Il Codice civile riconosce (articolo 2110, comma 2) ai dipendenti interessati da eventi di malattia il diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto stabilito dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o, in mancanza, dagli usi. Ma cosa succede in caso di superamento del periodo di comporto?
Se la durata del comporto è nota o comunque facilmente reperibile leggendo il testo del CCNL applicato in azienda, un aspetto a volte sconosciuto ai dipendenti è quello legato al licenziamento disposto dal datore di lavoro una volta esaurito il periodo di conservazione del posto.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Chi fissa il periodo di comporto?
- Cosa accade se supero il periodo di comporto?
- Il rapporto di lavoro prosegue regolarmente
- Cosa deve fare il datore di lavoro dopo il superamento del periodo di comporto?
- Periodo di comporto: la durata dell’indennità economica INPS
- A chi spetta l’indennità INPS per il periodo di comporto?
- Quali periodi di malattia sono a carico del datore di lavoro?
Chi fissa il periodo di comporto?
Eccezion fatta per previsioni di maggior favore dei singoli CCNL, la durata del periodo di comporto è prevista dalla normativa per i soli impiegati (Regio Decreto – Legge numero 1825/1924) in misura pari a:
- Tre mesi, se l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
- Sei mesi, con anzianità di servizio superiore a dieci anni.
Per i dipendenti con qualifica operaio la durata del comporto è di competenza esclusiva dei contratti collettivi.
Cosa accade se supero il periodo di comporto?
Il superamento del periodo di comporto abilita (non obbliga) il datore di lavoro a recedere dal contratto, per una motivazione diversa da quelle riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo.
Il licenziamento è quindi un’opzione a disposizione del datore di lavoro, il quale può semplicemente decidere di proseguire la collaborazione con il dipendente.
La normativa tutela, infatti, l’interesse dell’azienda a salvaguardare la professionalità del lavoratore, eventualmente attendendo la fine del periodo di malattia e il successivo rientro in servizio.
Il rapporto di lavoro prosegue regolarmente
A riprova di quanto appena descritto si precisa che, alla scadenza del comporto, il rapporto di lavoro prosegue regolarmente, a meno che l’azienda non decida di porvi fine intimando il licenziamento in forma scritta.
Tra la scadenza del comporto e l’ultimo giorno in forza in azienda per effetto del licenziamento, al dipendente spettano i compensi dovuti a fronte dell’attività lavorativa prestata o delle assenze retribuite.
Cosa deve fare il datore di lavoro dopo il superamento del periodo di comporto?
L’azienda che decide di proseguire la collaborazione alla scadenza del comporto non è tenuta ad effettuare alcun adempimento, tanto nei confronti degli Istituti (INPS) che del dipendente.
La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro sottolineato che, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, l’azienda non ha nemmeno il dovere di avvertire il dipendente, assente per un lungo periodo, dell’imminente scadenza del comporto.
Periodo di comporto: la durata dell’indennità economica INPS
Pur proseguendo la collaborazione con il dipendente, il datore di lavoro e i soggetti incaricati di elaborare le buste paga devono prestare attenzione al limite di durata imposto dalla normativa per l’indennità economica a carico dell’INPS dovuta per gli eventi di malattia.
I dipendenti che hanno diritto a tale copertura economica possono infatti beneficiarne per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità). Superata la soglia non spetta alcuna indennità a carico dell’INPS.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono anch’essi prevedere un limite di durata a:
- Integrazione a carico azienda dell’indennità INPS;
- Copertura economica dei periodi di malattia, per i dipendenti cui non spetta l’indennità INPS.
Il CCNL Cooperative Sociali (articolo 71) riconosce ai lavoratori non in periodo di prova un trattamento economico a carico azienda a integrazione dell’indennità di malattia “fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno”.
Nel caso di malattia superiore a tre giorni il diritto a percepire il trattamento previsto è “subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori”.
I datori di lavoro che applicano il CCNL Cooperative Sociali sono pertanto:
- Legittimati a non riconoscere il trattamento economico a loro carico una volta superati i 180 giorni di malattia;
- Tenuti a non anticipare in busta paga l’indennità economica INPS se superata la soglia dei 180 giorni di malattia.
A chi spetta l’indennità INPS per il periodo di comporto?
L’indennità economica INPS (di norma anticipata in busta paga dai datori di lavoro per conto dell’Istituto) è dovuta per gli eventi di malattia che interessano:
- Operai (e categorie assimilate), lavoratori a domicilio, del settore industria e artigianato;
- Operai (e categorie assimilate), impiegati, lavoratori a domicilio, del settore commercio;
- Salariati del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- OTI, OTD, salariati fissi, braccianti fissi, obbligati, avventizi ed assimilati, compartecipanti, piccoli coloni del settore agricoltura.
L’indennità è riconosciuta a partire dal quarto giorno di malattia e per le seguenti giornate comprese nel periodo di prognosi:
- Giorni feriali (sabato compreso) per gli operai, con esclusione di domeniche e festività nazionali e infrasettimanali;
- Giorni compresi nel periodo di malattia, eccezion fatta per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
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Quali periodi di malattia sono a carico del datore di lavoro?
Nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli CCNL il datore di lavoro è di norma tenuto a farsi del trattamento economico nel corso dei seguenti periodi di malattia:
- Categorie di lavoratori escluse dall’indennità INPS;
- Primi tre giorni dell’evento di malattia (carenza);
- Festività cadenti nel periodo di malattia, non indennizzate dall’INPS.
A quanto descritto si aggiunge, come già anticipato, l’eventuale integrazione dell’indennità economica INPS, in modo da raggiungere il 100% o una percentuale inferiore della normale retribuzione, secondo la misura fissata dai CCNL.
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Foto di copertina: iStock/Pheelings Media
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