A ridosso della data di fine salvacondotto, arriva un’ultima circolare del Ministero dell’Interno, che segue a ruota quelle diramate nei giorni scorsi sia da Inps che da Inail. Il documento in oggetto allega la comunicazione n.6121 al parere dell’Avvocatura dello Stato.
Oggetto, sempre le perplessità sulle vie per certificare che l’immigrato si trovi in territorio italiano da prima del 31 dicembre scorso, un argomento su cui, di recente, si è espressa, appunto, anche l’Avvocatura.
E proprio al documento divulgato dall’Avvocatura si ricollega la nuova circolare del Ministero: una patente di piena legittimità, insomma, per il documento che cercava di specificare quali enti dovessero essere riconosciuti come validi al fine della controprova per la presenza in Italia del clandestino al 31 dicembre 2011.
Dunque, ora anche il Ministero dell’Interno adotta la linea dell’Avvocatura, nel riconoscere come sotto la dicitura di “ente pubblico” vadano individuati “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.
Il Ministero abbraccia la posizione dell’Avvocatura proprio perché è la stessa a specificare come dalle indicazioni del Viminale, inserite nel decreto di ufficializzazione della sanatoria, prima e, in seguito, nelle Faq per svolgere le procedure, siano state “volutamente” generiche.
L’obiettivo, insomma, era quello di consentire alla platea più ampia possibile di lavoratori illegali di emergere dal sottobosco del lavoro nero e venire alla luce della legalità.
Nel caso di enti non strettamente pubblici, “trattasi, a ben vedere – continua infatti l’Avvocatura – di documentazione che, pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente”.
Insomma, per questa ragione si ribadisce ancora una volta che restano valide, ai fini della richiesta di emersione, tutte quelle attestazioni provenienti anche da ospedali o altri apparati statali o, in alternativa, anche la proprietà di una semplice scheda telefonica sim.
Confermata, anche in ottica ministeriale, l’insufficienza del timbro di area Schengen detenuto sul passaporto dell’extracomunitario, cui dovrà dunque essere allegata un’attestazione di permanenza sul territorio italiano antecedente al 31 dicembre dello scorso anno.
Come noto, il datore di lavoro dovrà anche dimostrare di aver usufruito della manodopera del clandestino da almeno tre mesi al momento dell’entrata in vigore della sanatoria. Ricordiamo che, in caso di lavoratori subordinati o domestici, che secondo i dati parziali della regolarizzazione sono la grande quota interessata dal provvedimento, sul modello F24 andranno apposti differenti codici.
Di seguito tutta la documentazione emanata dagli enti centrali sulla sanatoria:
Leggi l’aggiornamento della circolare ministeriale n.6121 aggiornata al parere dell’Avvocatura
Leggi il decreto sulla sanatoria 2012 pubblicato in Gazzetta ufficiale
Leggi la circolare ministeriale n. 7809 del 1 settembre 2012
Leggi le Faq del Ministero sulla sanatoria
Leggi la risoluzione che specifica i codici da utilizzare nel modello F24
Leggi la circolare Inps sulla sanatoria
Leggi la circolare Inail sulla sanatoria
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