e Pubblica amministrazione

Relativamente all’emissione della fattura elettronica è stato tempo fa chiarito sempre dall’Agenzia delle Entrate, in particolare anche con la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 che per i forfettari anche se esclusi dall’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, permangono i vincoli dettati dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dal D.M. 55 del 3 aprile 2013 relativamente alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tali soggetti se dovranno emettere fattura presso la Pubblica Amministrazione dovranno utilizzare il formato XML e utilizzare il sistema di interscambio (SDI).

Nella compilazione della fattura elettronica verso la PA bisognerà tra gli altri indicare la codifica del regime fiscale adottato. Nel caso dei soggetti passivi che aderiscono al regime forfettario il codice da indicare è “RF19”.

I contribuenti che operano con il regime forfettario o con il regime di vantaggio dei minimi, e che per legge non addebitano in fattura l’Iva, quando emettono il documento nei confronti di un contribuente soggetto a split payment (quindi la P.A.) devono solo indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario, non trovando, il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura.

Tuttavia si ricorda che tutti i professionisti sono stati nuovamente esclusi dalla scissione dei pagamenti dal  D.L. 87 del 12 luglio  2018, sancendo un ritorno a quanto originariamente previsto dalla norma introduttiva dello split payment, che era stato poi esteso ai professionisti dalla manovra di primavera del 2017 (D.L. 50 del 24 aprile 2017.

Potrebbe interessarti anche:

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento