La Ctp di Lecce dichiara illegittimi gli atti firmati dai “non dirigenti delle Entrate per concorso”

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I giudici tributari di Lecce, tra i primi in Italia dopo Milano (3222/25/2015), hanno annullato due accertamenti per presunta evasione fiscale perché firmati da un funzionario non dirigente per concorso, così come ultimamente stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015.

Ed infatti, afferma la Sezione II, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con le due sentenze 1789 e 1790 del 21 maggio 2015 che “in ogni caso, quando il contribuente eccepisce la violazione del più volte citato art.42, l’onere della prova spetta sempre all’Agenzia delle Entrate, che deve contrastare le eccezioni di parte con prove documentali valide ed appropriate (Cassazione, sent. n.17400/12, n.14626/00, n.14195/00, n.14942 del 21/12/2012 depositata in cancelleria il 14 giugno 2013).

A fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7 D.Lgs.n.546/92, perché tali poteri sono meramente integrativi e non esonerativi dell’onere probatorio principale (Cassazione, sentenza n.10513/2008)”.

Giova ricordare, a tal proposito, che con la succitata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

1)         dell’art.8, comma 24, del D.L.n.16 del 02/03/2012, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge n.44 del 26/04/2012;

2)         dell’art.1, comma 14, del D.L.n.150 del 30/12/2013, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge n.15 del 27/02/2014;

3)         dell’art.1, comma 8, del D.L.n.192 del 31/12/2014.

Tutte le succitate norme sono state dichiarate incostituzionali in riferimento agli artt.3, 51 e 97 della Costituzione.

Ebbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (sentenze della Corte Costituzionale n.194 del 2002, n.217 del 2012, n.7 del 2011, n.150 del 2010 e n.293 del 2009).

Di conseguenza, alla luce della suddetta sentenza, sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle succitate norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti nominati in base alle leggi dichiarate incostituzionali.

Peraltro, nel caso in questione, non si può invocare la figura del c.d. “funzionario di fatto”, che, invece, è applicabile quando gli atti adottati dal funzionario sono favorevoli ai terzi destinatari (come, per esempio, i rimborsi fiscali) ma non certo quando, come nella fattispecie in esame, gli atti sono sfavorevoli al contribuente, come lo sono gli avvisi di accertamento (sentenze del Consiglio di Stato n.6/1993, n.853 del 20 maggio 1999).

A questo punto, la commissione provinciale leccese, con la sentenza in commento, in applicazione dei suddetti principi riscontrando l’assenza di prova documentale e certificata che il titolare della Direzione Provinciale di Lecce fosse un “legittimo dirigente a seguito di regolare concorso pubblico”, annullava gli avvisi di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.42, primo e terzo comma, DPR.n.600/73, perché atti discrezionali e non vincolati.

ha collaborato Iolanda Pansardi
SENTENZA 1789

SENTENZA 1790

 

Maurizio Villani

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