Decreto 1° maggio: salario giusto, incentivi all’assunzione, bonus. Tutte le novità

Paolo Ballanti 11/05/26
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In vigore dal 1° maggio 2026 il Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 62 (ribattezzato Decreto 1° maggio) introduce una serie di agevolazioni contributive per le assunzioni riguardanti giovani, donne cosiddette svantaggiate, lavoratori della ZES unica e dipendenti con contratto a termine.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Decreto 1° maggio: Bonus donne

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici cosiddette svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, l’articolo 1 del decreto – legge riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da:

  • Almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • Almeno 12 mesi e appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è comunque contenuto entro una soglia massima di:

  • 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice;
  • 800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, se quest’ultima risiede nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L’esonero spetta per un periodo massimo ridotto di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato, contenuta nel citato articolo 2 del regolamento comunitario.

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro privati a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Decreto 1° maggio: Bonus giovani

L’articolo 2 del Decreto 1° maggio riconosce un ulteriore esonero contributivo ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a patto che, alla data dell’assunzione incentivata, i soggetti in parola:

  • Non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero da almeno 12 mesi se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2 del regolamento comunitario.

Lo sgravio, escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento e, comunque, nel rispetto della soglia mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore (limite elevato a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).

Sono esclusi dalla portata dell’esonero (e restano pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi INAIL.

Al pari del Bonus donne anche lo sgravio contributivo per l’assunzione di under 35 è condizionato alla realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Decreto 1° maggio: Bonus ZES

L’articolo 3 del Decreto 1° maggio introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti (nel mese di assunzione) e assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Le assunzioni devono:

  • Essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
  • Interessare personale non dirigenziale;
  • Comportare la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo sgravio si concretizza in un esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, esclusi i premi e contributi INAIL e, comunque, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per singolo lavoratore.

L’agevolazione contributiva spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto.

Leggi anche: “Investimenti ZES Unica: domande entro il 30 maggio per non perdere il bonus

Decreto 1° maggio: incentivo alla stabilizzazione dei contratti

Previsto un esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato contratti a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore.

Il beneficio opera per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratori che, alla medesima data di trasformazione del contratto, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Le trasformazioni devono interessare, senza soluzione di continuità, i contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

Decreto 1° maggio: conciliazione vita – lavoro

Si riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le realtà in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo numero 184/2025.

L’esonero è determinato in misura non superiore all’1 per cento dei contributi, nel limite massimo di 50 mila euro annui per singola azienda.

Decreto 1° maggio: disposizioni sul salario giusto

Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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