Rottamazione cartelle esattoriali bis, come funziona

Gli adempimenti del contribuente e le scadenze da rispettare

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Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, la ”rottamazione dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Il beneficio non è subordinato all’avvenuta notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’avviso di recupero emesso dall’INPS ma soltanto alla data in cui l’atto è stato affidato all’agente della riscossione, uscendo, quindi, dalla disponibilità dell’ente creditore.

Prima di procedere, al fine di conoscere le reale situazione debitoria ammessa alla procedura, è opportuno richiedere all’agente della riscossione la stampa dell’estratto di ruolo dal quale è possibile verificare quali sono le somme disponibili per avvalersi del beneficio. L’agevolazione è riconosciuta anche per i piani di pagamento rateale riferiti ai carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 per i quali è intervenuta la decadenza.

La procedura comporta l’estinzione del debito:

  • escludendo le sanzioni e gli interessi di mora, ovvero per i carichi contributivi le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
  • eseguendo il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di:
    • capitale;
    • interessi;
    • aggio di riscossione;
    • spese per procedure esecutive;
    • spese di notifica della cartella di pagamento.

Per le multe stradali non sono dovuti gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

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Il debitore, entro il 15 maggio 2018, presenta la dichiarazione con la quale afferma di aderire all’agevolazione utilizzando il modello DA-2017 che l’Agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il 26 ottobre 2017. La dichiarazione può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione regionale di Agenzia delle entrate – Riscossione competente (vedasi la pagina 4 del modello), con copia del documento di identità oppure presso i suoi sportelli.

Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata ai giorni.

  • 31 luglio 2018,
  • 30 settembre 2018,
  • 31 ottobre 2018,
  • 30 novembre 2018,
  • 28 febbraio 2019.

L’esclusione dal beneficio ha per oggetto:

  • a) i carichi affidati entro il 31 dicembre 2016;
  • b) i carichi affidati dopo il 30 settembre 2017;
  • c) i contribuenti che non si sono avvalsi della definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016;
  • d) i piani di rateazione decaduti nell’anno 2017, anche se avviati in data anteriore, ovvero in corso al giorno 31 dicembre 2016;
  • e) le fattispecie indicate al comma 10 dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, cioè:
    • – le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014;
    • – l’IVA all’importazione;
    • – i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • – le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
    • – le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna;
    • – le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti da enti previdenziali;
    • – i piani di pagamento rateale per avvisi bonari (art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462), accertamenti con adesione o omessa impugnazione (artt. 8 e 15 del d.lgs. 19 agosto 1997, n. 218), reclamo-mediazione o conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48-ter, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito emessi dall’INPS (artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Chi non paga le rate, ovvero le paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici in argomento. Tuttavia, le rate pagate  sono acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

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La presentazione della dichiarazione di adesione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati nell’istanza. Inoltre, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Tuttavia sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che sono già iscritti alla data di presentazione dell’istanza. Infine, non può proseguire le procedure di recupero coattive che sono già state avviate a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata l’istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il debitore ha l’interesse a presentare tempestivamente la domanda al fine di prevenire l’attivazione di misure cautelari (cioè il fermo amministrativo e l’ipoteca) o le azioni esecutive (cioè il pignoramento). In altri termini, se l’agente della riscossione ha notificato, ad esempio, l’intimazione al pagamento propedeutica all’iscrizione dell’ipoteca la domanda va presentata al più presto.

Fino alla scadenza della prima o unica rata gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni che sono già state concesse sono sospesi per effetto della presentazione della domanda.

Nella dichiarazione il contribuente deve non solo indicare il numero delle rate e i carichi interessati ma anche l’eventuale presenza di giudizi aventi ad oggetto le somme pretese con l’impegno a rinunciare alla coltivazione delle cause.

La norma richiama soltanto l’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, ma non anche:

  1. l’art. 5, cioè la definizione delle controversie in materia di accise e IVA afferente;
  2. l’art. 6-ter, cioè la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.

“Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata” (circolare 8.3.2017, n. 2/E).

Il calendario

26 ottobre 2017: Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello DA – 2017 dell’istanza di definizione   per l’adesione dei carichi affidatigli dal 1.1 al 30 settembre dell’anno 2017.

3 aprile 2018 (essendo sabato il 31 marzo  e festivo il 2 aprile ): l’agente della riscossione invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso contenente i carichi affidatigli entro il 30 settembre 2017 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento (ovvero l’informazione relativa all’avviso di  accertamento esecutivo o all’avviso di addebito emesso dall’INPS).

15 maggio 2018: il debitore comunica l’adesione all’agente della riscossione.

2 luglio 2018 (essendo sabato il 30 giugno ): l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica al debitore l’ammontare delle somme  dovute e le eventuali scadenze delle rate di pari importo.

31 luglio 2018: scade il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.

1 ottobre 2018 (essendo domenica il 30 settembre): scade il termine di pagamento della seconda rata.

31 ottobre 2018: scade il termine di pagamento della terza rata.

30 novembre 2018: scade il termine di pagamento della quarta rata.

28 febbraio 2019: scade il termine di pagamento della quinta rata.

A seguito della presentazione della domanda per i carichi ivi inclusi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione che sono oggetto di pagamenti rateali ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che scadono successivamente, la definizione non viene meno qualora non siano stati eseguiti regolarmente i pagamenti dei piani rateali concessi.

Sergio Mogorovich

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