Fattura elettronica 2019 senza numerazione progressiva: come fare

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In merito alla fattura elettronica, il Decreto Fiscale 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019 introduce alcune disposizioni semplificative in materia di imposta sul valore aggiunto, con specifico riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzata (B2B e B2C).

Nelle disposizioni in materia di semplificazione fiscale, è presente in particolare un articolo che si occupa della registrazione degli acquisti in virtù anche dell’entrata in vigore dell’E-fattura.

È evidente che il passaggio al documento digitale, determina la necessità di coniugare o adattare disposizioni attualmente in vigore con un sistema che prevede documenti che per loro natura non sono modificabili. In questa direzione è intervenuto il decreto.

Fattura elettronica: registrazione degli acquisti

La registrazione degli acquisti e quindi delle fatture ricevute, trova la sua regolamentazione nell’articolo 25 del Decreto Iva (D.P.R. 633/1972).

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Nella versione in vigore prima del varo del decreto fiscale il citato articolo 25 al comma 1 disponeva che il contribuente doveva numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati od importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, e doveva annotarle in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione dovevano risultare la data della fattura, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, la denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

In un sistema per cosi dire “analogico” possiamo generalizzare affermando che l’obbligo di numerazione è assolto per mezzo dell’annotazione di un numero progressivo sul documento cartaceo.

In generale la numerazione delle fatture viene effettuata al momento del loro ricevimento, attraverso anche i sistemi di registrazione contabile che attribuiscono all’atto della registrazione un numero progressivo.

Il principale problema della fattura elettronica è che con essa, si avrà a che fare con un documento digitale che una volta generato non è “lavorabile”.

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Fattura elettronica senza numerazione: cosa prevede il decreto fiscale

L’articolo 13 del collegato alla Legge di Bilancio 2019 va a modificare il sopra citato articolo 25 ed in particolare viene disposto che il contribuente dovrà annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In sostanza, viene eliminato l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali, e viene, abrogato l’obbligo di riportare il numero progressivo attribuito, nel registro degli acquisiti. Tutto questo a partire dal primo gennaio 2019.

Secondo la relazione illustrativa del decreto che abroga la numerazione progressiva delle fatture, tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SDI, e con riferimento alla tracciabilità della fattura elettronica lo stesso transito nel Sistema di interscambio rende possibile il collegamento tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal libro degli acquisti.

Fattura elettronica 2019 senza numerazione: alcuni recenti interventi

Sul tale tema. anche se prima dell’emanazione del decreto, si era già occupata l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito specifico.

Con riferimento all’articolo 25, l’Agenzia nella Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 ha evidenziato che, data la natura del documento elettronico che transita nel Sistema di Interscambio SDI, (quindi già di per sé non modificabile e non integrabile), la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa può essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione, e gli estremi della stessa.

Sull’argomento è di recente intervenuta anche Assosoftware (anch’essa prima del decreto fiscale) in particolare in relazione alla necessità di apporre il protocollo Iva ad un documento che non può essere modificato dopo la trasmissione e che in molti casi, i sistemi di conservazione partono direttamente dalla ricezione dei documenti dallo SDI, senza alcuna interazione con i sistemi contabili.

Assosoftware in un comunicato stampa del 18 settembre 2018 in sintesi ritiene che è possibile considerare valida qualsiasi soluzione che tramite l’utilizzo delle informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile, permetta la rintracciabilità dei documenti.

Secondo Assosoftware la rintracciabilità è ad esempio assicurata dalla corrispondenza delle informazioni riportate sulle fatture e quelle annotate nella contabilità, oppure può essere utilizzato l’identificativo dell’SDI (progressivo univoco assegnato ad ogni file che transita attraverso il sistema), il nome del file, l’Hash del file xml, e la posizione xml nel caso di lotto di fatture, riportando una di queste informazioni nel sistema contabile.

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Giuseppe Moschella

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