Sospensione tributi e cartelle esattoriali: come funziona, dubbi e problematiche

L’emergenza Coronavirus ferma la riscossione delle cartelle esattoriali. Nel Decreto Cura Italia c’è lo stop ai termini di versamento di cartelle, avvisi di accertamento e di addebito. Si fermano anche gli atti di notifica.

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Il Decreto 17 marzo 2020 n. 18, disciplina i pagamenti nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effetto dell’emergenza sanitari COVID-19 disponendo:

  • la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie che derivano da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 fino alla data del 31 maggio; i pagamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 67);
  • la sospensione delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione;
  • il differimento al 31 maggio del termine di versamento della rata scadente il 28 febbraio 2020 delle definizioni rottamazione-ter (artt. 3 e 5 del d.l. 23.10.2018, n. 119, e art. 16-bis del d.l. 30.4.2019, n. 34) e saldo e stralcio (art. 1, comma 190, della l.30.12.2018, m. 145); tuttavia entro il 31 maggio deve essere pagata anche la rata che è scaduta il 31 marzo e quella del 31 maggio.

La norma, tuttavia, propone anche problematiche sulle quali è opportuno soffermarsi.

> Speciale Rottamazione cartelle esattoriali <

I termini di prescrizione e decadenza

In deroga alle regole ordinarie, l’agente della riscossione beneficia della proroga dei termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti e dei versamenti che scadono entro il 31 dicembre 2020. Più in particolare i termini sono prorogati fino al 31 dicembre .2022, cioè al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La notifica di cartelle di pagamento

Durante il periodo di sospensione l’agente della riscossione non procede alla notifica di cartelle di pagamento, neppure mediante posta elettronica certificata.

La cartella di pagamento non pagata all’8 marzo 2020

Se il termine di 60 giorni per eseguire il pagamento è già scaduto prima dell’8 marzo il debitore non beneficia della sospensione per cui l’omissione comporta sia l’aumento dal 3% al 6% dell’aggio di riscossione sia l’applicazione degli interessi di mora, conteggiati sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi) al tasso del 2,68% a decorrere dalla data della notifica e fino al pagamento della cartella.

Se la notifica è stata eseguita dopo il 7 marzo, ovvero anteriormente ma il termine di 60 giorni per eseguire il pagamento non è ancora scaduto, il versamento può essere sospeso, ma dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020.

> Lo Speciale Coronavirus <

Le modalità di effettuazione dei pagamenti sospesi

Il debitore deve eseguire, entro il 30 giugno, il pagamento integrale delle somme che scadono nel periodo 8 marzo -31 maggio 2020.

Tuttavia, ha la possibilità di chiedere di beneficiare del pagamento rateale presentando la domanda entro il 30 giugno 2020.

Nel periodo di sospensione, l’agente della riscossione verifica le domande di pagamento rateale ed invia le risposte.

Le misure cautelari

Durante il periodo di sospensione, cioè fino al 31 maggio 2020, non viene attivata alcuna procedura cautelare (ad es., il fermo amministrativo o l’iscrizione dell’ipoteca) o esecutiva (ad es., il pignoramento).

Nel suddetto periodo, il debitore che ha già subito il fermo amministrativo può pagare integralmente il proprio debito per ottenere la cancellazione del provvedimento.

La sospensione legale della riscossione

I commi da 537 a 543 dell’art. 1 della l. 24.12.2012, n. 228, disciplinano la sospensione legale della riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione. Entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, il debitore può chiederne l’annullamento se questo è interessato:

  • da prescrizione o decadenza della pretesa, intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • da un provvedimento di sgravio o sospensione amministrativa emesso dall’ente creditore;
  • da una sospensione giudiziale o da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento fatto, riconducibile al ruolo, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso.

Anche per tale procedura i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi.

L’impugnazione della cartella di pagamento

È sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 il termine per impugnare la cartella di pagamento.

Se la stessa è stata notificata:

  • dopo il 7 marzo, il termine di 60 giorni decorre dal 1° giugno,
  • prima dell’8 gennaio non è possibile presentare il ricorso,
  • dall’8 gennaio al 7 marzo, il computo dei giorni è sospeso e riprende il 1° giugno; ad esempio, se la notifica è stata fatta il 29 febbraio, il termine di impugnazione scade il 23 luglio 2020.

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