Esuberi PA: per la pensione valgono i requisiti ante riforma Fornero

Redazione 30/07/13
Si aprono le porte della pensione per i soprannumerari della p.a.. In mancanza di volontari sarà la stessa pubblica amministrazione a mettere a riposo i dipendenti in esubero, licenziando quelli con più anni di contributi che, in applicazione della norme ante riforma Fornero, raggiungono la pensione entro il 31 dicembre 2014. A comunicarlo, la circolare n. 3 emessa ieri dalla funzione pubblica, d’intesa con l’Inps e i ministeri del Lavoro e dell’Economia. Con rimando ai dettami sanciti dalla spending review (dl n. 95/2012) la circolare comunica tutte le istruzioni in merito al prepensionamento degli esuberi delle p.a.. Il decreto legge sulla spending review, nella riduzione prospettata degli organici delle pubbliche amministrazioni (20% per i dirigenti e 10% per i restanti casi) ha previsto che, nei riguardi del personale in esubero, possano venire applicati i vecchi requisiti per la pensione, sia anagrafici che contributivi, ai quei soggetti nei cui confronti la decorrenza pensionistica venga a ricadere entro il 31 dicembre 2014.

Già durante lo scorso gennaio sono arrivati i decreti sulla decurtazione degli organici per nove ministeri, ventuno enti di ricerca, venti enti pubblici non economici, ventiquattro enti parco nazionali, Inps ed Enac. A seguito delle disposizioni previste dalla direttiva n. 10/2012, la circolare diffusa ieri comunica i criteri che le p.a. sono tenute a seguire per l’individuazione del personale destinatario del pensionamento. Si apprende dalla circolare che l’applicazione della norma può comportare alternativamente l’esodo, in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione. In quest’ultimo caso, a cui la p.a. dovrà fare ricorso difronte ad un’insufficienza delle domande di pensionamento volontario, dovrà essere rispettato il criterio della più alta anzianità contributiva. La circolare aggiunge inoltre che per questa particolare tipologia di licenziamento non vige la necessità di motivazione e va altresì riconosciuto un preavviso di sei mesi. Qualora, poi, ci siano più soggetti destinatari del licenziamento la pubblica amministrazione dovrà seguire il criterio del minor pregiudizio, in termini pensionistici, per i diretti interessati.

In caso invece di incertezza sull’effettiva anzianità contributiva posseduta dai dipendenti, le p.a. potranno fare richiesta all’Inps o ad altri enti previdenziali. La circolare, tuttavia, specifica più volte che, trattandosi di requisiti vigenti prima della riforma Fornero, dovrà tenersi conto anche della vecchia finestra, considerando quindi, nella scelta del personale da licenziare, la condizione della maturazione entro il 31 dicembre 2014 da parte del lavoratore, non soltanto del diritto, ma anche della decorrenza della pensione. In conclusione, la circolare comunica che fino al 2015 la riforma Fornero ha mantenuto la possibilità, con riferimento esclusivo alle donne, di accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un’età di almeno 57, a patto però che si opti per il calcolo della pensione mediante il sistema contributivo. Questa facoltà, spiega la circolare, può essere richiesta dalla lavoratrice dimissionaria in esubero, non potendo comunque essere applicata dalla pubblica amministrazione.

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