Artigiani e commercianti: i contributi dovuti per l’anno 2023

Paolo Ballanti 14/02/23
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La Circolare Inps del 10 febbraio 2023 numero 19 ha comunicato gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per l’anno corrente, calcolati applicando l’aliquota del 24% per i titolari e i collaboratori di età superiore ai ventuno anni, ridotta al 23,25% per quanti hanno un’età inferiore a quella citata.

L’Istituto ricorda inoltre che l’aliquota per gli under 21 continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari allo 0,45%, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Sempre nel 2023 prosegue:

  • L’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • L’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, a copertura dell’indennizzo riconosciuto in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • Il versamento di un’aliquota aggiuntiva, sempre per i commercianti, nella misura dello 0,48% di cui 0,46% a finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale e 0,02% per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • Il versamento del contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio le indicazioni Inps sul versamento dei contributi 2023 di artigiani e commercianti.

Indice

Artigiani e commercianti: le aliquote base 2023

Le aliquote contributive per l’anno corrente comunicate dall’Inps corrispondono a:

  • 24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti con riferimento ai titolari di qualunque età e ai coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni;
  • 23,25% per gli artigiani e 23,73% per i commercianti, per quanto riguarda i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni.

Da notare che la riduzione contributiva al 23,25% (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui l’interessato compie i ventuno anni.

Artigiani e commercianti: minimale 2023

A seguito della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi tra il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 ed il periodo gennaio 2022 – dicembre 22, comunicata dall’Istat, pari all’8,1%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti, dovuto da artigiani e commercianti è pari a 17.504,00 euro.

Il valore in questione è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio, in vigore al 1° gennaio 2023 (pari a 53,95 euro) ed aggiungendo l’importo di 671,39 euro (come disposto dalla Legge numero 415/1991).

Applicando le aliquote 2023 il contributo calcolato sul minimale risulta pari a:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anni4.208,40 euro di cui 4.200,96 euro come contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità4.292,42 euro di cui 4.284,98 euro come contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anni4.077,12 euro di cui 4.069,68 di contributo IVS e 7,44 di contributo maternità4.161,14 euro di cui 4.153,70 di contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo calcolato sul minimale, rapportato a mese, risulta pari a:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anni350,70 euro di cui 350,08 euro come contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità357,70 euro di cui 357,08 euro come contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anni339,76 euro di cui 339,14 di contributo IVS e 0,62 di contributo maternità346,76 euro di cui 346,14 di contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità

Come ricorda l’Inps il “minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa” (Circolare del 10 febbraio 2023).

Artigiani e commercianti: contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo Inps è dovuto (applicando le aliquote percentuali citate) sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di 17.504,00 euro annui e sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, ad euro 52.190,00.

Per i redditi eccedenti i 52.190,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

 Scaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anniFino a 52.190,00 euro24%24,48%
 Superiore a 52.190,00 euro25%25,48%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anniFino a 52.190,00 euro23,25%23,73%
 Superiore a 52.190,00 euro24,25%24,73%

Il contributo in questione, detto anche contributo a conguaglio, somma a quanto calcolato sul minimale di reddito, dev’essere considerato come acconto degli importi dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023.

Artigiani e commercianti: massimale annuo

La normativa stabilisce che la quota di reddito eccedente il limite, per il 2023, di 52.190,00 euro viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Di conseguenza, per l’anno corrente, il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS corrisponde a 86.983,00 euro ottenuto sommando 52.190,00 euro e i due terzi di 52.190,00 (34.793,00 euro).

Il massimale è da considerarsi riferito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa. Peraltro, i massimali individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possano far valere un’anzianità contributiva a tale data.

Al contrario, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a 113.520,00 euro (valore non frazionabile in ragione mensile).

Di conseguenza, il contributo previdenziale massimo, dovuto a titolo di contribuzione IVS, risulta per il 2023:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni21.223,85 euro (52.190,00*24% + 34.793,00*25%)21.641,37 euro (52.190,00*24,48% + 34.793,00*25,48%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni20.571,48 euro (52.190,00*23,25% + 34.793,00 * 24,25%)20.989,99 euro (52.190,00*23,73% + 34.793,00 * 24,73%)

Lavoratori privi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni27.858,10 euro (52.190,00*24% + 61.330,00*25%)28.403,00 euro (52.190,00*24,48% + 61.330,00*25,48%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni27.006,70 euro (52.190,00*23,25% + 61.330,00 * 24,25%)27.551,60 euro (52.190,00*23,73% + 61.330,00 * 24,73%)

Artigiani e commercianti: contribuzione a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • È calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • È rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (di conseguenza, per i contributi anno 2023, si assumono i redditi 2023 da denunciare all’Erario nel 2024).

Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze ordinarie sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2023, l’interessato è tenuto a farsi carico di un ulteriore contributo a saldo, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Artigiani e commercianti: imprese con collaboratori

Nei confronti dei titolari che si avvalgono dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e quelli dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata ai fini fiscali;
  • Per le aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ma, in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa (i contributi per il titolare e i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi).

Artigiani e commercianti: regime forfettario

Opera anche nel 2023 la riduzione contributiva del 35% prevista in favore di coloro che applicano il regime forfetario introdotto con Legge 23 dicembre 2014 numero 190. Il regime in parola, precisa l’Inps, opera nell’anno corrente per i “soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso”.

Al contrario, i soggetti che:

  • Hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023;
  • Intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con “la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale” (Circolare Inps).

Artigiani e commercianti: versamento dei contributi 2023

I contributi devono essere versati mediante modelli di pagamento F24 alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023, 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate di contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale (disponibile su “inps.it”), nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Grazie a tale funzionalità è possibile visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.  

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