Pensioni: sbloccate domande Opzione Donna, si può ancora fare domanda. Ecco come

Redazione 03/03/16
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L’INPS ha rimesso mano alle domande di pensione con Opzione donna, ancora bloccate in attesa della proroga, avviandone finalmente l’iter.

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DOMANDE OPZIONE DONNA SBLOCCATE: COSA SI DEVE FARE?

Le domande di pensione con Opzione donna, dopo un lungo tempo di attesa in cui erano rimaste sospese in un limbo, finalmente, ha fatto sapere l’INPS, sono state sbloccate.

Come comunicato dallo stesso Istituto in una recente circolare, infatti, si procederà alla liquidazione dei rispettivi trattamenti.

Lo ha annunciato lo stesso Istituto con una nuova circolare (n. 45/2016) con la quale è stata data alle diverse sedi l’autorizzazione ad avviare i lavori per le domande di pensione fino ad oggi congelate.

Le domande in questione, infatti, erano rimaste bloccate per via di una questione di perplessità interpretativa in merito alla legge responsabile di aver istituito il regime sperimentale dell’Opzione donna, appunto la legge n. 243/2004, cosiddetta Legge Maroni.

OPZIONE DONNA: ENTRO QUALE TERMINE BISOGNA MATURARE I REQUISITI?

Se da un lato l’INPS riteneva che i requisiti richiesti per l’accesso si sarebbero dovuti maturare entro il 2014, di modo che la pensione avesse decorrenza entro la data del 31 dicembre 2015, dall’altro lato, la prevalente interpretazione (tra cui lo stesso Comitato Opzione donna che al riguardo aveva persino esperito una class action) riteneva che il 31 dicembre 2015 fosse il termine entro cui maturare i requisiti.

E’ intervenuta così la legge di Stabilità 2016 a convalidare quest’ultima interpretazione, aprendo la possibilità di accedere al regime sperimentale a tutte le domande da parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. E dall’INPS è ora finalmente giunto il via libera esecutivo.

OPZIONE DONNA: SI PUO’ ANCORA FARE DOMANDA?

Per i soggetti che hanno maturato i requisiti la domanda di Opzione donna è sempre possibile, vigendo il cosiddetto principio di cristallizzazione dei requisiti, o di salvaguardia del diritto, confermato da una nota dell’INPS (nota 145949/2015) anche per l’Opzione.

Una volta maturati i requisiti per una determinata tipologia di pensionamento, quindi, stando al principio di cui sopra, è possibile fare domanda di pensione anche in un momento successivo, nonostante successivi cambiamenti della legge, senza nessun limite temporale.

Per tutte le lavoratrici, quindi, che sono ancora in dubbio se fare domanda di Opzione donna oppure no c’è tutto il tempo per riflettere; allo stesso modo chi si è resa conto in ritardo di possedere i requisiti è sempre in tempo per presentarne istanza.

OPZIONE DONNA: CHI HA I REQUISITI?

I requisiti per fruire dell’Opzione donna, come più volte elencati dalla nostra Redazione, sono:

1) per le lavoratrici dipendenti: almeno 57 anni e 3 mesi di età;

2) per le lavoratrici autonome: almeno 58 anni e 3 mesi di età;

3) almeno 35 anni di contributi. Attenzione, però, in quanto nei 35 anni di contributi non possono essere computati i periodi di disoccupazione  e malattia.

Dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, poi, per la decorrenza della pensione è necessario attendere un periodo di finestra pari a:

– 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;

– 18 mesi per le lavoratrici autonome.

OPZIONE DONNA: ANTICIPO DEI REQUISITI IN CAMBIO DI UN ASSEGNO PIU’ BASSO?

Per l’anticipo dei requisiti, tuttavia, è necessario mettere in conto il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo, che risulta quindi non poco penalizzante.

Il sistema di calcolo contributivo, infatti, a differenza del metodo retributivo, non viene a basarsi sugli ultimi stipendi, bensì sui contributi versati nell’intero arco della vita lavorativa, rivalutati secondo la variazione quinquennale del PIL, trattandosi quindi di un indice meno vantaggioso rispetto a quello usato per il retributivo.

OPZIONE DONNA: COSA FARE PER DIMINUIRE LE PENALIZZAZIONI?

Tuttavia, la quota A di pensione smorza le penalizzazioni derivanti dal calcolo con il contributivo,dal momento che fa riferimento alla media delle contribuzioni, rivalutate, versate, per le lavoratrici pubbliche, dal 1993 al 1995, e, per le dipendenti del settore privato, dal 1986 al 1995, moltiplicata poi per gli anni di contribuzione precedenti al 1995.

Ad attenuare le penalità interviene anche l’applicazione dell’integrazione al minimo, che di norma non è applicabile per il calcolo contributivo.

OPZIONE DONNA E TOTALIZZAZIONE: INCOMPATIBILI?

In merito alla compatibilità dell’Opzione donna con la totalizzazione la cosa non è possibile.

Chi, infatti, ha contribuzione versata in più casse è tenuto ad unificarla con la ricongiunzione, con il cumulo oppure con il computo, di modo che i contributi risultino in un’unica gestione. In tal senso risulta valida anche la convezione Inps- Enpals.

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