Il rischio di un risarcimento sempre più lontano dalla vita reale

Massimo Quezel 25/05/26
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Nel corso del convegno dal titolo “Il risarcimento del danno grave alla persona nella R.C. Auto e nella R.C. sanitaria” organizzato a Roma dall’IVASS il 13 aprile 2026, Giacomo Travaglino, già presidente titolare della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, è intervenuto affrontando alcuni dei nodi più delicati del sistema italiano del risarcimento del danno non patrimoniale.

L’intervento ha toccato diversi temi centrali: in particolare Travaglino ha richiamato la necessità di una tabella unica nazionale per il danno da perdita del rapporto parentale, oltre alla funzione della rendita vitalizia e il rapporto tra progresso scientifico e determinazione del grado di invalidità permanente.

Sul primo punto, il magistrato ha evidenziato come l’attuale sistema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale continui ad essere caratterizzato da profonde oscillazioni giurisprudenziali, sostenendo la necessità di introdurre una tabella unica nazionale capace di garantire maggiore uniformità e prevedibilità nelle decisioni. Secondo l’ex presidente della Terza Sezione Civile della Cassazione, l’attuale impostazione tabellare sarebbe fuorviante, poiché tenderebbe a privilegiare eccessivamente gli aspetti dinamico-relazionali rispetto alla reale componente centrale di questo tipo di pregiudizio, ossia il dolore derivante dalla perdita (o menomazione) del rapporto affettivo.

Il problema, tuttavia, è comprendere quale debba essere il punto di equilibrio tra uniformità e personalizzazione del danno: se è vero che il sistema ha bisogno di criteri prevedibili, è altrettanto vero che il dolore umano non può essere standardizzato.

Ed è proprio qui che emerge la principale criticità che inevitabilmente porta con sè ogni tentativo di costruire modelli valutativi rigidi. Il rischio, in questo caso, è quello di trasformare il danno da perdita del rapporto parentale in una categoria astratta, regolata da automatismi numerici lontani dalla concreta esperienza delle persone coinvolte.

Infatti, è del tutto evidente che non esiste un rapporto parentale uguale ad un altro, o un concetto di lutto “standard”.

La perdita di un figlio, di un genitore, di un coniuge o la gravissima lesione di una persona cara si ripercuotono sulla vita delle persone in modi completamenti differenti a seconda della qualità del legame affettivo, della quotidianità condivisa, della dipendenza emotiva reciproca, della presenza concreta nella vita dell’altro, dei progetti comuni, nonchè del ruolo che quella persona ricopriva all’interno dell’equilibrio familiare.

Proprio per questo la liquidazione del relativo danno non può fermarsi al semplice richiamo di parametri tabellari, non idonei a sostituire l’indagine sul caso concreto. Ciò che troppo spesso manca, soprattutto nella fase stragiudiziale, è la reale sensibilità nel comprendere e rappresentare quanto quella perdita abbia inciso nella vita di quel determinato soggetto, sia da parte di chi tutela gli interessi dei soggetti lesi, che da parte di chi è tenuto a garantire il giusto ristoro dei danni patiti.

La soluzione tabellare sviluppata negli anni dai Tribunali di Milano e di Roma rappresenta, sotto questo profilo, un punto di equilibrio certamente convincente. Si tratta infatti di modelli che, pur prevedendo dei parametri di calcolo fissi, consentono margini di personalizzazione sufficientemente ampi da garantire una quantificazione rapportata in modo più realistico al singolo caso concreto se supportati da un’adeguata attività istruttoria, da testimonianze attendibili e da elementi oggettivi idonei.

L’auspicio è che, laddove si dovesse realmente giungere ad una tabella nazionale introdotta per legge, il legislatore non smarrisca questa impostazione, magari limitandosi a tradurre in legge quelle che sono già le prassi e i riferimenti tabellari utilizzati nei principali tribunali (e che si rifanno alle impostazioni dettate da Milano e Roma).

Ancora più discutibili risultano poi le critiche rivolte da Travaglino all’attuale sistema di liquidazione del danno biologico, con particolare riferimento alle affermazioni riguardanti le nuove tecnologie protesiche che, secondo il magistrato, garantiscono condizioni di vita decisamente migliori rispetto alle protesi in legno di trent’anni fa.

