Arriva il Garante disabili da gennaio 2025: a cosa serve e cosa cambia per il cittadino

Paolo Ballanti 14/03/24
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Nella Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto legislativo datato 5 febbraio 2024 numero 20 con cui si istituisce, dal 1° gennaio 2025, l’Autorità Garante disabili: un organo con la specifica funzione di tutelare le persone con disabilità.

La creazione dell’Autorità risponde all’obiettivo di assicurare la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Analizziamo la novità in dettaglio.

> Leggi qui il Decreto di istituzione del Garante

Indice

Garante disabili: come si compone

A norma dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. numero 20/2024 il Garante disabili si presenta come un organo collegiale composto dal presidente e due componenti.

Questi ultimi sono scelti tra persone di notoria indipendenza oltre che di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Nomina dei componenti dell’Autorità Garante disabili

Tanto il presidente quanto i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I tre soggetti appartenenti all’Autorità Garante disabili:

  • non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti;
  • esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Regolamento

Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con apposito regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, oltre che un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’ufficio dell’Autorità medesima.  

Le funzioni del Garante disabili

Il Garante, ai sensi dell’articolo 4, esercita le seguenti funzioni:

  • Vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti:
    • 1)        Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo 2009 numero 18;
    • 2)        Dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
  • Contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie a causa della condizione di disabilità;
  • Promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione.

Analizziamo di seguito le altre funzioni del Garante, descritte sempre all’articolo 4.

Il Garante disabili riceve le segnalazioni

Una delle attività del Garante è quella di raccogliere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Il Garante stabilisce le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità.

L’autorità, all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati.

Il Garante disabili svolge le verifiche

Con riguardo a fenomeni discriminatori il Garante disabili svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori.

Il Garante disabili promuove il rispetto delle persone con disabilità

Grazie a campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, il Garante promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Visite e colloqui riservati

L’Autorità Garante disabili ha altresì la possibilità di visitare, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali.

Nel corso delle visite possono aver luogo colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni del Garante stesso.

Libro utile

FORMATO CARTACEO

La tutela dei soggetti disabili

L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022

Emissione di pareri

Il Garante non si limita a ricevere le segnalazioni presentate, tra gli altri, dalle persone con disabilità ma, valutate le stesse, verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza.

All’esito della valutazione, l’Autorità esprime con delibera collegiale pareri motivati.

Quando le verifiche hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l’eliminazione di barriere architettoniche degli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

Azione del Garante disabili contro l’inerzia delle amministrazioni

Trascorsi 90 giorni dal parere motivato, il Garante, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104.

L’azione in parola si svolge decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge. Chi vi ha interesse “può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere” (articolo 31, comma 1).

Declaratoria di nullità

Entro 180 giorni dall’adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato del Garante, lo stesso può agire, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, D.Lgs. numero 104/2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

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