Cambia la Legge 104: le novità in vigore da giugno 2024 e quelle dal 2025

Paolo Ballanti 01/07/24

Il Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 numero 77 ha approvato in esame definitivo, l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021), che inaugura alcune novità per la Legge 104, il principale provvedimento sulla disabilità in Italia.

Il testo, come rende noto la news pubblicata sul portale istituzionale del Ministro per le disabilità, definisce “la condizione di disabilità, introduce l’accodamento ragionevole, riforma le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del Progetto di vita individuale e personalizzato”.

Si tratta, ha spiegato il Ministro Locatelli, del “cuore della riforma” sulla disabilità che “semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità” e “le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali”.

Analizziamo le novità in dettaglio le novità in arrivo per invalidità civile e Legge 104.

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Indice

Decreto disabilità vigore dal 30 giugno 2024

Restando in tema di disabilità e legge 104, il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri e ribattezzato Decreto Disabilità, è entrato in vigore il 30 giugno 2024, modificando di fatto da tale data le regole stabilite da questa legge, perno del sostegno alla disabilità.

Alcune disposizioni, tuttavia, relative a adempimenti successivi, sono efficaci e si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2025.

Inoltre, per tutto “il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale”, rende noto l’esecutivo.

Modifiche alla Legge 104/1992

Stando al testo del Decreto Disabilità, una prima modifica interessa la Legge 104 del 1992.

In particolare, vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3, riguardanti la definizione dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni previste dalla stessa legge 104.

Ecco in tabella il confronto tra vecchie e nuove disposizioni della Legge 104:

Norma Legge 104Testo attualmente vigente Legge 104Testo modificato dal Decreto Disabilità
Articolo 3, comma 1E’ persona handicappa colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazioneE’ persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base
Articolo 3, comma 2La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitativeLa persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostengo intensivo, correlata ai domini dell’ICF, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato
Articolo 3, comma 3 legge 104Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubbliciQualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici

Legge 104: la valutazione di base

La condizione di disabilità, definita dal decreto in parola come una “duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri” (articolo 2, comma 1, lettera a) è accertata grazie alla valutazione di base, definita dall’articolo 5 del Decreto.

Il procedimento interessa ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente e si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, ovvero del tutore o amministratore di sostegno, grazie alla trasmissione telematica del certificato medico introduttivo.

La valutazione di base si svolge in un’unica visita collegiale. L’intero procedimento di valutazione si conclude entro 90 giorni e, nei casi riguardanti:

  • soggetti con patologie oncologiche, entro 15 giorni;
  • minori entro 30 giorni;

dalla ricezione del certificato medico introduttivo da parte dell’Inps.

Leggi qui il testo della legge sulla disabilità

Riconoscimento della condizione di disabilità

Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l’inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa.

Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue altresì:

  • la tutela dell’accodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 5-bis della Legge numero 104/1992;
  • la possibilità di richiedere l’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Decreto Disabilità.

Competenza esclusiva Inps

A norma dell’articolo 9 della bozza di decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all’Inps.

Per quanto concerne il riconoscimento della condizione di disabilità, ai sensi della Legge numero 104/1992, il Decreto Disabilità riscrive l’articolo 4 della stessa legge.Il testo, così modificato, prevede che il “riconoscimento della condizione di disabilità” è “effettuato dall’INPS mediante le Unità valutative di base”.

Le commissioni per l’accertamento della disabilità:

  • si compongono di due medici nominati dall’Inps, di un componente di cui al successivo comma 4 (trattasi di un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente di ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS, individuata in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali;
  • sono presiedute da un medico Inps specializzato in medicina legale (nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’Inps nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento Inps in materia assistenziale o previdenziale).

La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario sopra citato, se presente.

In caso di parità di voti, quello del Presidente di commissione vale doppio.

Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

Il progetto di vita

La commissione, al termine della visita di valutazione di base, informa la persona interessata che, ferma restando la spettanza degli interventi, dei sostegni e dei benefici normativamente previsti a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.

Il progetto di vita è diretto a realizzare, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Disabilità, gli “obiettivi della persona” al fine di “migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”. 

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Foto copertina: istock/Chinnapong

Paolo Ballanti