Sospensione e proroga versamenti per Coronavirus, Canone Rai speciale: chi deve pagarlo e quando

Chiunque detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, ha l’obbligo previsto dalla legge di pagare il canone televisivo o Canone Rai. Si tratta in particolare di una imposta sulla detenzione dell’apparecchio, che a livello domestico, si paga indipendentemente dall’utilizzo del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. L’importo da versare per il 2020 non ha subito variazioni, e ammonta a 90 euro.

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi televisivi.

Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale, e il pagamento avviene in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Se eventualmente nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato entro il 31 gennaio 2020.

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone nella bolletta elettrica, o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento.

Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, e in locali aperti al pubblico, hanno l’obbligo di versare un canone con validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato. Sono tenuti al pagamento (che in questo caso non avviene mediante la bolletta elettrica), in genere, gli esercenti pubblici esercizi (alberghi, bed and breakfast, bar, ristoranti, ecc.) che possiedono ed utilizzano, nei propri locali, apparecchi radio televisivi.

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Canone Rai ed emergenza coronavirus: agevolazioni

A seguito dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, nella maggior parte dei casi, il canone televisivo continuerà ad essere pagato, almeno quello presente nelle utenze elettriche, tuttavia in alcuni casi sono previste delle esenzioni o agevolazioni.

Le norme che interessano il pagamento del canone sono:

  • l’articolo 2 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione), in cui è prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione a favore dei soggetti aventi residenza, sede legale o sede operativa negli undici comuni della “prima” “zona rossa” (dieci comuni della Lombardia ed uno del Veneto). Nello specifico i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
  • l’articolo 4 del medesimo decreto (Sospensione dei pagamenti delle utenze) in cui si incarica Arera (Agenzia Regolazioni Rete Ambiente) di sospendere la fatturazione elettrica fino al 30 aprile 2020 per gli 11 comuni della “zona rossa”.

L’articolo 4, ha dunque previsto la sospensione (con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas) dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere fino al 30 aprile 2020 per gli 11 comuni della “zona rossa” individuati nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020.

Nell’ambito di tale sospensione è scattato lo “stop” anche al pagamento del canone di abbonamento televisivo, addebitato nella bolletta dell’energia elettrica. Il versamento delle somme relative al pagamento del canone televisivo, avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

È chiaro che la sopra citata sospensione del pagamento del canone televisivo, vale solo per i comuni del nord Italia indicati dal decreto, mentre lo stesso si dovrà pagare regolarmente nelle altre zone d’Italia dove si riceverà regolarmente la bolletta della corrente elettrica.

Va anche segnalato che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha sospeso nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 maggio 2020 (in una prima delibera previsto fino al 3 aprile), i distacchi relativi a morosità per fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020. Il gestore in tale periodo non procederà alla sospensione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una sospensione, dovrà riattivare tempestivamente la fornitura sospesa. Tali disposizioni vale per l’intero territorio nazionale.

Coronavirus: cosa accade per il Canone Rai speciale

Oltre al canone per le utenze domestiche, vi è come detto anche il canone Rai speciale riservato a chi detiene apparecchi radio tv in alberghi, bar, ristoranti, cinema, e in generale attività al di fuori dall’ambito familiare.

Il canone speciale, ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato in un libretto di iscrizione, e  chi detiene più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in più sedi, dovrà stipulare un contratto per ciascuna di esse.

Il Canone speciale è strettamente personale, e in caso di cessione degli apparecchi, o di cessione o cessazione dell’attività, deve darne disdetta alla Rai.

Il decreto del 20 dicembre 2019 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta n. 98 dello scorso 14 aprile, decreto emanato ogni fine d’anno, quindi prima dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, prevede che i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili, rimangono fissati secondo le misure indicate nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.

Gli importi sono cosi suddivisi:

  • per le strutture ricettive si va da un minimo di 195,87 euro ad un massimo di 528,27 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva) in relazione al numero delle stelle e al numero delle stanze;
  • per le strutture ricettive che detengono solo apparecchi radiofonici, è dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva);
  • per i cinema, teatri, discoteche e locali a questi assimilabili, si va da un minimo di 243,51 euro ad un massimo di 315,97 euro come canone base (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva). E’ anche prevista una maggiorazione per posto, variabile a seconda della categoria egli impianti. Si fa presente che le disposizioni (e gli importi) contenute nel sopra citato decreto, sono state confermate e hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Canone Rai speciale: come pagarlo

Il canone speciale Rai, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente, nei seguenti termini:

  • il 31 gennaio per il pagamento annuale;
  • il 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali;
  • il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali.

L’articolo 62 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

A seguito di tale disposizione che vale per tutta Italia, il termine per il pagamento della seconda rata trimestrale (del 30 aprile) del canone di abbonamento speciale risulta prorogato al 30 giugno 2020.

Si ricorda infine che fino al 31 maggio 2020, non verranno notificate nuove cartelle di pagamento sempre inerenti il canone di abbonamento speciale.

Giuseppe Moschella

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