Purtroppo gli utenti della Rete devono fare i conti con le esigenze di business dei grandi provider la cui offerta gratuita di contenuti deve sempre essere condizionata dalla possibilità di veicolare, nel modo ritenuto più fruttuoso, contenuti pubblicitari. E’ l’inevitabile altra faccia della medaglia e d’altro canto se il servizio è gratuito viene anche ben accettata dagli utenti. Politica diversa, ad esempio, è quella di apple che si fa pagare tutti i contenuti, evitando così di ricorrere a questa specie di compromesso.
Se vogliamo la stessa dubbia politica di privacy di Google, ma anche di altri provider, si fonda sullo stesso presupposto e cioè il potenziale sfruttamento dell’immenso patrimonio che hanno a loro disposizione costituito da milioni di dati personali spendibili per soddisfare le esigenze di marketing di milioni di aziende. Dicevano gli antichi “do ut des”, da un lato il gioco o l’applicazione gratuita e dall’altro i miei dati che possono essere utilizzati per comunicazioni commerciali. Il vero problema è che non sempre l’utente è consapevole di questo scambio, complici informative inesistenti o poco chiare e quindi crede ingenuamente di usufruire di un servizio del tutto gratuito fornito da un provider divenuto improvvisamente “benefattore”.
Le nuove tecnologie con i loro meccanismi, le loro caratteristiche consentono questi furbi accorgimenti che arricchiscono in modo “subdolo” gli imprenditori della rete, per non parlare poi delle continue truffe che vedono spesso complici anche importanti società di telefonia. Ecco perché a mio modo di vedere assumono rilevanza nuovi principi come la “privacy by design” o “by default”, che sono alla base dell’emanando regolamento europeo sulla privacy e vedono la tecnologia non più come una minaccia per la privacy, ma come ausilio per la riduzione dei rischi. Per le pratiche commerciali responsabili, viene evidenziato come la privacy non va interpretata come un onere, un costo che appesantisce l’attività imprenditoriale ma, al contrario, come un vantaggio per una migliore competitività.
In questo senso il principio di necessità consacrato dall’art. 3 del Codice per la protezione dei dati personali, viene inteso in duplice senso. Non solo necessità di ricorrere all’utilizzo del dato personale solo in casi estremi, ma necessità anche di strutturare i servizi che utilizzano nuove tecnologie in modo tale da garantire il rispetto della riservatezza degli utenti.
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