Pensioni: anticipo RITA fino a dieci anni prima. Chi ha diritto e come fare

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Il sistema previdenziale italiano si è evoluto moltissimo nel decorso degli ultimi anni, specialmente per quanto riguarda l’anticipo della pensione. Oggigiorno, infatti, esistono moltissime soluzioni che permettono di anticipare le pensioni rispetto al sistema ordinario, a partire dal meccanismo RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). In pratica, si fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva e lo si riscuote in anticipo sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore raggiunga i requisiti pensionistici ordinari.

Ma come andare in pensione con la RITA? Di quanti anni è possibile anticipare la pensione? Quali sono i requisiti e condizioni minimi per accedere a tale strumento? Quali sono i lavoratori che possono optare per l’istituto della RITA? Nelle seguenti righe cercheremo di fornire tutte le risposte ai dubbi che possono sorgere in relazione all’utilizzo di questo strumento.

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Pensioni: che cos’è la RITA

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), disciplinata originariamente dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), è uno strumento che permette ai lavoratori di pensionarsi in anticipo in attesa che essi maturino i contributi e l’età anagrafica necessaria per pensionarsi con le regole ordinarie.

Il suo funzionamento è molto semplice: in sostanza permette a chi ha versato in forme di previdenza complementare di poter ottenere in anticipo (parzialmente o totalmente) quanto corrisposto sotto forma di rendita mensile. Quindi, si va sostanzialmente a beneficiare ciò che il lavoratore ha accumulati durante la carriera lavorativa nella previdenza complementare.

Pensioni, RITA: condizioni e requisiti

L’accesso a tale strumento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione entro 5 anni dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (67 anni per il 2021);
  • maturazione di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la RITA.

Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 168 e 169 della L. n. 205/2017), l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai disoccupati di oltre 24 mesi. Pertanto, per questi ultimi i requisiti da possedere sono i seguenti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi;
  • avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
  • avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Dunque, per i disoccupati superiori a 24 mesi, siccome l’anticipo è garantito fino ad un massimo di 10 anni prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici ordinari, la RITA è accessibile da 57 anni.

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Pensioni, RITA: vantaggi fiscali

Oltre alla possibilità di ricevere anticipatamente la rendita integrativa, il lavoratore che decide di aderire alla RITA godrà anche di un vantaggio fiscale: in pratica l’imponibile subirà una ritenuta a titolo d’acconto del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della RITA anche riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007.

Pensioni, RITA: aspetti di cumulabilità

Infine è interessante osservare come l’accesso alla RITA non preclude la richiesta dell’APE sociale o volontario, essendo gli strumenti cumulabili tra di loro e quindi è possibile ricevere più trattamenti previdenziali ancora prima di accedere alla pensione vera e propria.

È il caso per esempio del disoccupato oltre 24 mesi che decide di chiedere, sia la RITA che l’Ape sociale.

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Daniele Bonaddio

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