Legge di Bilancio 2021: tutte le misure a sostegno del reddito

Paolo Ballanti 01/03/21
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L’INPS con la circolare numero 28 del 17 febbraio scorso è intervenuta per fornire alcuni importanti chiarimenti sulle misure di sostegno al reddito introdotte o modificate dall’ultima Legge di bilancio (L. n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il documento dell’Istituto si è concentrato innanzitutto sulle 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, introdotte dalla Manovra per le aziende che a decorrere dal 1º gennaio 2021 sospendono o riducono l’attività produttiva per ragioni collegate all’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, la circolare dedica attenzione anche al tema della Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica oltre al sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, tutte misure toccate dalla Legge numero 178. Analizziamo le novità nel dettaglio.

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Legge di Bilancio 2021: ammortizzatori sociali “COVID-19”

Come noto, la principale novità in materia di ammortizzatori sociali in Legge di bilancio è rappresentata dalla previsione contenuta nell’articolo 1, commi dal 299 al 305, con cui si introducono 12 settimane di Cassa con causale “COVID-19”, a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Le prestazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Assegno ordinario (ASO) erogato dal FIS, Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) possono essere chieste dalle imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’accesso agli ammortizzatori avviene a prescindere dall’eventuale utilizzo degli stessi sino al 31 dicembre 2020.

Le 12 settimane devono collocarsi nei seguenti periodi:

  • Dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per gli eventi di Cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • Dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per gli eventi di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

A differenza di quanto previsto dalla Legge, la circolare INPS introduce un’importante deroga, riconoscendo l’accesso agli ammortizzatori ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, anziché al 1º gennaio come disposto in Manovra.

In caso di modifica del datore di lavoro, a seguito ad esempio degli eventi di trasferimento di azienda o cambio di appalto, si considera anche il periodo in cui l’interessato è stato impiegato presso la precedente azienda.

L’accesso alla CIG COVID-19 è subordinato all’invio di un’apposita istanza sul portale telematico INPS, seguendo le istruzioni già fornite dall’Istituto con il messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021. In particolare, la domanda dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello di inizio della sospensione o riduzione di orario. In sede di prima applicazione della normativa il termine di invio delle istanze è fissato, qualora più favorevole, al 28 febbraio 2021.

Con specifico riferimento agli interventi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), la Manovra ha concesso il ricorso a 90 giorni di sospensione o riduzione di orario, decorrenti dal 1º gennaio al 30 giugno 2021.

Legge di Bilancio 2021: CIGS per cessazione attività

La Legge di bilancio (articolo 1 comma 280) ha prorogato per gli anni 2021-2022 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga alla normativa, alla copertura INPS garantita dalla Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per crisi aziendale.

L’erogazione delle competenze avverrà da parte dell’Istituto con la modalità del pagamento diretto ai beneficiari.

L’intervento dell’ammortizzatore sociale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, potrà essere garantito per un periodo massimo di 12 mesi, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata sostenibilità finanziaria della CIGS ed il relativo onere finanziario.

La proroga straordinaria della CIG in parola è garantita nel rispetto di precisi limiti di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per il 2022.

Legge di Bilancio 2021: mappa delle novità per lavoratori e famiglie

Legge di Bilancio 2021: misure per imprese con rilevanza economica strategica

Sempre in tema di CIGS il comma 285 articolo 1 della Manovra 2021 ha prorogato per il biennio 2021-2022 la possibilità per le imprese di rilevanza economica strategica (anche regionale) di accedere ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di legge.

La misura potrà avere durata non superiore a:

  • 12 mesi in caso di contratto di solidarietà o riorganizzazione aziendale;
  • 6 mesi per crisi aziendale.

A copertura della CIGS in parola sono destinate risorse pari a 130 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022.

Legge di Bilancio 2021: aziende sequestrate o confiscate

L’articolo 1 comma 284 della Legge numero 178/2020 proroga per il triennio 2021-2023 il sostegno al reddito per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto, dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La misura, riconosciuta ai soggetti interessati con gli stessi importi della Cassa integrazione, è prevista per una durata massima di 12 mesi, nel rispetto di un limite di spesa pari ad un milione di euro per ciascuna annualità.

Legge di Bilancio 2021: imprese del trasporto aereo e sistema aeroportuale

 In virtù delle disposizioni del comma 714 articolo 1 della Legge di bilancio, le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le realtà del sistema aereoportuale, avranno a disposizione un’apposito trattamento ad integrazione dei periodi di CIG in deroga, richiesti ed autorizzati dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 per una durata massima di 12 settimane.

L’accesso alle prestazioni integrative è subordinato a:

  • Rilascio del provvedimento di autorizzazione alla CIGD;
  • Inoltro dell’istanza di richiesta entro 60 giorni dall’autorizzazione della CIG.

Le modalità di trasmissione delle domande di integrazione saranno rese note con apposito messaggio dell’Istituto. Nel caso in cui il termine di 60 giorni sia già scaduto alla data di pubblicazione del predetto messaggio, le istanze potranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio stesso.

Legge di Bilancio 2021: dipendenti dei call center

L’articolo 1 comma 284 estende al 2021, nel rispetto di un limite di spesa di 20 milioni di euro, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dei call center.

La misura, subordinata all’emanazione di appositi decreti ministeriali, è pari al trattamento garantito dalla Cassa integrazione straordinaria. Inoltre, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività sono riconosciuti utili ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Consulta e scarica la Circolare INPS n. 28 del 17-02-2021

 

Paolo Ballanti

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