Malati oncologici: assenza fino a 24 mesi con tutela posto di lavoro, ma senza stipendio. L’ok della Camera

Il nuovo congedo dà diritto alla conservazione del posto, ma non è retribuito. Le novità.

Redazione 26/03/25
Allegati

Le lavoratrici e i lavoratori malati oncologici, con malattie croniche invalidanti o rare potranno conservare il proprio posto per un periodo massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata. Lo prevede la proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera, che introduce un nuovo congedo non retribuito per i dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%.

Durante il congedo non è previsto stipendio, né contribuzione previdenziale o maturazione dell’anzianità di servizio, ma resta garantita la possibilità di riscattare i contributi su base volontaria.

Il testo prevede anche dieci ore annue di permessi retribuiti in più per visite, esami e cure, e l’accesso prioritario allo smart working al termine del congedo. Il punto chiave è la conservazione del posto di lavoro.

Ecco cosa cambierà presto per le persone affette da tumori o malattia rare.

Indice

Nuova legge sui congedi per malati oncologici

Il 25 marzo è arrivato il primo sì all’unanimità alla Camera di un testo di legge atteso da tempo da pazienti, medici e associazioni. Si tratta del provvedimento che estende da 180 giorni fino a un massimo di 24 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro per chi è affetto da tumori, malattie croniche invalidanti o patologie rare.

Il testo unificato, frutto di un lungo percorso parlamentare iniziato nella scorsa legislatura, ha raccolto un ampio consenso bipartisan, a partire dalla prima firmataria Debora Serracchiani (PD) e dal relatore Andrea Giaccone (Lega).

L’idea è quella di tutelare la crescente platea di lavoratori che, grazie ai progressi della medicina, vivono più a lungo e convivono con malattie cronicizzate, ma che devono assentarsi da lavoro a causa del lungo iter di guarigione e cura o comunque hanno bisogno di lunghi tempi per riprendersi dal difficile percorso oncologico. Spesso però queste persone si trovano a scontrarsi con norme anacronistiche e insufficienti, come il Regio Decreto del 1924 che limitava il cosiddetto “periodo di comporto” a 180 giorni di assenza per malattia.

Il provvedimento prevede l’estensione del periodo massimo in cui è possibile conservare il posto di lavoro — anche in assenza prolungata — da 180 giorni (come previsto dal Regio decreto del 1924) fino a 24 mesi.

Il nuovo periodo di comporto potrà essere continuativo o frazionato. Peccato però che non sarà retribuito e non produrrà contributi o anzianità di servizio. È prevista anche una corsia preferenziale per accedere allo smart working una volta terminato il periodo di sospensione.

Si parla in sostanza di tutela a zero retribuzione, che rischia di gravare su una persona sopravvissuta e con malattia cronicizzata, ma che deve gestire una difficile quotidianità fatta di continui controlli, visite ed esami di follow up, talvolta di stanchezza fisica e mentale, difficili da recuperare se non assentandosi dal posto di lavoro.

Libro utile

FORMATO CARTACEO

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile. Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.Numerose sono le novità della presente edizione:• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025. Rocchina StaianoAvvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

 

Rocchina Staiano | Maggioli Editore 2025

A chi si applica il nuovo congedo senza stipendio

Il testo è rivolto a lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano affetti da malattie oncologiche, rare o croniche con invalidità almeno pari al 74%. Per i lavoratori autonomi, viene introdotta la possibilità di sospendere l’attività lavorativa per un massimo di 300 giorni nell’anno solare, se esercitata in via continuativa.

Non è prevista, in nessuno dei casi, la possibilità di svolgere altre attività lavorative durante il periodo di sospensione.

Aggiunte 10 ore di permessi retribuite

Tra le misure previste c’è anche l’aggiunta, sempre ai lavoratori malati oncologici, di dieci ore retribuite in più all’anno per sottoporsi a visite mediche, analisi o esami necessari legati alla patologia. Queste ore si aggiungono a quelle già previste dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi.

Nel settore privato, i datori di lavoro potranno richiedere il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi all’ente previdenziale. Nel pubblico impiego, la sostituzione del personale assente sarà regolata secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

Le novità in dettaglio

Cosa cambia quindi per le persone affette da tumore in termini di conservazione del posto di lavoro?

Congedo non retribuito fino a 24 mesi senza retribuzione
Il cuore della riforma riguarda l’estensione del cosiddetto comporto, ovvero il periodo massimo in cui un lavoratore può assentarsi per malattia senza perdere il posto. La nuova norma porta questo termine a fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, per i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità pari o superiore al 74%.

Durante questo periodo:

  • Il lavoratore mantiene il posto di lavoro, ma:
    • non riceve retribuzione,
    • non matura contributi né anzianità di servizio.
  • Non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa durante il congedo.
  • Il periodo decorre solo dopo l’esaurimento degli altri congedi o assenze previsti.
  • Il lavoratore può riscattare i contributi volontariamente.
  • Restano validi eventuali trattamenti più favorevoli previsti da contratti collettivi.

