Danno biologico Inail 2023: importi aumentati per infortunio sul lavoro

Paolo Ballanti 08/09/23
Scarica PDF Stampa Allegati

Si parla di Danno biologico Inail per infortunio, perché l’assicurazione Inail tutela i dipendenti a fronte degli infortuni e delle malattie professionali che possono subire nell’esecuzione dell’attività lavorativa.

L’Istituto garantisce in particolare una serie di prestazioni economiche e sanitarie all’infortunato nonché l’assistenza economica ai superstiti in caso di decesso. Tra gli eventi meritevoli di copertura assicurativa figura il danno biologico di origine lavorativa. Tale si intende il danno alla persona nella sua globalità e, pertanto, una menomazione all’integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella generica inscindibile dalle altre.

Il danno biologico è valutato come indennizzabile quando causa un’invalidità di natura permanente.

Leggi anche >> Calcolo premi Inail 2023

Trattandosi di una prestazione economica, la normativa ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi, in modo tale da contrastare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento in generale del costo della vita.

Proprio per quest’ultimo motivo il Ministero del lavoro ha adeguato per il 2023 gli importi degli indennizzi per danno biologico in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro.

Indice

L’adeguamento dell’indennizzo da danno biologico Inail

La Legge 28 dicembre 2015 numero 208 (Manovra 2016) ha disposto, a partire dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell’Istituto.

Questo adeguamento è figlio della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Sul tema della tutela dei lavoratori dipendenti consigliamo il libro “Il Lavoro Subordinato”.

La stessa Manovra 2016 ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

Danno biologico Inail: la rivalutazione 2022

Per l’anno precedente l’Istat aveva registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.

Con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022 numero 143, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Leggi anche >> “Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo domanda

Danno biologico Inail:

La relazione del Direttore generale dell’Inail del 10 maggio 2023 dal titolo “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023” ha comunicato che il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2023 agli indennizzi dovuti dall’Istituto stesso è pari ad 1.081.
Di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2021 e il 2022 (media annua) è pari all’8,1%.

Tale indice, si legge nella relazione, va applicato “agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, più precisamente agli indennizzi in capitale dovuti dall’Inail, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita relativi alla quota che ristora il danno biologico, fissati con decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 143, che ha rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2022, i predetti importi”.

La deliberazione numero 116 del 15 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell’Inail ha confermato la rivalutazione degli indennizzi come da relazione del Direttore generale.

Libri consigliati

Danno biologico Inail: la nuova rivalutazione 2023

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2023 numero 105 ha disposto, da ultimo, l’adeguamento degli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, nel rispetto della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 15 maggio 2023.  

Di conseguenza, la rivalutazione in parola, con decorrenza 1° luglio 2023, è prevista in misura pari all’8,1%.

Scarica Allegato

Decreto Ministero lavoro n.105 del 2 agosto (rivalutazione 2023) 209 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

A chi spetta l’aumento indennizzo per danno biologico Inail

La rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico riguarda, come anticipato, i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dall’Inail dal 1° luglio 2023.

Le prestazioni economiche riconosciute dall’Istituto per il danno biologico sono determinate senza alcun riferimento alla retribuzione dell’infortunato ed erogate sotto forma di capitale o di rendita, in ragione del grado di invalidità:

  • Nessun indennizzo è previsto se il grado di invalidità è inferiore al 6% (franchigia);
  • Indennizzo in capitale se l’invalidità è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%;
  • Indennizzo in rendita se il grado di invalidità è pari o superiore al 16%.

Franchigia
Gli infortunati senza postumi o con postumi inferiori al 6% non hanno diritto ad indennizzo.
In caso di aggravamento conseguente ad infortunio o malattia professionale, entro dieci anni dalla data dell’infortunio o quindici anni dalla data di denuncia della malattia professionale, gli interessati possono chiedere:

  • l’indennizzo in capitale, se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il 6% senza arrivare al 16%;
  • la liquidazione della rendita, se la menomazione si è aggravata e ha raggiunto un grado superiore al 16%.

Postumi indennizzati in capitale
Gli infortunati con postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno diritto al solo indennizzo in capitale del danno biologico.

Postumi indennizzati in rendita
Gli infortunati con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno diritto all’indennizzo del danno biologico e ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

Entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia, composta di due quote così determinate:

  • per la parte relativa al danno biologico, secondo le modalità della “Tabella indennizzo danno biologico”, riferita a gradi di menomazione pari o superiori al 16%;
  • per la parte relativa alle conseguenze patrimoniali della menomazione, prendendo a riferimento la retribuzione calcolata con le modalità prescritte dal DPR numero 1124/1965, ridotta a causa della moltiplicazione con il coefficiente indicato nell’apposita tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.

Paolo Ballanti