Pensione e trasferimento all’estero, obblighi e regole: come fare

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Sono sempre di più i pensionati che decidono di trasferirsi all’estero dopo tanti anni di lavoro in Italia. Tenore di vita troppo alto, tasse esose, motivi familiari. Sono solo alcune delle motivazioni che potrebbero spingere i pensionati a farsi “trasferire” il trattamento previdenziale all’estero. Ma come fare per richiedere il trasferimento all’estero della pensione? Sono trasferibili tutte le tipologie di pensioni? Si pagano maggiori tasse per chi si trasferisce?

Innanzitutto bisogna precisare che per poter richiedere il trasferimento della pensione all’estero è necessario ottenere la residenza fiscale e quindi risiedere stabilmente nel Paese prescelto per almeno 183 giorni l’anno – circa 6 mesi – e non avere quindi né domicilio né dimora in Italia per metà dell’anno. Quindi, al fine di provare di essere fiscalmente residente all’estero, e godere così delle agevolazioni sulle tasse previste, il pensionato deve in primis presentare l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera e quella della cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E. Questo è il primo passo importante affinché si applichi il regime fiscale del luogo in cui si ci è trasferiti. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul trasferimento all’estero della pensione.

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Pensione e trasferimento all’estero: domanda online

Per richiedere il trasferimento della pensione all’estero sarà necessario compilare e trasmettere la domanda sul sito dell’INPS indicando tutti i dati relativi alla riscossione all’estero. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN INPS. Il modulo è reperibile seguendo il percorso: “Sezioni di riferimento” – “Servizi in linea” – “Pensionati”.

Nel modulo della domanda, il pensionato deve indicare oltre ai dati personali anche il codice Iban e BIC se il paese appartiene all’UE, ovvero le coordinate bancarie complete se fa parte di paesi extracomunitari.

Pensione e trasferimento all’estero: liquidazione della pensione

Il pensionato che decide di trasferirsi può ricevere la pensione al paese di residenza estero in due modi:

  1. come appena detto, mediante accredito della pensione su conto corrente estero;
  2. oppure mediante il servizio reso da Citibank N.A. Si tratta di un istituto bancario che gestisce non solo il pagamento delle pensioni all’estero ai pensionati italiani, ma effettua anche una verifica generalizzata sull’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero pensioni italiane.

Il pensionato può anche decidere di riscuotere la pensione all’estero in contanti. A tal fine è possibile avvalersi delle agenzie Western Union.

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Pensione e trasferimento all’estero: tempistiche di liquidazione

I pagamenti, come per le pensioni pagate in Italia, vengono effettuati il primo giorno bancario utile del mese di riferimento. Qualora le scadenze cadano in giorno festivo, sono differite al primo giorno bancario utile successivo

La maggior parte delle pensioni vengono eseguiti mensilmente, tranne che per le pensioni di modico importo, che vengono pagate annualmente o semestralmente e, in via transitoria, le pensioni delle gestioni dello spettacolo e dello sport che vengono pagate bimestralmente.

In particolare:

  • per le pensioni di importo superiore a 70 euro, il pagamento è mensile;
  • per le pensioni di importo maggiore di 5 euro ma comunque inferiore a 70 euro, il pagamento è semestrale;
  • per le pensioni di importo inferiore a 5 euro, il pagamento è annuale.

Pensione e trasferimento all’estero: in quali paesi è possibile riceverla

I pensionati che intendono trasferire la pensione all’estero potranno farlo certamente in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in alcuni extraeuropei con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni. Tali accordi, oltre a permettere di godere della pensione all’estero, evitano al pensionato la c.d. doppia imposizione, ossia il pagamento delle tasse sia italiane che estere. Dunque, si applicherà semplicemente il regime fiscale del paese in cui si risiede, che in molti casi è inferiore a quella italiana aumentando di conseguenza il netto nel cedolino.

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Pensione e trasferimento all’estero: quali non sono trasferibili

Secondo i Regolamenti comunitari, esistono alcune prestazioni pensionistiche inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea. Queste prestazioni devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di tale Stato.

Per l’Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:

  • pensioni sociali ai cittadini senza risorse;
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno d’invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

Il trasferimento all’estero di chi riceve una di queste prestazioni causa la perdita del diritto alla stessa.

Pensione e trasferimento all’estero: accertamento esistenza in vita

Per i pensionati che ricevono una pensione italiana all’estero, vi è anche l’obbligo di comunicare annualmente all’INPS, per mezzo di Citibank N.A., l’accertamento dell’esistenza in vita al fine di assicurare la regolarità dei pagamenti.

Il sistema di accertamento è basato sulla richiesta di attestazione del pensionato facendo riferimento anche a “testimoni accettabili” e sulla localizzazione di una o più rate di pensione presso sportelli di un operatore locale (“partner di appoggio”) per la riscossione da parte del pensionato.

La verifica avviene in due fasi:

  1. la prima fase, avviata ad ottobre 2018, terminerà a marzo 2019 e riguarderà i trattamenti pensionistici erogati a pensionati residenti in Africa, Australia (Oceania) ed Europa, ad esclusione dei Paesi Scandinavi, dei Paesi dell’Est Europa e degli Stati limitrofi. Al tal fine, i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 febbraio 2019. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2019, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2019;
  2. la seconda fase, che si svolgerà da febbraio a luglio 2019, riguarderà i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Al riguardo, i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro i primi giorni di giugno 2019. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2019, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2019.

 

Daniele Bonaddio

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