Stabilità 2016: leasing immobiliare per acquisto prima casa, come funziona?

Redazione 18/01/16
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di Nicolò Piccaluga

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendemamento alla Legge di Stabilità che ha introdotto i commi 42bis e seguenti, che disciplinano lo strumento del leasing immobiliare in base al quale sono previste condizioni agevolate per i giovani under 35.

La locazione finanziaria immobiliare, parimenti al leasing sottoscritto per l’acquisto di un’automobile che tutti conosciamo, prevede che la banca o altro intermediario finanziario si obblighi ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, e lo metta a disposizione di quest’ultimo per un predefinito periodo di tempo. La contro-obbligazione dell’utilizzatore dell’immobile consiste nel pagamento di un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto, sarà l’utilizzatore a decidere se versare una maxirata finale al fine di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito; altrimenti potrà chiedere la prosecuzione del contratto di locazione finanziaria o rinunciare definitivamente all’acquisto.

In caso di risoluzione del contratto di leasing per l’inadempimento dell’utilizzatore, la banca ha diritto alla restituzione dell’immobile ed é tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotti i canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Una novità importante é la possibilità, nel caso in cui l’utilizzatore non riesca a versare quanto dovuto e alle scadenze pattuite, di chiedere la sospensione dei corrispettivi periodici. Tale facoltà, subordinata al verificarsi di determinati eventi tra i quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, é concessa all’utilizzatore per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing.

I destinatari di questo strumento sono principalmente giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono proprietari di immobili a destinazione abitativa, ovvero la categoria che ha maggiori difficoltá ad ottenere un mutuo dalle banche. La normativa prevede infatti che i soggetti rientranti in questa categoria possano acquistare la casa in leasing ottenendo una detrazione Irpef del 19% sui canoni fino a 8.000 euro all’anno e una detrazione sempre del 19% calcolata su un massimo di 20.000 euro sul pagamento del prezzo di riscatto finale.

L’imposta di registro è pari all’1,5% del prezzo dell’immobile. Per gli over 35 o, in ogni caso, per chi dichiara un reddito superiore a 55.000 euro, le detrazioni sono ridotte della metá, ossia 4.000 euro annui per i canoni e 10.000 euro per la maxi-rata finale.

La convenienza del leasing immobiliare, rispetto al contratto di mutuo, consiste per l’utilizzatore principalmente nella maggior facilità ad ottenere l’approvazione per avviare lo stesso da parte dell’intermediario finanziario, considerato che non vi é l’obbligo di garantire il finanziamento con l’iscrizione di ipoteche (oltre naturalmente ai vangaggi fiscali già enunciati all’interno di questo articolo).

Per le banche, invece, il contratto di leasing comporta un grande vantaggio in caso di morosità dell’utilizzatore poiché, una volta convalidato lo sfratto, possono procedere alla vendita del bene immobile, evitando così le difficoltá e le lunghe tempistiche delle procedure esecutive immobiliari.

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