Permessi 104 fruiti con autorizzazione Inps scaduta: cosa succede?

L’impatto su assenze e busta paga

Paolo Ballanti 18/04/24
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La Legge 5 febbraio 1992 numero 104 riconosce ai dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per fornire assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità, beneficiando di un trattamento economico a carico dell’Inps, il cui compito è compensare la mancanza di retribuzione per i giorni / ore di assenza: si tratta del diritto ai permessi 104.

Previa domanda all’Istituto, i permessi possono essere fruiti con modalità diverse a seconda dell’età del soggetto disabile e del rapporto di parentela.
In ogni caso, il ricorso ai permessi è riconosciuto a:

  • genitori;
  • coniuge (o parte dell’unione civile);
  • convivente di fatto;
  • parenti e affini entro il secondo grado;

della persona con handicap grave.

A differenza di altre prestazioni economiche a carico dell’Inps, si pensi ad esempio agli eventi di malattia e maternità, per la legittima fruizione dei permessi in parola non è sufficiente la domanda del lavoratore ma si richiede altresì l’autorizzazione da parte dell’Istituto. Sotto questo aspetto può accadere che il dipendente faccia uso dei permessi pur essendo scaduta l’apposita autorizzazione.
Analizziamo in dettaglio come risolvere la situazione. 

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Indice

Permessi 104: la domanda Inps

Il lavoratore dipendente per poter legittimamente fruire dei permessi previsti dalla Legge numero 104/1992 è tenuto innanzitutto a trasmettere apposita domanda all’Inps, in alternativa:

  • in autonomia, attraverso l’apposita piattaforma online disponibile sul portale “inps.it – Lavoro – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • avvalendosi dei servizi offerti da enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Attendere l’esito dall’Inps

La semplice domanda all’Inps non autorizza il dipendente a poter fruire dei permessi 104 retribuiti

Al contrario, è necessario attendere la conclusione dell’istruttoria da parte dell’Istituto. In caso di accoglimento dell’istanza viene trasmesso, al datore di lavoro e al dipendente interessato, un apposito documento contenente:

  • la data a partire dalla quale il provvedimento di autorizzazione al godimento dei permessi è valido;
  • la data di fine validità del provvedimento autorizzativo ovvero l’indicazione che il documento stesso non ha limiti di validità temporale.

Nella pratica, le due date appena citate corrispondono a:

  • data a partire dalla quale il lavoratore può fruire dei permessi ex Legge numero 104/1992;
  • data fino alla quale il lavoratore può legittimamente fruire dei permessi 104

Autorizzazione permessi 104 scaduta: cosa succede

Può accadere che, per dimenticanza, semplice abitudine o altre ragioni, il lavoratore interessato fruisca dei permessi retribuiti a carico dell’Inps oltre la data di fine autorizzazione, indicata nel documento di accoglimento dei permessi stessi.

In queste situazioni, i giorni / ore di permessi, temporalmente collocati dopo la data di fine autorizzazione, sono stati illegittimamente fruiti dal dipendente, con l’aggravante che le somme percepite a tale titolo dal lavoratore sono provvidenze pubbliche, essendo a carico dell’Istituto stesso.

Per risolvere la situazione il datore di lavoro è tenuto, nell’ordine, a:

  • trattenere al lavoratore le somme a carico dell’Inps;
  • versare le somme in questione all’Istituto;
  • qualificare le ore / giorni di permessi non spettanti con una diversa causale di assenza.

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Restituzione delle somme all’Inps

Il trattamento economico per i giorni / ore di assenza del lavoratore a titolo di permessi 104 è, come anticipato, a carico dell’Inps.

Il trattamento è, di norma, anticipato in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, salvo poi essere recuperato dal datore stesso rispetto ai contributi da versare all’Inps con modello F24.

Di conseguenza, tutti gli importi riconosciuti in cedolino a fronte di permessi fruiti dal dipendente con autorizzazione Inps scaduta, devono essere restituiti all’Istituto.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a:

  • effettuare una trattenuta in busta paga, nei confronti del lavoratore interessato, a titolo di importi per permessi ex Legge 104/1992 non spettanti;
  • versare all’Inps con modello F24 le somme trattenute in cedolino, di cui al punto precedente.

A questo punto non resta che qualificare i periodi non lavorati con un altro tipo di assenza, che non sia naturalmente il permesso in parola.

Le alternative in tal senso sono:

  • ferie;
  • permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite per legge (detti anche permessi ex-festività);
  • permessi per riduzione dell’orario di lavoro (permessi ROL);
  • riposi compensativi nell’ambito dell’istituto della banca delle ore.

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La tutela dei soggetti disabili

L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022

Variazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro, direttamente o per il tramite di intermediari delegati, sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Inps il dettaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico loro e dei dipendenti, oltre che le informazioni riguardanti le somme a carico dell’Istituto, anticipate in cedolino.

In quest’ultima casistica rientrano i permessi ex Legge numero 104/1992.

La comunicazione in questione è resa all’Istituto a mezzo invio del modello UniEmens, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza.

In caso di illegittima fruizione dei permessi in argomento, l’azienda è tenuta a variare i flussi UniEmens trasmessi nei mesi precedenti, togliendo l’indicazione dei permessi ex Legge numero 104/1992 e valorizzando le giornate interessate con un’assenza ad altro titolo.

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