Il nuovo regime fiscale agevolato dal 2015 (1/2)

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Con la legge di stabilità per l’anno 2015 viene riscritta la mappa delle agevolazioni fiscali prevista per i contribuenti minori abrogando i regimi di favore esistenti al 31/12/2014 salvo quelli che applicano le regole sui “contribuenti minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6/7/2011, n. 98, norma che resta in vigore fino alla residua durata dell’agevolazione e comunque fino al compimento del 35° anno di età). Il nuovo regime fiscale non ha un livello uniforme di ricavi e compensi ma è articolato in funzione dei codici ATECO 2007 ed a condizione che siano presenti le condizioni oggettive previste. La norma prescinde dall’età e non ha alcun vincolo di durata massima.

 

LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO

Descrizione Importo massimo
a)      livello massimo di ricavi e compensi (1):-          industrie alimentari e delle bevande;

–          commercio all’ingrosso e al dettaglio

–          commercio ambulante di:

  • alimentari e bevande
  • altri prodotti

–          costruzioni e attività immobiliari

–          intermediari del commercio

–          servizi di alloggio e ristorazione

–          attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari

–          altre attività economiche complessive

b)      spese complessive per personale e collaboratori (2)

c)      costo complessivo (al lordo degli ammortamenti) al 31/12 (3)

€ 35.000

€ 40.000

 

€ 30.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 40.000

€ 15.000

 

 

€ 20.000

 

€ 5.000

 

€ 20.000

(1)   Nel computo non rileva l’adeguamento dei ricavi e dei compensi ai fini degli studi di settore. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività incluse in differenti codici, rileva il limite di ricavi e compensi più elevato.

(2)   Le spese si riferiscono al lavoro a progetto o accessorio (artt. 61 e 70 del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276), ai dipendenti, ai collaboratori e ai titolari di borse di studio o di addestramento professionale (art. 50, lettera c) e c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), agli associati in partecipazione con apporto di lavoro e all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 53, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917).

(3)   Nel computo va considerato che:

–       per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

–       per i beni usati promiscuamente nell’ambito personale o familiare il costo rileva nella misura del 50%;

Il beneficio è riservato soltanto alle persone fisiche.

Chi inizia l’attività può applicare l’agevolazione se nella richiesta della partita IVA comunica di presumere la sussistenza delle suddette condizioni.

 

I CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

a)      chi applica regimi speciali ai fini dell’IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;b)      soggetti non residenti, ad eccezione di chi risiede in altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che nel territorio dello Stato italiano siano prodotti redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;

c)      soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:

–          cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all’art. 10, n. 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633;

–          mezzi di trasporto nuovi di cui all’art.53 del D.L. 30/8/1993, n. 331;

d)      persone che partecipano contemporaneamente in società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata che applicano il c.d. “criterio di trasparenza” (artt. 5 e 116 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917);

e)      società di persone e di capitali, studi associati e società semplici fra professionisti).

 

2. GLI OBBLIGHI IVA

I contribuenti non esercitano la rivalsa dell’IVA sulle cessioni e sulle prestazioni (e, correlativamente, non possono esercitare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni) e sono esonerati dagli obblighi previsti in materia, cioè la presentazione delle dichiarazioni e la tenuta delle scritture contabili.

 

GLI OBBLIGHI IVA

a)      certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; resta fermo l’esonero dal rilascio della ricevuta fiscale e dall’emissione dello scontrino fiscale (art. 2 del D.P.R. 21/12/1996, n. 696);b)      numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

c)      applicazione delle norme relative:

–          alle cessioni e agli acquisti intracomunitari (artt. 41 e 38 del D.L. 30/8/1993, n. 331);

–          alle prestazioni di servizi con soggetti esteri (art. 7-ter del D.P.R. 26/10/1973, n. 633);

–          alle esportazioni di beni, ma senza beneficiare della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

d)      per gli acquisti fatti in regime di reverse charge va emessa la fattura (per acquisti di servizi resi da soggetti extracomunitari) o va integrata la fattura (acquisti intracomunitari), indicando l’aliquota e l’imposta che va versata entro il giorno 16 del mese successivo;

e)      presentano le dichiarazioni Intrastat per le operazioni intracomunitarie.

 

Nel caso di passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA, va eseguita la rettifica della detrazione per cui:

a)      l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi che è stata detratta va rettificata in aumento;

b)      l’imposta relativa ai beni ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni va rettificata in aumento in relazione agli anni mancanti al compimento del quinquennio;

c)      l’imposta rettificata va indicata nell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nel caso inverso, anche se ciò avviene per opzione, va fatta va fatta la rettifica per computare in detrazione l’imposta nel primo di applicazione delle regole ordinarie. Nell’ultima liquidazione di applicazione delle regole ordinarie, deve essere computata l’IVA afferente:

–          le operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità di cui all’art. 6 del D.P.R. 26/10/1972, n.633 (operazioni con lo Stato, ecc.), nonché del 32-bis del D.L. 22/6/2012, n. 83 (regime di “IVA per cassa”), beneficiando della detrazione sugli acquisti non ancora pagati.

L’IVA a credito che risulta dalle operazioni connesse al passaggio al regime forfetario può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

 

3. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La determinazione del reddito prescinde del tutto dal considerare i costi e le spese in quanto vengono applicati specifici coefficienti di redditività sull’ammontare dei ricavi e dei compensi.

 

I COEFFICIENTI DI REDDITO

Settore di attività Redditività
a)      industrie alimentari e bevandeb)      commercio:

–          all’ingrosso e al dettaglio

–          ambulante di:

  • alimenti e bevande
  • altri prodotti

c)      costruzioni e attività immobiliari

d)      intermediari del commercio

e)      servizi di alloggio e ristorazione

f)       attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari

40%

40%

 

40%

54%

86%

62%

40%

78%

Avvertenze: i contributi previdenziali versati per disposizione di legge (compresi quelli corrisposti per conto di collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e, in caso contrario, se non è stata esercitata la rivalsa) si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

 

Sul reddito si applica l’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.

Per i primi tre anni di attività il reddito è ridotto di 1/3 a condizione che:

a)   nel triennio precedente non sia stata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b)   l’attività non sia la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);

c)    nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.

 

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Sergio Mogorovich

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