Quota 103 estesa al 2024: requisiti, calcolo e penalizzazioni

Paolo Ballanti 02/01/24
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La Manovra di bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio, non manca di intervenire in tema di accesso anticipato alla pensione, garantito dalla prestazione denominata Quota 103, in quanto frutto di un mix tra requisiti anagrafici e contributivi, la cui somma ha come risultato proprio il valore 103.

Le modifiche alla pensione anticipata non si limitano al tetto massimo di importo ma si estendono all’applicazione del meccanismo di ricalcolo contributivo, oltre all’allungamento delle finestre di accesso.

Analizziamo le varie novità in dettaglio.

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Legge di bilancio 2024 (L.30 dicembre 2023 n.213)

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Indice

La norma

L’articolo 14.1 del Decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 numero 26) prevede, in via sperimentale per il 2023, la possibilità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata di conseguire il diritto alla pensione anticipata, al ricorrere di:

  • Almeno 62 anni di età anagrafica;
  • Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione anticipata con Quota 103 è riconosciuto nel rispetto di un massimale di importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo, previsto a legislazione vigente.

La prestazione spetta per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia “ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (articolo 14.1, comma 1).

Pensione Quota 103 estesa al 2024

La prima modifica operata dalla Legge di bilancio 2024 appena approvata è l’estensione di Quota 103 a tutto il 2024.

L’articolo 1, comma 139, lettera a) della Manovra dispone infatti l’applicazione in via sperimentale della prestazione “per gli anni 2023 e 2024”.

In virtù della proroga all’anno corrente, quanti conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2024, potranno esercitarlo anche successivamente alla predetta data, ferme restando le altre disposizioni e requisiti previsti dalla normativa.

Le nuove soglie

La Manovra 2024 introduce due differenti tipologie di calcolo di Quota 103, a seconda della data di maturazione dei requisiti.

Maturazione dei requisiti nel 2023
Per quanti maturano i requisiti nell’anno 2023 resta in vigore il massimale rappresentato da un importo della prestazione non superiore a cinque volte il trattamento minimo, previsto a legislazione vigente.
Maturazione dei requisiti nel 2024
Al contrario, per coloro che totalizzano i requisiti per l’accesso a Quota 103 nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata“è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180”.

In ogni caso, la prestazione è riconosciuta per “un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente” (articolo 1, comma 139, lettera a, punto 4).

Anche in questo caso, Quota 103 è riconosciuta per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, disciplinati dall’articolo 24, comma 6, del Decreto – legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 numero 214.

Nuove finestre di accesso a Quota 103

L’articolo 14.1 del D.L. numero 4/2019 dispone, al comma 5, che gli iscritti alle gestioni pensionistiche sopra citate, i quali maturano i requisiti previsti dalla normativa dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto a Quota 103 trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

La Manovra interviene (articolo 1, comma 139, lettera b) modificando quest’ultimo aspetto. In particolare, se i requisiti maturano:

  • Nell’anno 2023, il diritto a Quota 103 decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
  • Nell’anno 2024, il diritto alla pensione anticipata decorre trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Quota 103 nel 2024: cosa cambia per i dipendenti pubblici

Prima delle modifiche della Manovra 2024 l’articolo 14.1 in argomento prevedeva al comma 6 che, tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, le finestre di accesso a Quota 103 per gli statali differivano rispetto a quelle applicate ai dipendenti del settore privato.

In particolare, ai sensi dell’articolo 14.1, comma 6, lettera b) i dipendenti pubblici “che maturano dal 1° gennaio 2023” i requisiti previsti dalla normativa “conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data” prevista dalla precedente lettera a) dello stesso comma (1° agosto 2023).

Le modifiche della Manovra 2024
La Legge di bilancio per l’anno corrente riserva la finestra di accesso appena citata alle ipotesi di spettanza di Quota 103 grazie ai requisiti maturati nell’anno 2023.

Al contrario, la pensione anticipata viene riconosciuta trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se maturati nell’anno 2024.

Quota 103: il personale della Scuola

Regole particolari per l’accesso a Quota 103 operano anche nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, con rapporto di lavoro indeterminato.

Il personale in argomento può “presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall’inizio, rispettivamente dell’anno scolastico o accademico” (articolo 14.1, comma 7).

In quest’ultimo caso la Manovra 2024 è intervenuta sostituendo le parole “28 febbraio 2023” con “28 febbraio 2024”.

Incumulabilità redditi da lavoro nel 2024

Gli interventi della Manovra 2024 su Quota 103 non coinvolgono quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 3.

La norma si occupa di tracciare un regime di incumulabilità:

  • tra la pensione anticipata ed i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui;
  • per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza di Quota 103 e la maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

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Foto copertina istock/Nuthawut Somsuk