Manovra di bilancio 2024: ecco le misure del pacchetto Lavoro

Paolo Ballanti 30/12/23
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La Manovra di bilancio 2024 è stata approvata definitivamente lo scorso 29 dicembre, per poi essere pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre. Confermata l’attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale, da intendersi come il peso di contributi e tasse nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Non a caso vengono confermati per il prossimo anno lo sgravio IVS al 6/ 7% e l’imposta sostitutiva al 5% sui premi di risultato.

Tuttavia, quelle appena citate non sono le uniche misure in materia di lavoro previste dalla Manovra 2024.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Manovra di bilancio 2024: Taglio al cuneo fiscale

La Manovra di Bilancio prevede, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico.

La misura, sulla falsariga di quanto previsto dal Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si concretizza in un abbattimento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a carico del lavoratore, pari a:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda i 2.692,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7 punti percentuali, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede i 1.923,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima.

Leggi anche >> “Taglio al cuneo fiscale: gli effetti degli aumenti in busta paga

La riduzione in argomento, come espressamente previsto dal testo di legge, non ha effetti sul rateo di tredicesima.
Dal momento che ad essere sgravati sono i contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga, un loro abbattimento si traduce in un aumento del netto spettante all’interessato.

Da precisare che, pur diminuendo la quota di contributi a carico del dipendente, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Questo significa che i beneficiari lo sgravio IVS non subiranno alcun pregiudizio in termini di accesso e misura della pensione.

Manovra di bilancio: Fringe benefit con soglia 2mila/3mila euro

Il testo della Manovra 2024 prevede limitatamente al periodo d’imposta 2024 una nuova soglia di detassazione dei Fringe benefit. Nello specifico, non concorrono a formare il reddito rilevante ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

  • Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti, dai datori di lavoro, per il pagamento:
    • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
    • delle spese per l’affitto della prima casa;
    • delle spese per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite per l’operatività della detassazione, pari a 1.000 euro, è elevato a 2.000 euro, sempre per il solo periodo d’imposta 2024 e con riferimento alle stesse somme sopra citate, a beneficio dei lavoratori dipendenti con figli, compresi:

  • I figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;
  • I figli adottivi o affidati;

Manovra di bilancio 2024: imposta 5% sui premi di risultato

La Manovra proroga di un anno la misura già prevista nel 2023 sull’applicazione di un’aliquota del 5% (in luogo di quella ordinaria al 10%) a titolo di imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali / comunali, su: 

  • i premi di risultato, riconosciuti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

L’aliquota al 5%, di conseguenza, opererà nei confronti dei premi e delle somme erogate nell’anno 2024 (articolo 1, comma 18).

Da notare che la tassazione agevolata opera entro il limite complessivo di 3 mila euro (elevato a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori), individuato:

  • Sommando premi ed utili;
  • Al lordo della ritenuta stessa del 5 – 10%;
  • Al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie.

Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva i lavoratori devono aver totalizzato, nell’anno precedente quello di liquidazione delle somme, un reddito da lavoro dipendente di ammontare non superiore ad 80 mila euro.


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Trattamento integrativo speciale lavoratori

Al fine di “garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale” il testo dalla Legge di bilancio prevede, per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale a beneficio dei lavoratori:

  • Degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti;
  • Del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo, che “non concorre alla formazione del reddito”, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66, effettuate nei giorni festivi.

Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40 mila.

Congedo parentale al 60%

L’articolo 34, comma 1, Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 prevede, per i periodi di congedo parentale, una copertura economica a carico dell’Inps:

  • Grazie al riconoscimento di un’indennità pari al 30% della retribuzione;
  • Fino al dodicesimo anno di vita del figlio;
  • A beneficio di ciascun genitore lavoratore per un periodo di tre mesi, non trasferibili.

La citata indennità è passata all’80% della retribuzione, a norma della Legge 29 dicembre 2022 numero 197, per la durata massima di un mese, fino al sesto anno di vita del bambino ed in alternativa tra i genitori.

La Manovra interviene anche su questa misura prevedendo una deroga all’indennità al 30% della retribuzione, per una durata non superiore a due mesi (e non più uno), fino al sesto anno di vita del bambino.

Di conseguenza, l’indennità viene calcolata:

  • Per un mese in misura pari all’80% della retribuzione;
  • Per un mese in misura corrispondente al 60% della retribuzione.

Tuttavia, quest’ultima percentuale al 60% è eccezionalmente elevata, per il solo anno 2024, all’80% della retribuzione.

Bonus mamme lavoratrici

In arrivo anche un bonus in busta paga alle mamme lavoratrici. Fermo restando quanto sopra citato in merito allo sgravio IVS al 6/ 7% (normato dall’articolo 1, comma 15 del D.D.L. Bilancio) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici:

  • Madri di tre o più figli;
  • Con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico);

E’ riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.
La misura spetta fino al “mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo” nel limite massimo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

L’esonero in argomento è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche “alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” (articolo 1, comma 181), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Come già previsto per lo sgravio IVS spettante alla generalità dei dipendenti, anche in questo caso la riduzione dei contributi da trattenere alle lavoratrici non comporta alcun pregiudizio in merito all’accesso e alla misura della pensione.

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