Scuola, Ape volontaria: al via le domande da settembre

Redazione 20/07/18
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Docenti e personale della scuola che hanno presentato l’istanza e hanno ottenuto la certificazione del diritto, possono presentare domanda Ape volontaria per cessare il servizio a partire dal 1° settembre 2018. A comunicarlo è stato direttamente il Ministero dell’istruzione in una recente nota (nota Miur 32478 del 17 luglio 2018).

Come si legge dalle parole del Miur: “coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti previsti per l’ape volontaria, e per i quali risultino perfezionati i requisiti previsti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19, potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018.

È quindi L’Inps a verificare e rilasciare il certificato dell’ottenimento dei requisiti previsti per accedere all’Ape volontaria.

Ape volontaria Scuola: come fare domanda

Il ministero stabilisce anche le modalità mediante cui presentare la domanda. Innanzitutto si deve verificare di aver ottenuto dall’Inps la certificazione del requisito per poter accedere all’Ape, una volta presentata l’istanza per accedere all’anticipo pensionistico. Una volta ultimato questo step, se si è conseguito il certificato entro il 1° settembre, occorre fare domanda di cessazione dal servizio, e andare in pensione prima che l’anno scolastico inizi.

La domanda di cessazione dal servizio va presentata esclusivamente in modalità cartacea e indirizzata all’istituzione scolastica o all’Usr (l’ufficio scolastico regionale) di riferimento, rispettivamente del personale docente, Ata o Dirigente scolastico.

Nella domanda cartacea di cessazione si deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti e che gli stessi si sono perfezionati e allegare copia della documentazione attestante quanto dichiarato.  Sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni nel sistema informativo SIDI senza inserire la data della domanda di cessazione utilizzando il codice CS10.

Precisiamo però che questa comunicazione del Ministero non comporta nessun obbligo di legge, perché l’Ape volontaria è una misura del tutto facoltativa prevista. Si può anche tranquillamente ignorare questa possibilità e continuare il proprio servizio.

Ape volontaria: cos’è

Ricordiamo che l’Ape volontaria è una modalità facoltativa e sperimentale, che dà la possibilità ai lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età, di andare in pensione anticipata. La misura sperimentale durerà fino a fine 2019.

A differenza dell’Ape sociale, che è una prestazione assistenziale gratuita destinata a categorie di cittadini in condizioni disagiate, l’Ape volontaria è un vero e proprio prestito, e quindi oneroso, erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

L’Ape volontaria può essere quindi essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata Inps. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse private.

Per accedere al prestito è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età (o almeno 63 anni e 5 mesi nel 2019) e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dal momento di presentazione della domanda;
  • ​non essere titolare di pensione diretta o assegno di invalidità.

Il lavoratore può scegliere di chiedere il finanziamento per l’Ape volontaria, a un istituto di credito tra quelli che aderiscono agli accordi stipulati con il Ministero del lavoro.

Il prestito erogato deve essere restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni attraverso una trattenuta sulla pensione.

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