- L’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- L’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, a copertura dell’indennizzo riconosciuto in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- Il versamento di un’aliquota aggiuntiva, sempre per i commercianti, nella misura dello 0,48% di cui 0,46% a finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale e 0,02% per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- Il versamento del contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.
Indice
- Artigiani e commercianti: le aliquote base 2023
- Artigiani e commercianti: minimale 2023
- Artigiani e commercianti: contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
- Artigiani e commercianti: massimale annuo
- Artigiani e commercianti: contribuzione a saldo
- Artigiani e commercianti: imprese con collaboratori
- Artigiani e commercianti: regime forfettario
- Artigiani e commercianti: versamento dei contributi 2023
Artigiani e commercianti: le aliquote base 2023
- 24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti con riferimento ai titolari di qualunque età e ai coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni;
- 23,25% per gli artigiani e 23,73% per i commercianti, per quanto riguarda i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni.
Artigiani e commercianti: minimale 2023
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anni | 4.208,40 euro di cui 4.200,96 euro come contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità | 4.292,42 euro di cui 4.284,98 euro come contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anni | 4.077,12 euro di cui 4.069,68 di contributo IVS e 7,44 di contributo maternità | 4.161,14 euro di cui 4.153,70 di contributo IVS e 7,44 euro di contributo maternità |
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anni | 350,70 euro di cui 350,08 euro come contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità | 357,70 euro di cui 357,08 euro come contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anni | 339,76 euro di cui 339,14 di contributo IVS e 0,62 di contributo maternità | 346,76 euro di cui 346,14 di contributo IVS e 0,62 euro di contributo maternità |
Artigiani e commercianti: contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai ventuno anni | Fino a 52.190,00 euro | 24% | 24,48% |
Superiore a 52.190,00 euro | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a ventuno anni | Fino a 52.190,00 euro | 23,25% | 23,73% |
Superiore a 52.190,00 euro | 24,25% | 24,73% |
Artigiani e commercianti: massimale annuo
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni | 21.223,85 euro (52.190,00*24% + 34.793,00*25%) | 21.641,37 euro (52.190,00*24,48% + 34.793,00*25,48%) |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni | 20.571,48 euro (52.190,00*23,25% + 34.793,00 * 24,25%) | 20.989,99 euro (52.190,00*23,73% + 34.793,00 * 24,73%) |
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai ventuno anni | 27.858,10 euro (52.190,00*24% + 61.330,00*25%) | 28.403,00 euro (52.190,00*24,48% + 61.330,00*25,48%) |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai ventuno anni | 27.006,70 euro (52.190,00*23,25% + 61.330,00 * 24,25%) | 27.551,60 euro (52.190,00*23,73% + 61.330,00 * 24,73%) |
Artigiani e commercianti: contribuzione a saldo
- È calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- È rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (di conseguenza, per i contributi anno 2023, si assumono i redditi 2023 da denunciare all’Erario nel 2024).
Artigiani e commercianti: imprese con collaboratori
- Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e quelli dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata ai fini fiscali;
- Per le aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ma, in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa (i contributi per il titolare e i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi).
Artigiani e commercianti: regime forfettario
- Hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023;
- Intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con “la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale” (Circolare Inps).
Artigiani e commercianti: versamento dei contributi 2023
- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023, 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate di contributi dovuti sul minimale di reddito;
- Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.