Quota 103: istruzioni Inps su date, importi e requisiti maturati nel 2024

Paolo Ballanti 01/03/24
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E’ online la circolare Inps che chiarisce importanti aspetti sui requisiti maturati nel 2024 per l’accesso alla pensione anticipata Quota 103.

Il Decreto numero 4 del 28 gennaio 2019 disciplina, all’articolo 14.1, l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

La recente Manovra 2024, approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213, grazie all’articolo 1 comma 139, è intervenuta modificando il citato articolo 14.1, in particolare estendendo il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024 di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il successivo comma 140 della Manovra riconosce la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.

A seguito della Circolare Inps del 27 febbraio 2024 numero 39 con cui sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle novità normative appena descritte, analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Quota 103: requisiti età e contributi 2024

Per quest’anno la Manovra 2024 riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento di un doppio requisito:

  • Età anagrafica di almeno 62 anni;
  • Anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ecco che si parla quindi di anticipo flessibile con Quota 103. I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra

Il requisito dell’età anagrafica non è soggetto agli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita, di cui all’articolo 12 del D.L. numero 78/2010.

Per quanto riguarda invece il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando “il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e / o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico” (Circolare Inps).

Cumulo dei periodi assicurativi
Il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14.1 del D.L. numero 4/2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere “considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi” (Circolare Inps).

Iscrizione alle gestioni Inps

Previo possesso dei requisiti anagrafico-contributivi sopra citati la pensione anticipata flessibile è riservata agli iscritti:

  • All’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps;
  • Alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 numero 335.

Pensione anticipata Quota 103: l’importo

Il trattamento pensionistico in parola viene determinato secondo le regole del sistema contributivo, di cui al Decreto legislativo numero 180/1997.

Quattro volte la pensione minima mensile
La pensione anticipata flessibile – Quota 103 – è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4volte l’importo minimo stabilito per ciascun anno per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Questi ultimi, ricordiamolo, prevedono l’accesso al pensionamento al compimento dei 67 anni di età, con riguardo ai bienni 2023 – 2024 e 2025 – 2026.

Valori di riferimento per l’anno 2024
Considerato che la pensione minima per il 2024 è pari a 598,61 euro mensili, il massimale in parola si attesta ad euro 2.394,44.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera, come accennato, per “le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto – legge n. 201 del 2011” (Circolare Inps numero 39/2024).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia “è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato” (Circolare Inps).

Da quando decorre la pensione Quota 103 nel 2024

Parlando di finestre di uscita 2024, a favore di coloro che maturano nel 2024 i 41 anni di anzianità contributiva ed i 62 anni di età, il trattamento pensionistico in parola decorre trascorsi i seguenti termini:

  • 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.
    • In questo caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO ovvero al 2 agosto 2024 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO);
  • 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti pubblici, delle Pubbliche Amministrazioni, indicate all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo numero 165/2001
    • In questo caso la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, nel caso in cui il trattamento sia liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO ovvero al 1° novembre 2024 se la pensione è a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO).

Cumulo dei periodi
Nei casi di cumulo dei periodi assicurativi la decorrenza del trattamento pensionistico è determinata in relazione alla qualifica da ultimo rivestita dal soggetto interessato.

Per i lavoratori che “abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti” (Circolare Inps).
Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, ad ogni modo, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Precisazioni
Alla luce delle finestre di accesso citate è opportuno precisare che:
–            I lavoratori che perfezionano i requisiti nel 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra di accesso;
–            Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, fermo restando il rispetto delle finestre di accesso.

Quota 103 nel 2024: incentivo al posticipo pensione

Importante ribadire che, chi ha maturato i requisiti per Quota 103, ma vi rinuncia e continua a lavorare godrà di un cospicuo benefit: l‘incentivo al posticipo pensione.

Come evidenziato anche nella circolare Inps del 27 febbraio, i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (i contributi IVS).

Per quest’anno funziona così: per i lavoratori che maturano il diritto a Quota 103 nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

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