Investimenti ZES unica: domande entro il 30 maggio 2026 per non perdere il bonus

Paolo Ballanti 05/05/26
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La Manovra 2026 (articolo 1, commi 438 – 443, Legge 30 dicembre 2025, numero 199) ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’articolo 16 del Decreto – Legge 19 settembre 2023, numero 124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già o che vengono impiantate nella Zona economica speciale (ZES unica) per il Mezzogiorno.

Le regioni interessate dalla misura sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, è riservato agli operatori economici che trasmettono all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione telematica entro il 30 maggio 2026.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Zes unica: come funziona il credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante per l’annualità corrente è commisurato all’ammontare degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200 mila euro.

Il credito spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Incentivi Zes unica: invio entro il 30 maggio 2026

Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia Entrate un’apposita comunicazione telematica dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, in cui riportare:

  • L’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026;
  • L’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026 (in caso di scarto dell’intero file non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2026).

La comunicazione inviata successivamente ai termini descritti è scartata in fase di accoglienza.

A seguito dell’invio dell’istanza telematica è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come si trasmette la comunicazione?

L’istanza di accesso al bonus è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul portale “agenziaentrate.gov.it al seguente percorso “Imprese – Agevolazioni – Crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (ZES 2026) – Software di compilazione”.

La comunicazione integrativa

A pena di decadenza dall’agevolazione i soggetti che hanno inviato l’istanza iniziale devono trasmettere all’AE una comunicazione integrativa dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria e relativi all’anno 2026.

Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa inviata dal 13 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027 (in caso di scarto dell’intero file non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 17 gennaio 2027).

L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul portale dell’Agenzia Entrate.

Incentivi ZES unica: ammessi i soli modelli approvati dall’AE

Per l’invio della comunicazione iniziale e di quella integrativa devono essere utilizzati esclusivamente i modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate datato 30 gennaio 2026.

Incentivi ZES unica: come si utilizza il bonus?

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è fruibile:

  • Per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 441 della Legge numero 199/2025;
  • Per la quota di credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e / o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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