Sono previste infatti semplificazioni ai fini contabili ed Iva, oltre alla possibilità di determinare in maniera forfetaria il reddito, da assoggettare poi ad un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali ed Irap.
Il regime in questione si propone come regime naturale per le persone fisiche che avviano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso di determinati requisiti in termini di ricavi e costi. Al forfetario, tuttavia, possono ricorrere anche soggetti già in attività.
Analizziamo l’istituto in dettaglio.
- Regime forfettario 2023: soggetti esclusi
- Regime forfettario 2023: requisiti necessari
- Come si accede al regime forfettario 2023
- Regime forfettario 2023: calcolo del reddito imponibile
- Regime forfettario 2023: imposta sostitutiva
- Regime forfettario 2023: adempimenti a carico
- Regime forfettario 2023: adempimenti Iva
I contribuenti già in attività, non devono trasmettere alcuna comunicazione preventiva o successiva, dal momento che il regime forfetario è un regime naturale.
I coefficienti di redditività in base al codice Ateco corrispondono a:
Trascorsi cinque anni l’aliquota passa al 15%. Per i contribuenti già in attività, l’aliquota corrisponde sempre al 15%.
Le cessioni e le prestazioni nazionali devono sempre essere certificate con fattura o scontrino, pur senza l’addebito dell’Iva. Opera, inoltre, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che non si emetta fattura. Al contrario si è esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi.
Per le cessioni di beni intra Ue non è previsto il diritto alla rivalsa.
Opera invece l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture.
In materia di acquisti i contribuenti con regime forfetario hanno:
I contribuenti sono esonerati dagli obblighi in materia di liquidazioni Iva, eccezion fatta per l’imposta relativa agli acquisti intra Ue che superano la soglia annua di 10 mila euro. In queste ipotesi il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni.
Dichiarazioni
Previsto da ultimo l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere.