Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

Paolo Ballanti 06/05/26
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La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?

Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

  • Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;
  • Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

  • Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;
  • Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

Festività del 1° maggio lavorata

Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

  • Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;
  • Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

  • Lavoro straordinario diurno;
  • Lavoro straordinario notturno;
  • Lavoro straordinario festivo diurno;
  • Lavoro straordinario festivo notturno.

Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

  • 15% per lo straordinario diurno;
  • 30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;
  • 50% per lo straordinario notturno festivo.

In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

Foto di copertina: iStock/utah778

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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