Calcolo dei premi Inail 2023: i nuovi limiti e le tabelle aggiornate

Paolo Ballanti 12/06/23
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Premi Inail 2023: quali sono i nuovi limiti? Al pari di qualsiasi altra assicurazione l’Inail finanzia le sue attività grazie al versamento di un premio annuo a carico del datore di lavoro. Gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sono la retribuzione del lavoratore interessato ed il tasso di premio, rappresentato da un’aliquota per mille variabile in ragione dell’attività svolta dal dipendente.
Di norma (almeno per quanto riguarda quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato) la retribuzione di riferimento è quella lorda effettivamente riconosciuta all’interessato in busta paga.

Al fine di garantire un ammontare adeguato del premio assicurativo, la retribuzione di riferimento per il calcolo dello stesso non può scendere al di sotto di determinati minimi, annualmente aggiornati dall’Inail con apposita circolare.
La recente Circolare del 29 maggio 2023 numero 21 risponde proprio alla necessità appena citata.

Analizziamo quindi in dettaglio i nuovi minimi di retribuzione per l’anno 2023.

Indice

Premi Inail 2023: premi ordinari

Come anticipato, per ottenere i premi Inail 2023 Inail è necessario applicare all’ammontare delle retribuzioni il tasso di premio relativo alla lavorazione assicurata. Le retribuzioni imponibili (da moltiplicare per il tasso) possono essere:

  • La retribuzione effettivamente riconosciuta al lavoratore;
  • Una retribuzione convenzionale;
  • Una retribuzione di ragguaglio.

Retribuzione effettiva e minimale giornaliero
Per quanto riguarda la retribuzione effettiva, la stessa è rappresentata dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente. Il valore su cui calcolare i premi non può in ogni caso essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera pari, per il 2023, ad euro 53,95 corrispondenti a 1.402,70 euro mensili (53,95 * 26).
Fanno eccezione all’applicazione del minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato a 48,00 euro.


Retribuzioni convenzionali: i part-time
Tra le retribuzioni convenzionali si cita quella dei lavoratori part-time. Nei loro confronti la base imponibile convenzionale si determina moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro.

In ogni caso, la base imponibile non può essere inferiore al minimale orario, ottenuto in questo modo:

  • Si moltiplica il minimale giornaliero previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (53,95) per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
  • L’importo ottenuto dev’essere diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Di conseguenza, se l’orario normale è di 40 ore settimanali, il compenso orario per il 2023 è pari a:
(53,95 * 6) / 40 = 8,09.

Retribuzioni di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio equivale al minimale di rendita e si applica in via residuale, in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale. A tal riguardo si assumono i seguenti valori giornalieri e mensili, a partire dal 1° luglio 2022:

  • Retribuzione di ragguaglio giornaliera euro 59,27;
  • Retribuzione di ragguaglio mensile euro 1.481,73.

Per approfondire tutti gli aspetti di un contratto di lavoro dipendente consigliamo il libro “Il lavoro subordinato“. Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile.

Premi Inail 2023: Parasubordinati

Nel caso dei lavoratori parasubordinati la base imponibile su cui calcolare i premi Inail 2023 (retribuzione * tasso) è rappresentata da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione ai rapporti di collaborazione, nel rispetto comunque dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite Inail.

I citati minimali – massimali devono essere divisi per 12 mesi lavorativi e l’importo così ottenuto moltiplicato per i mesi (o frazioni di mesi) di durata del rapporto. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi dev’essere preliminarmente ripartita per i mesi (o frazioni di mesi), di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile come sopra ottenuto:

  • È di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile lo stesso, moltiplicato per i mesi di durata del contratto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio;
  • È di importo superiore o inferiore al massimale – minimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto massimale – minimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Dal momento che dal 1° luglio 2022 il minimale annuo è pari a 17.870,70 euro ed il massimale ad euro 33.021,30 i corrispondenti valori mensili sono:

  • Minimale mensile euro 1.481,73 (17.780,70 / 12);
  • Massimale mensile euro 2.751,78 (33.021,30 / 12). 

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Circolare Inail numero 21 del 29 maggio 2023 420 KB

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Premi Inail 2023: premi speciali unitari

Determinate attività lavorative, per le particolari modalità con cui le stesse vengono svolte, rendono difficoltoso calcolare il premio Inail ordinario. Per questo motivo si ricorre al premio speciale unitario, il quale sostituisce il tasso da applicare all’ammontare delle retribuzioni erogate.

A seguito del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2022 alcune categorie di lavoratori, soggetti al premio speciale unitario, sono stati ricondotti al regime ordinario.

La modifica concerne dal 1° gennaio 2023:

  • Facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • Persone addette a lavori di frangitura e spremitura delle olive;
  • Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soci di cooperative di pesca.

Artigiani
Per i seguenti soggetti:

  • Titolari di imprese artigiane;
  • Soci di società fra artigiani lavoratori;
  • Familiari coadiuvanti del titolare artigiano;
  • Associati a imprenditore artigiano;

sono stabiliti premi annuali a persona, in relazione alla retribuzione annua prescelta (non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300) ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.

I premi speciali unitari sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell’anno, salvo in caso di inizio o di cessazione dell’attività nel corso dell’anno solare. In queste situazioni il premio annuo dev’essere ridotto di tanti dodicesimi di ammontare per ogni mese o frazione di mese che precede la data di inizio dell’attività o segue la cessazione della stessa.

Ecco sintetizzati in tabella gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, con i corrispondenti premi annuali a valere per l’anno 2023:

Anno 2023

 

Euro

Retribuzione minima

Giornaliera

53,95

 

Annuale

53,95 * 300 = 16.185,00

Classi di rischio

Premi minimi annuali a persona (Euro)

1

90,70

2

147,20

3

209,50

4

306,60

5

451,00

6

559,90

7

743,80

8

861,90

9

1.605,10

Pescatori
Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, è stabilito in misura fissa a prescindere dalle giornate di lavoro svolte, oltre ad essere rapportato alla retribuzione convenzionale giornaliera (da rivalutare annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice Istat pari per il 2023 all’8,1%).

Ecco in tabella i valori di riferimento:

Anno 2023

Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera

29,98

Pescatori autonomi di cui alla Legge numero 250/1958

Premio mensile a persona (Euro)

 

41,99

Alunni
Per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, è stabilito un premio annuale a persona, a valere per il periodo assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
Di conseguenza, per l’anno scolastico 2022 – 2023 il premio annuale a persona corrisponde ad euro 2,84.


Altre categorie con premi speciali unitari
La Circolare Inail del 29 maggio fornisce i valori aggiornati dei premi speciali unitari per una serie di altre categorie lavorative, come:

  • Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi i cui premi annuali sono dovuti in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso (allegato numero 8 alla Circolare Inail);
  • Soggetti coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale, con retribuzione minima giornaliera euro 53,95 e premio speciale unitario annuale di euro 291,33 e giornaliero corrispondente a 0,97 euro;
  • Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, per i quali si applica una retribuzione minima giornaliera di 59,27 euro ed un premio speciale unitario (a valere dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo) per ciascun allievo di 64,01 euro (non frazionabili);
  • Percettori del Reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti utili alla collettività a titolari dei Comuni o delle unioni di Comuni nel contesto del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, per i quali si applica nel 2023 una retribuzione minima giornaliera di 53,95 euro ed un premio giornaliero di 0,99 euro.

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