Sospensione per lavoratori autonomi
Anche i lavoratori autonomi malati oncologici, che svolgono attività in modo continuativo per un committente (come previsto dalla legge sul lavoro autonomo del 2017), possono usufruire di una forma di tutela simile. In caso di diagnosi di una delle patologie previste, l’attività può essere sospesa per un massimo di 300 giorni per anno solare.

+10 ore retribuite all’anno per visite e cure
Oltre al congedo, ai lavoratori interessati spetta:

  • un ulteriore monte ore retribuito di 10 ore l’anno, per visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti.
  • Prescrizione medica obbligatoria (medico di base o specialista del SSN o accreditato).
  • Se il paziente è minore, le ore sono fruite dal genitore accompagnatore.

Accesso prioritario al lavoro agile
Una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere con priorità alle modalità di lavoro agile (smart working), se le caratteristiche dell’attività lo permettono. La norma fa riferimento alla legge sul lavoro agile del 2017 e intende favorire un rientro graduale e compatibile con le esigenze di salute.
Certificazione medica semplificata
Per accedere al congedo, è necessaria una certificazione medica che attesti la patologia. Tale certificato può essere rilasciato dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o accreditata. La trasmissione avviene attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, secondo le regole già in vigore per i certificati elettronici di malattia.

Leggi anche > Invalidità oncologica: revisione Inps semplificata da Gennaio 2025

Il sì del parlamento

Il testo approvato all’unanimità è frutto di una sintesi tra diverse proposte di legge presentate nel tempo. Prima firmataria è Debora Serracchiani (PD), con relatore Andrea Giaccone (Lega). Durante la discussione, diversi parlamentari — sia di maggioranza che di opposizione — hanno evidenziato come il provvedimento rappresenti un primo passo, ma che potrebbe essere ulteriormente migliorato nel corso dell’esame al Senato.

L’iter prosegue

Dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, il provvedimento passerà ora all’esame del Senato. Eventuali modifiche dovranno poi tornare all’altro ramo del Parlamento per l’approvazione definitiva.

Il testo ha ottenuto un ampio consenso trasversale e il sostegno di più forze politiche. Tuttavia, sia in ambito parlamentare che tra i soggetti rappresentativi della società civile, restano aperte alcune questioni: in particolare, la sostenibilità economica per i lavoratori durante la sospensione e il riconoscimento di diritti previdenziali.

Reazione delle associazioni

Diversi gruppi e federazioni che rappresentano i pazienti, come FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), Uniamo (Federazione delle malattie rare) e AIL (Associazione italiana contro le leucemie), hanno espresso osservazioni sul testo, parlando di “occasione sprecata”.

In particolare, le associazioni hanno segnalato la necessità di introdurre forme di tutela economica durante il periodo di sospensione dal lavoro dei malati oncologici, una copertura contributiva e l’esclusione dal comporto dei giorni di day hospital o ricovero.

La proposta di legge riguarda infatti soprattutto gli oltre 3,5 milioni di persone che in Italia vivono dopo una diagnosi di tumore, un terzo in età da lavoro.

Nonostante i progressi nelle cure abbiano aumentato la sopravvivenza e trasformato molte forme di cancro in patologie croniche, i pazienti devono comunque restare vigili con i controlli, le visite e infiniti esami di follow up, che ne compromettono la quotidianità sul lavoro. C’è chi abbandona il lavoro anche a causa della difficoltà di gestire tutto, con notevole impatto negativo dal punto di vista economico.

In questo contesto, la mancanza di retribuzione durante il congedo di 24 mesi rappresenta uno dei punti più critici del testo.

Le novità in sintesi

In questo specchietto riassumiamo le novità approvate (in prima battuta) con il testo unificato “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” , a favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da patologie croniche invalidanti, anche rare.

MisuraCosa prevede
Estensione del comportoDa 180 giorni a 24 mesi (continuativi o frazionati) per conservare il posto
Retribuzione durante il comportoNon prevista: nessuno stipendio, né contributi, né anzianità di servizio
Divieto di altre attività lavorativeDurante i 24 mesi non si può svolgere altro lavoro
Accesso allo smart workingPrevista una corsia preferenziale dopo il periodo di comporto
Permessi retribuiti aggiuntivi+10 ore all’anno per visite, esami e cure
Lavoratori autonomiPossibilità di sospendere l’attività per 300 giorni all’anno
Settore privatoIl datore può chiedere il rimborso degli oneri all’ente previdenziale
Settore pubblicoLa PA sostituisce il personale secondo contrattazione collettiva
Premi di laureaFondo da 2 milioni di euro in memoria di studenti oncologici

Redazione