Tassazione sulle pensioni: nuove aliquote, detrazioni, limiti di reddito

Paolo Ballanti 08/03/22
La Circolare INPS del 28 febbraio 2022 numero 33 è intervenuta con l’obiettivo di chiarire le novità in tema di calcolo della tassazione sulle pensioni a decorrere dal cedolino di marzo, alla luce dell’applicazione delle riforme fiscali derivanti dalla Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) e delle modifiche in tema di sostegno economico alle famiglie con figli, a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU).

Il combinato disposto della Legge di Bilancio e dell’AUU ha effetti sul calcolo di IRPEF lorda, detrazioni per redditi da pensione e figli a carico, oltre che sugli istituti introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 in tema di riduzione della pressione fiscale su lavoratori e pensionati.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Tassazione sulle pensioni: nuove aliquote IRPEF

Con effetto dal 1° gennaio 2022 l’articolo 11 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) così come modificato ad opera dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge di Bilancio, prevede il calcolo dell’imposta lorda sulle pensioni attraverso i seguenti nuovi scaglioni annui di reddito (dettagliati nell’allegato alla Circolare INPS – tabella N – numero 1):

Reddito annuo oltre euro fino a euro Aliquota percentuale Correttivo da detrarre
0 15.000,00 23 0,00
15.000,01 28.000,00 25 300,00
28.000,01 50.000,00 35 3.100,00
50.000,01 / 43 7.100,00

I citati scaglioni annui ridotti nel numero (passano da cinque a quattro) e nella percentuale rispetto a quelli in vigore sino al 31 dicembre 2021, sono pari, a livello mensile, a (tabella N – numero 1A):

Reddito mensile oltre euro fino a euro Aliquota percentuale Correttivo da detrarre
0 1.250,00 23 0,00
1.250,01 2.333,33 25 25,00
2.333,34 4.166,66 35 258,34
4.166,67 / 43 591,67

A seguito delle modifiche citate l’INPS precisa (Circolare numero 33/2022) che “per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente”.

Tassazione sulle pensioni: detrazioni per redditi da pensione

La Manovra 2022 (articolo 1 comma 2 lettera b) ha modificato anche l’impianto delle detrazioni d’imposta, la cui funzione è quella di abbattere l’IRPEF lorda, secondo importi differenziati in funzione del reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente.

A beneficio di coloro che producono uno o più redditi da pensione l’articolo 13 comma 3 del TUIR riconosce una detrazione pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a:

Reddito complessivo (RC) annuo Importo detrazione annuo
Non superiore a 8.500 euro 1.955,00
Compreso tra 8.500 e 28.000 euro 700 + [1.255 * (28.000 – RC) / 19.500]
Tra 28.000 e 50.000 euro 700 * [(50.000 – RC) / 22.000]
Oltre 50.000 euro 0

È altresì riconosciuta una detrazione aggiuntiva di 50,00 euro a beneficio di chi ha un reddito complessivo superiore a 25 mila ma non eccedenti i 29 mila euro.

Come riportato in calce alla tabella INPS aggiornata (tabella N – numero 3) la detrazione in parola è “rapportata al periodo di pensione dell’anno”.

Tassazione sulle pensioni: trattamento integrativo

La Legge numero 234/2021 modifica (articolo 1 comma 3) il sistema degli importi previsti con Decreto Legge del 5 febbraio 2020 numero 3 con lo scopo di ridurre la pressione fiscale su lavoratori dipendenti ed assimilati, nonché titolari di redditi da pensione.

A decorrere dallo scorso 1° gennaio il trattamento integrativo (articolo 1 del D.L. numero 3/2020), dapprima riservato in misura “piena” pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) a coloro che possedevano un reddito non superiore a 28 mila euro, è così modificato:

  • Euro 1.200,00 annui per i contribuenti con reddito non superiore a 15 mila euro (rispetto ai precedenti 28 mila);
  • Per coloro che totalizzano un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro, il trattamento integrativo spetta se la somma delle detrazioni elencate all’articolo 1, comma 1, secondo periodo del D.L. n. 3/2020 è superiore all’imposta lorda (in tal caso il bonus sarà pari alla differenza tra le citate detrazioni e l’IRPEF lorda, comunque nel rispetto del tetto di 1.200,00 euro).

Per quanto concerne invece l’ulteriore detrazione riconosciuta dall’articolo 2 del Decreto Legge numero 3 a beneficio di coloro che avevano un reddito superiore a 28 mila ma non eccedente i 40 mila euro, la stessa è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La Circolare INPS chiarisce, in tema di trattamento integrativo, che la Manovra, pur modificandone i limiti di reddito e l’importo, ha lasciato inalterato il requisito di spettanza dello stesso, rappresentato “dalla capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali”.

Sempre l’Istituto sottolinea che “a decorrere dall’anno 2022” si continuerà a riconoscere il trattamento integrativo “limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro”.

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Tassazione sulle pensioni: applicazione delle nuove regole fiscali

In considerazione del fatto che:

  • Le modifiche in tema di IRPEF lorda, detrazione per redditi da pensione, trattamento integrativo ed ulteriore detrazione sono in vigore dal 1° gennaio 2022;
  • L’adeguamento delle pensioni alle nuove disposizioni interessa le rate in pagamento nel mese di marzo 2022;

l’INPS precisa che il “calcolo fiscale è stato adeguato sulle base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022” procedendo ad eventuali “conguagli, ove spettanti”.

Tassazione sulle pensioni: detrazioni per figli a carico ed Assegno Unico

L’introduzione dell’Assegno Unico e Universale dal 1° marzo 2022 (come previsto dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230) comporta alcune modifiche in tema di detrazioni per figli a carico, disciplinate dal TUIR all’articolo 12. Queste ultime vengono in particolare riservate a coloro che hanno uno o più figli a carico di età pari o superiore a ventuno anni, secondo il seguente schema di calcolo:

Numero figli Ammontare detrazione per ciascun figlio
Uno 950 * [(95.000 – RC) / 95.000]
Due 950 * [(110.000 – RC) / 110.000]
Tre 950 * [(125.000 – RC) / 125.000]
Quattro 950 * [(140.000 – RC) / 140.000]
Cinque 950 * [(155.000 – RC) / 155.000]
Oltre cinque Alla somma di euro 155.000 sono aggiunti 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto.

Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, rende noto la Circolare INPS, si è provveduto a:

  • Mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a ventuno anni;
  • Revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
  • Revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di tre anni;
  • Revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
  • Revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno quattro figli a carico.

In considerazione, conclude l’Istituto, delle “condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione”.

Scarica la Circolare Inps numero 33 in pdf

Paolo Ballanti

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