Il progresso scientifico e robotico inciderebbe profondamente sullo stesso concetto di invalidità permanente, tanto da mettere in discussione la stabilità di liquidazioni e giudicati costruiti anni prima su realtà mediche ormai superate. Travaglino richiama, a questo proposito, il principio enunciato dalla sentenza di Cassazione n. 31574 del 25 ottobre 2022, ossia la necessità per il giudice di valutare caso per caso se il risarcimento del danno biologico permanente debba essere riconosciuto con una rendita vitalizia piuttosto che in capitale.

Il risarcimento in rendita sarebbe e la conseguente rivedibilità degli importi periodici da riconoscere al danneggiato sarebbero l’unico modo per garantire l’effettiva equità del ristoro economico di fronte al progresso biomedico e tecnologico.

“Ci rendiamo conto di cosa sia oggi una protesi in titanio, che consente a una persona di partecipare alle Olimpiadi?” si domanda Travaglino. Una riflessione certamente suggestiva, ma che apre scenari molto delicati.

Perché dietro l’apparente modernità del ragionamento si nasconde un rischio culturale enorme: quello di trasformare il progresso medico in uno strumento di compressione del risarcimento.

Il punto centrale del problema non è certo l’astratta qualità tecnologica delle protesi che oggi si possono utilizzare, quanto la concreta devastazione che quella menomazione produce, in vie definitiva, nella vita reale della persona che l’ha subita.

Nessuna protesi, allo stato attuale, restituisce l’arto perduto o la sua piena funzionalità, nè cancella il trauma subìto dal danneggiato sotto il profilo psicologico ed esistenziale.

L’esempio dell’atleta paralimpico, inoltre, è del tutto fuorviante e staccato dalla realtà. Il parametro sul quale rapportare la definizione di procedure e valori uniformi non può certo essere l’atleta in grado di partecipare alle olimpiadi grazie a sofisticati dispositivi e ad assistenza specialistica continua, che è evidentemente una eccezione statistica dato che la realtà quotidiana di chi è costretto a subire un’amputazione, in linea generale, è profondamente diversa.

Il pericolo è quello di arrivare, progressivamente, ad una visione nella quale la gravità della menomazione non venga più misurata in relazione alla perdita subita dalla persona, ma in funzione della capacità del mercato biomedicale di “compensarla”, anche solo in astratto, attraverso presidi più sofisticati.

Ma nessun progresso tecnologico può trasformare la sofferenza umana in un semplice problema tecnico suscettibile di aggiornamento periodico.

Se il progresso scientifico diventa il parametro per stabilire ed eventualmente comprimere il risarcimento, allora il sistema rischia di perdere completamente di vista il suo unico vero centro: la persona umana, la sua dignità e l’irreversibilità delle conseguenze che certe lesioni continuano a produrre nella vita reale. Anche perché una cosa è l’astratta esistenza di protesi altamente tecnologiche, altra cosa è la concreta possibilità che ogni danneggiato possa realmente accedervi, sostenerne i costi, adattarsi al loro utilizzo e trarne benefici effettivi e stabili nel tempo.

Senza considerare che non ogni soggetto riesce, sotto il profilo psicologico, ad accettare l’idea di dotarsi di un presidio protesico pur astrattamente idoneo a migliorare le sue condizioni di vita. E una scelta tanto intima e personale non può certo tradursi in una riduzione del diritto al pieno risarcimento del danno, né può diventare oggetto di giudizi esterni o di indebite pressioni.

Ed è forse proprio questo il punto che il sistema risarcitorio non dovrebbe mai dimenticare: ogni valutazione in materia di invalidità permanente conseguente ad un sinistro dovrebbe sempre avere il focus non sui parametri standard, per quanto inevitabili, ma sulla realtà concreta della persona costretta a convivere, ogni giorno, con le conseguenze irreversibili della lesione subita.

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Massimo Quezel

Massimo Quezel (1965), imprenditore da sempre, svolge l’attività di consulente in infortunistica dal 1997 quando, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, ha imparato a sue spese cosa significa confrontarsi con il complesso mondo assicurativo e del risarciment…Continua a leggere

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