Detrazione spese 2020: tutti gli obblighi di tracciabilità, elenco ed eccezioni

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Nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) vi è una importante disposizione che interessa a partire da quest’anno tutti i contribuenti che compilano la dichiarazione dei redditi e vogliono approfittare della detrazione spese 2020 (per i costi sostenuti nel 2019).

Viene espressamente previsto che, dal 2020 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto mediante sistemi di pagamento tracciabili (es. bancomat, carta di credito, bonifico, assegno).

Ciò significa che le spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% nella dichiarazione dei redditi, a partire da quest’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, per non perdere la detrazione prevista dalla legge.

Le spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili, vanno in particolare individuate con l’articolo 15 del D.P.R. 917/1986. La Legge di Bilancio 2020 (comma 679 dell’articolo 1), richiama inoltre più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, si può dedurre che si riferisca a tutte le spese per le quali è prevista la detrazione del 19%.

Rimangono escluse dall’obbligo di acquisto tracciabile, le detrazioni diverse da quelle del 19% come ad esempio alcune detrazioni che sono fisse, e non a percentuale. La stessa norma infine fa riferimento solo alle “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.

Detrazione fiscale 2020: quali sono le spese coinvolte

Per approfittare della detrazione fiscale in Dichiarazione dei redditi 2020, per i costi sostenuti, sono in generale richiamate dalla norma, le spese indicate all’articolo 15 del TUIR, ma volendo andare a specificare quelle che sono le spese coinvolte dall’obbligo del pagamento tracciabile, vediamo che la novità vale ad esempio per:

  • gli interessi per mutui ipotecari per acquisto della prima casa;
  • le spese per istruzione;
  • le spese funebri;
  • le spese per l’assistenza personale;
  • le spese per attività sportive per ragazzi;
  • le spese per intermediazione immobiliare;
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • le erogazioni liberali;
  • le spese veterinarie;
  • i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Detrazione fiscale 2020: spese escluse dall’obbligo di tracciabilità

Sono previste alcune esclusioni, e di conseguenza per determinate spese espressamente indicate dalla norma, rimane la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione. Tali spese riguardano:

  • i medicinali;
  • i dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Sarà necessario conservare la fattura o lo scontrino parlante, e in base all’ultimo punto, farà la differenza la tipologia di struttura dove ci si recherà per ricevere una prestazione sanitaria.

Devono invece sicuramente essere pagate con strumenti tracciabili:

  • tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (es. le cure termali);
  • le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN.

Sono comprese nell’obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l’acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, l’acquisto di veicoli per soggetti con disabilità, e l’acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

La norma per come espressamente previsto, non si applica alle spese deducibili. In questo caso tuttavia si dovrà fare riferimento a quanto indicato dalle specifiche norme, molte delle quali comunque già prevedono  il pagamento con modalità tracciabili.

Disposizioni antievasione per la tracciabilità 

La nuova disposizione relativa alla detrazione del 19% degli oneri sostenuti dal contribuente, ha evidentemente fini antievasione.

In particolare l’obbligo del pagamento tracciato, delle più importanti spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, farà sì che coloro che effettuano determinate prestazioni sanitarie, in particolare quelli che operano in strutture private, siano obbligate ad emettere il documento giustificativo fiscale (fattura o scontrino).

Essendo al debutto, si potrebbero presentare alcune incertezze sull’applicazione della nuova disposizione, in conseguenza di ciò, è probabile che vi saranno in futuro chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia prudenzialmente, per non perdere gli eventuali benefici fiscali, sembra essere opportuno effettuare (considerando le esclusioni espressamente previste) gli acquisti pagando con modalità tracciabili.

A seguito di alcune istanze presentante da associazioni di categoria, è allo studio una possibile moratoria per tutti quei contribuenti che dal 1° gennaio 2020 (a causa anche di una non sufficiente informazione sull’entrata in vigore della disposizione) non hanno rispettato tale obbligo. Questi potranno eventualmente vedersi riconosciute le detrazioni relative a pagamenti effettuati in contanti.

 

Giuseppe Moschella

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