Regime forfettario 2023: limiti, requisiti e come funziona. La guida

Paolo Ballanti 24/01/23
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Come funziona il regime forfettario 2023? Introdotto con la Manovra 2015 (articolo 1, commi dal 54 all’89, Legge 23 dicembre 2014 numero 190) il regime forfettario risponde all’obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti di piccole dimensioni.

Sono previste infatti semplificazioni ai fini contabili ed Iva, oltre alla possibilità di determinare in maniera forfetaria il reddito, da assoggettare poi ad un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali ed Irap.

Il regime in questione si propone come regime naturale per le persone fisiche che avviano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso di determinati requisiti in termini di ricavi e costi. Al forfetario, tuttavia, possono ricorrere anche soggetti già in attività.

Il regime in esame, inoltre, non ha alcuna scadenza legata agli anni di attività né tantomeno ad una particolare età anagrafica. La sua applicazione è quindi subordinata unicamente al verificarsi delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa.

Analizziamo l’istituto in dettaglio.

Indice

Regime forfettario 2023: soggetti esclusi

Non possono accedere al regime forfetario i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Residenza all’estero, eccezion fatta per la residenza in altro stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo e produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo;
  • Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili, nonché cessioni intra Ue di mezzi di trasposto nuovi;
  • Partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone (incluse le realtà che producono redditi di lavoro o d’impresa), associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
  • Controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, impegnate in attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore;
  • Accesso ad altri regimi di determinazione forfettaria del reddito, al regime per i lavoratori impatriati, al Patent box, nonché ai regimi speciali Iva come agricoltura ed attività connesse, pesca o agriturismo, editoria, agenzie di viaggi e turismo, intrattenimenti, giochi e altre attività simili, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, vendita sali e tabacchi o commercio di fiammiferi, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, vendite a domicilio;
  • Attività prevalente svolta in favore di un datore di lavoro con cui sono in corso rapporti lavorativi o gli stessi hanno interessato i due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • Percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30 mila euro (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata) salvo che il contratto sia cessato.

Regime forfettario 2023: requisiti necessari

Possono accedere al regime forfettario 2023 quanti nell’anno di inizio dell’attività (per le nuove realtà) o nell’anno precedente quello di adozione del regime stesso (per le attività già esistenti), presumono di totalizzare (o hanno totalizzato):

  • Ricavi o compensi non eccedenti i 65 mila euro (ragguagliati ad anno), limite elevato dalla recente Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ad 85 mila euro (ai fini della verifica del limite, in caso di svolgimento di più attività con codici Ateco differenti, si assume la somma dei ricavi delle stesse);
  • Sostenere spese non superiori a 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (per i contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Come si accede al regime forfettario 2023

Per accedere al regime forfetario è necessario indicare, nella dichiarazione di inizio attività, il codice 2 all’interno dell’apposita casella del quadro B (senza riportare il volume d’affari presunto). In caso di omessa indicazione, l’applicazione del regime resta valida, ma si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro.

I contribuenti già in attività, non devono trasmettere alcuna comunicazione preventiva o successiva, dal momento che il regime forfetario è un regime naturale.

Regime forfettario 2023: calcolo del reddito imponibile

In sede di applicazione del regime forfettario 2023 il reddito imponibile (da intendersi come la somma da assoggettare all’aliquota fiscale) si ottiene moltiplicando l’ammontare dei ricavi percepiti per un coefficiente di redditività, variabile a seconda del tipo di attività svolta, identificata dal codice Ateco. A tal proposito sono ininfluenti le plusvalenze o le minusvalenze realizzate in costanza di regime.

Gli unici costi che rilevano sono i contributi previdenziali obbligatori per legge (inclusi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato la rivalsa sui collaboratori stessi) che sono deducibili dal reddito d’impresa. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

I coefficienti di redditività in base al codice Ateco corrispondono a:

  • 40% per industrie alimentari e delle bevande (Ateco 10, 11);
  • 40% per commercio all’ingrosso e al dettaglio (Ateco 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9);
  • 40% per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (Ateco 47.81);
  • 54% per commercio ambulante di altri prodotti (Ateco 47.82 e 47.89);
  • 86% per costruzioni e attività immobiliari (Ateco 41, 42, 43 e 68);
  • 62% per gli intermediari del commercio (Ateco 46.10);
  • 40% per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Ateco 55 e 56);
  • 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (Ateco 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88);
  • 67% per le altre attività economiche (Ateco 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99).

Regime forfettario 2023: imposta sostitutiva

Una volta individuato il reddito imponibile, per i primi cinque anni di attività dev’essere applicata un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali ed Irap pari al 5%.

Trascorsi cinque anni l’aliquota passa al 15%. Per i contribuenti già in attività, l’aliquota corrisponde sempre al 15%.

Regime forfettario 2023: adempimenti a carico

L’imprenditore e il professionista in regime forfetario è comunque tenuto a:

  • Effettuare le ritenute alla fonte sui soli redditi da lavoro dipendente ed assimilati (in caso di ritenuta su redditi diversi da quelli citati non si verifica la fuoriuscita dal regime);
  • Presentare le Certificazioni uniche all’Agenzia entrate e rilasciarne il modello sintetico ai percipienti i redditi;
  • Trasmettere all’Agenzia entrate il modello 770;
  • Trasmettere all’AE la dichiarazione dei redditi;
  • Conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Al tempo stesso è comunque previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Regime forfettario 2023: adempimenti Iva

Un paragrafo a parte meritano gli adempimenti in termini di Imposta sul Valore Aggiunto. In primis, il contribuente non può addebitare l’Iva a titolo di rivalsa né tantomeno detrarre l’imposta assolta sugli acquisti nazionali ed intra UE.

Cessioni e prestazioni nazionali
Le cessioni e le prestazioni nazionali devono sempre essere certificate con fattura o scontrino, pur senza l’addebito dell’Iva. Opera, inoltre, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che non si emetta fattura. Al contrario si è esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi.

Cessioni di beni intra Ue
Per le cessioni di beni intra Ue non è previsto il diritto alla rivalsa.
Opera invece l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture.

Acquisti
In materia di acquisti i contribuenti con regime forfetario hanno:

  • Obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • Esonero dall’obbligo di istituire il registro delle fatture di acquisto;
  • Per gli acquisti intra Ue l’assoggettamento ad Iva se superata la soglia annua di 10 mila euro.

Versamenti e liquidazioni
I contribuenti sono esonerati dagli obblighi in materia di liquidazioni Iva, eccezion fatta per l’imposta relativa agli acquisti intra Ue che superano la soglia annua di 10 mila euro. In queste ipotesi il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni.

Dichiarazioni
Previsto da ultimo l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere.

Paolo Ballanti